COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE,IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Consiglio di Stato - Mancato rinvio di questione pregiudiziale - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.,In genere.

Volltext sez. u civili ordinanza n. 24107 del 2020 2021-12-06 11-24-1 840 - 862,91K (PDF-Datei, die in einem neuen Tab geöffnet wird)
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Nummer der Pressemitteilung/Zusammenfassung -
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ECLI -
ELI -
Originalsprache der Entscheidung italien
Datum des Dokuments 06.12.2021
Gericht Corte suprema di cassazione (IT)
Sachgebiet -
EUROVOC-Bereich
  • Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf
  • organisiertes Verbrechen
Vorschrift des nationalen Rechts -
Angeführte Vorschrift des Unionsrechts -
Vorschrift des internationalen Rechts -
Beschreibung

«Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo” per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salva l’ipotesi “estrema” in cui l’errore si sia tradotto in un’interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale»