COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE,IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Consiglio di Stato - Mancato rinvio di questione pregiudiziale - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.,In genere.

Texto íntegro sez. u civili ordinanza n. 24107 del 2020 2021-12-06 11-24-1 840 - 862,91K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
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Número ECLI -
Número ELI -
Lengua original de la resolución italien
Fecha del documento 06/12/2021
Tribunal autor Corte suprema di cassazione (IT)
Materia -
Materia EUROVOC
  • derecho a la tutela judicial efectiva
  • crimen organizado
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada -
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

«Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo” per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salva l’ipotesi “estrema” in cui l’errore si sia tradotto in un’interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale»