COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE,IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Consiglio di Stato - Mancato rinvio di questione pregiudiziale - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.,In genere.
| Testo integrale |
sez. u civili ordinanza n. 24107 del 2020 2021-12-06 11-24-1 840
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| Titolo di comunicato stampa / sintesi | - |
| Numero di comunicato stampa / sintesi | - |
| Testo integrale di com stampa |
sent 202024107 en
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| Numero ECLI | - |
| Numero ELI | - |
| Lingua originale della decisione | italien |
| Data del documento | 06/12/2021 |
| Organo giurisdizionale autore | Corte suprema di cassazione (IT) |
| Materia | - |
| Materia EUROVOC |
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| Disposizione di diritto nazionale | - |
| Disposizione di diritto dell'Unione citata | - |
| Disposizione di diritto internazionale | - |
| Descrizione |
«Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo” per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salva l’ipotesi “estrema” in cui l’errore si sia tradotto in un’interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale» |
