Mandato d’arresto europeo e rispetto dei diritti fondamentali (I)
| Test sħiħ |
pronuncia 177 2023
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| Titolu tal-istqarrija għall-istampa / sunt | - |
| Numru tal-istqarrija għall-istampa / sunt | - |
| Test sħiħ tal-istqarrija għall-istampa | - |
| Numru ECLI | IT:COST:2023:177 |
| Numru ELI | - |
| Lingwa oriġinali tad-deċiżjoni | italien |
| Data tad-dokument | 28/07/2023 |
| Qorti li hija l-awtur | Corte costituzionale (IT) |
| Suġġett |
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| Suġġett EUROVOC |
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| Dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali |
Costituzione della Repubblica italiana, artt. 2, 3, 111 Legge 22 aprile 2005, n. 60, artt. 18 e 18-bis |
| Dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni ċċitata |
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| Dispożizzjoni tad-dritt internazzjonali | - |
| Deskrizzjoni |
In materia di mandato di arresto europeo, la necessità del rispetto dei diritti fondamentali si rivela coerente tra ordinamento europeo e nazionale. La Corte si è pronunciata in materia di mandato d'arresto europeo, trattando, nello specifico, il rifiuto facoltativo della consegna per ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile, che generino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona. Nel merito, la pronuncia ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Milano in riferimento al principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana, degli art. 18 e 18-bis della legge n. 60 del 2005 (nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta). Di rilievo, sul piano dell’ordinamento europeo, la considerazione della Corte costituzionale circa la decisione quadro 2002/584/GAI, che è fondata sul principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, per ciò che concerne il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’UE. La Corte italiana ricorda la presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti da ciascuno Stato per le patologie di cui soffra la persona richiesta, che di regola preclude alle autorità giudiziarie di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto. Tale presunzione, invece, non opera invece in radice nei tradizionali strumenti di estradizione, ciò che rende un unicum il quadro normativo europeo (e non praticabile una comparazione tra le due tipologie di strumenti di cooperazione). Da sottolineare, soprattutto, l’affermazione per cui “un mandato d’arresto europeo non può mai comportare l’esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell’aspettativa di vita”. Una conseguenza di tal specie, infatti, determinerebbe una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 4 CDFUE (nonché, sul piano nazionale, una lesione del diritto inviolabile alla salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 e 111 Cost. italiana). I ragionamenti svolti chiamano direttamente in causa quelli della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L), a seguito di rinvio pregiudiziale sollevato dalla stessa Corte italiana. Le relative statuizioni sono, pertanto, perfettamente in linea. Conviene riprendere alcune considerazioni in merito: “la soluzione indicata dalla Corte di giustizia con lo sguardo rivolto all’intero spazio giuridico dell’Unione [deve] inserirsi nello specifico contesto normativo italiano, rappresentato dalla legge n. 69 del 2005 di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI, in modo da escluderne i profili di contrarietà alla Costituzione paventati dal rimettente, oltre che agli stessi diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione”. In questo senso, le indicazioni interpretative fornite da Lussemburgo sono relative a uno strumento vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi: ne consegue che la decisione quadro integra l’ordinamento italiano il quale, nell’ambito della sua autonomia, deve comunque rispettare valori e diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea. Dunque, “anche le indicazioni ora fornite dalla Corte di giustizia relativamente al risultato da raggiungere - evitare la lesione dei diritti fondamentali di una persona ricercata gravemente malata, attraverso una diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie dello Stato emittente e di quello dell'esecuzione - vanno calibrate e precisate in modo da inserirsi armonicamente in quel contesto normativo”. Il fine, come anticipato, è una tutela armonica dei diritti fondamentali in questo delicato contesto. |
