Procedure amministrative e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
| Testo integrale |
pronuncia 27 2023 2023-05-25 18-21-42 725
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| Titolo di comunicato stampa / sintesi | - |
| Numero di comunicato stampa / sintesi | - |
| Testo integrale di com stampa | - |
| Numero ECLI | ECLI:IT:COST:2023:27 |
| Numero ELI | - |
| Lingua originale della decisione | italien |
| Data del documento | 23/02/2023 |
| Organo giurisdizionale autore | Corte costituzionale (IT) |
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| Materia EUROVOC |
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| Disposizione di diritto nazionale |
Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"; D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". |
| Disposizione di diritto dell'Unione citata |
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| Disposizione di diritto internazionale |
21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Accordo di Parigi) |
| Descrizione |
Le Regioni non devono minare le disposizioni europee per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Due disposizioni regionali (art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022 e art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022), afferenti al regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea e con gli obblighi internazionali cui l’Italia è soggetta. La normativa italiana (legge n. 53 del 2021, che ha dettato criteri e principi per l’esercizio di una delega da parte del Governo, attuata con d.lgs. n. 199 del 2021), che deriva dalla direttiva 2018/2001/UE, ha la finalità di accelerare la crescita sostenibile del Paese, potenziare le fonti rinnovabili e raggiungere le quote stabilite per il 2030 in merito a tali fonti. Essa prevede, sul piano procedurale, l’adozione di decreti ministeriali volti a individuare aree idonee per l’installazione degli impianti, in base ai quali le Regioni possono provveder. Solo nelle more dell’individuazione delle aree idonee possono essere disposte moratorie o sospensioni dei procedimenti di autorizzazione (art. 20, comma 6, d.lgs. n. 199 del 2021). Le disposizioni regionali colpite, invece, erano in contrasto con il regime normativo generale e con i principi della Costituzione italiana, anche rapportati a quanto disposto dalla normativa europea. Da un lato, l’art. 16 della Legge regionale della Regione Abruzzo n. 1 del 2022 aveva disposto una proroga (dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno successivo) in ordine al termine entro il quale la Giunta regionale era chiamata a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, prolungando così il correlato meccanismo di moratoria degli stessi. Il precetto è stato quindi ritenuto in contrasto sia con i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., perché mina la finalità acceleratoria dei relativi procedimenti autorizzatori (come già affermato nella sentenza n. 77 del 2022), sia con il rispetto del diritto dell’Unione europea e degli obblighi internazionali di cui all’art. 117, primo comma, Cost. e, nello specifico, in aderenza a quanto espresso dalla direttiva 2018/2001/UE, in linea di continuità con quelli fatti propri dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE. Con riferimento a quest’ultimo parametro, la Corte italiana ha rammentato che l’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001/UE richiede agli Stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative “siano proporzionate e necessarie” e che “siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili” (paragrafo 1, lettera a). Analoghe esigenze erano, del resto, già affermate dall’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/77/CE, modificata e abrogata dalla direttiva 2009/28/CE, il cui art. 13, paragrafo 1, lettera c), ha ribadito la necessità che le “procedure amministrative siano semplificate e accelerate”. Ne è scaturita la contrarietà rispetto ai suddetti obblighi della proroga disposta dalla Regione in ordine alle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, vìola gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell’Unione europea e a livello internazionale. Dall’altro lato, l’art. 19, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022 (che aveva dettato la possibilità di prevedere limiti alla facoltà di autorizzare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), è stato considerato una violazione dei principi dettati dal legislatore statale in tema di individuazione delle aree e dei siti non idonei – quindi, ancora una volta, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della potestà legislativa concorrente. Non solo: la medesima disposizione è stata ritenuta in aperto contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e già prima da quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE. La finalità di conseguire un maggiore ricorso all’energia derivante da fonti rinnovabili è una misura determinante per ridurre le emissioni che causano l’effetto serra e poter così rispettare, conseguentemente, “gli impegni dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”. L’ordinamento italiano, infatti, deve garantire la massima diffusione degli impianti in discussione, come ribadito dalla Corte costituzionale italiana in diversi precedenti (sentenze n. 221, n. 216 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), al primario fine di ridurre le emissioni di gas a effetti serra (sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019) e così contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022). |
