I danni non patrimoniali da esercizio di funzioni giudiziarie devono essere risarciti anche qualora siano lesi diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale
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pronuncia 205 2022
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| Paziņojuma presei / kopsavilkuma virsraksts | Incostituzionale la disciplina sulla responsabilità dei magistrati pre-riforma del 2015: vanno risarciti i danni non patrimoniali da lesione di tutti i diritti inviolabili |
| Paziņojuma presei / kopsavilkuma numurs | - |
| Paziņojuma presei pilns teksts |
cc cs 20220915150914
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| ECLI numurs | ECLI:IT:COST:2022:205 |
| ELI numurs | - |
| Nolēmuma oriģinālvaloda | italien |
| Dokumenta datums | 15/09/2022 |
| Izdevējtiesa | Corte costituzionale (IT) |
| Joma |
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| EUROVOC joma |
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| Valsts tiesību norma |
Articolo 2, comma 1, legge 13 aprile 1988, n. 117 Art. 2, 3, 32 Costituzione italiana |
| Minētā Savienības tiesību norma | |
| Starptautisko tiesību norma | - |
| Apraksts |
on la sentenza n. 205 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, legge 13 aprile 1988, n. 117, recante Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. La disposizione è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. ed è stata colpita nel testo antecedente a una recente riforma (in particolare, la modifica apportata dall’art. 2, co. 1, lett. a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18, recante Disciplina della responsabilità civile dei magistrati, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale). La Corte di Cassazione italiana doveva pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da un soggetto erroneamente coinvolto in un procedimento penale nel quale si ipotizzava un suo concorso esterno nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Aveva ritenuto che ai fatti di causa, verificatisi anteriormente al 2015, dovesse applicarsi ratione temporis il testo originario dell’art. 2, l. n. 117 del 1988, non avendo la legge n. 18 del 2015 previsto una disciplina transitoria. La Corte di cassazione, pertanto, quale giudice a quo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 18 del 2015), nella parte in cui limita(va) la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli danni derivanti da privazione della libertà personale, nonché nella parte in cui non aveva previsto l’applicazione della suddetta modifica, introdotta all’art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, ai giudizi ancora in corso e per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. La Corte costituzionale, ricordando che la legge n. 117 del 1988 (compreso l’art. 2) “è stata oggetto di significative modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015, in conseguenza degli sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa, e 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Köbler)” e, dunque, rapportandosi al quadro di valori di matrice europea tratteggiato dalla Cassazione, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Rammentato il carattere di specialità dell’illecito da esercizio della funzione giudiziaria, la Corte ha rilevato l’irragionevolezza della disposizione censurata, ravvisabile nella scelta del legislatore di negare la piena tutela risarcitoria ai diritti della persona diversi dalla libertà personale. Se è vero che la libertà personale, di cui all’art. 13 Cost., “può ritenersi esposta a subire pregiudizi particolarmente gravi per effetto dell’illecito del magistrato”, allo stesso tempo una simile circostanza “rileva su un piano meramente di fatto, del tutto inidoneo a giustificare l’esclusione dalla tutela degli altri diritti inviolabili della persona, parimenti suscettibili di subire danni in conseguenza di una acclarata responsabilità del magistrato”. La Costituzione italiana, infatti, “riconosce e garantisce” all’art. 2 Cost. i diritti inviolabili della persona: ad essi si ascrive anche il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Non è giustificabile, in questa prospettiva, evidentemente anche in base il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., selezionare “un solo diritto inviolabile della persona”, protetto dal risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato. Ai diritti inviolabili della persona, infatti, non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che, non differenziando i danneggiati in base alla loro capacità di produrre reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata (se in presenza di una particolare gravità soggettiva dell'illecito e relativamente alla componente del danno morale) anche da una funzione individual-deterrente. Tale costruzione non rispondeva nemmeno alla esigenza di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. L’esigenza di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rileva nella definizione del confine fra lecito e illecito e nella dialettica tra azione civile diretta nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato (secondo un delicato bilanciamento tra i principi di cui agli artt. 101 e 103 Cost. e gli interessi di chi risulta ingiustamente danneggiato). Viceversa, secondo la Corte, “una volta delimitato il campo dell'illecito, a beneficio della serenità e dell’autonomia del giudice nello svolgimento delle sue funzioni, non si ravvisano ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali”. In questo senso, ha proseguito la Consulta, la limitazione prevista dalla norma censurata si traduceva (rilevata l’impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’applicazione sopravvenuta dell’art. 2059 cod. civ. alla responsabilità civile del magistrato) in una irragionevole differenziazione tra diritti inviolabili della persona, “evocatrice, in tale ambito, di una insostenibile gerarchia interna a tale categoria di diritti”. L’autonomia del magistrato, del resto, “è preservata anche dal carattere indiretto della responsabilità, nonché dai limiti posti all’azione di rivalsa”. In tale contesto, “la compressione della tutela civile dei diritti inviolabili della persona si traduce in una irragionevole limitazione della responsabilità civile dello Stato e del magistrato”. La disposizione, conclusivamente, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale. |
