COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) – Procedimento di trasferimento presso altro Stato - Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza – Conseguenze – Nullità del provvedimento - Conoscenza “aliunde” del richiedente o mancata allegazione o dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza - Fondamento.

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Naslov priopćenja za medije / sažetka -
Broj priopćenja za medije / sažetka -
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Broj ECLI -
Broj ELI -
Izvorni jezik odluke italien
Datum dokumenta 06/12/2021
Sud porijekla Corte suprema di cassazione (IT)
Područje
  • Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija
Područje EUROVOC
  • pravo azila
  • međunarodna zaštita
  • pravo na obranu
  • migracijska politika EU-a
Odredba nacionalnog prava -
Odredba prava Unije na koju se upućuje -
Odredba međunarodnog prava -
Opis

«Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell’Unione Europea, che sia competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l’effettività e uniformità dell’informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale loro conoscenza acquisita “aliunde” da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico “vulnus” al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione»