COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) – Procedimento di trasferimento presso altro Stato - Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza – Conseguenze – Nullità del provvedimento - Conoscenza “aliunde” del richiedente o mancata allegazione o dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza - Fondamento.

Testo integrale sez. 2 civile ordinanza n. 17963 del 2020 - 672,29K (il documento PDF si apre in una nuova scheda)
Titolo di comunicato stampa / sintesi -
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Numero ECLI -
Numero ELI -
Lingua originale della decisione italien
Data del documento 06/12/2021
Organo giurisdizionale autore Corte suprema di cassazione (IT)
Materia
  • Coesione economica, sociale e territoriale
Materia EUROVOC
  • diritto d'asilo
  • protezione internazionale
  • diritti della difesa
  • politica migratoria dell'UE
Disposizione di diritto nazionale -
Disposizione di diritto dell'Unione citata -
Disposizione di diritto internazionale -
Descrizione

«Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell’Unione Europea, che sia competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l’effettività e uniformità dell’informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale loro conoscenza acquisita “aliunde” da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico “vulnus” al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione»