PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni telefoniche - Attività di intercettazione effettuata all'estero - Artt. 23, d.lgs n. 52 del 2017 e 44, d.lgs. n. 108 del 2017 - Informazione dello Stato in cui si trova il dispositivo controllato - Obbligo del pubblico ministero - Presupposti - Fattispecie.

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Número ECLI -
Número ELI -
Lengua original de la resolución italien
Fecha del documento 06/12/2021
Tribunal autor Corte suprema di cassazione (IT)
Materia
  • espacio de libertad, seguridad y justicia
Materia EUROVOC
  • tráfico de estupefacientes
  • protección de las comunicaciones
  • crimen organizado
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada -
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

«In tema di intercettazioni telefoniche, in base agli artt. 23, d.lgs 5 aprile 2017, n. 52 e 44, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, il pubblico ministero deve notificare all’autorità estera l’esistenza dell’attività captativa in corso non appena abbia acquisito notizia certa che l’utenza intercettata si trovi nel territorio di uno stato membro dell’Unione europea. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, che aveva escluso la violazione delle disposizioni citate in una fattispecie in cui il pubblico ministero procedente non aveva acquisito la suddetta certezza, tenuto conto del fatto che l’utenza intercettata si era spostata all’estero per un brevissimo arco temporale e che l’attività di monitoraggio delle utenze veniva svolta dalla polizia giudiziaria che poi ne informava il pubblico ministero con periodiche relazioni, così da doversi escludere che quest’ultimo potesse avere la diretta e immediata rappresentazione della presenza del dispositivo intercettato fuori dal territorio italiano)»