Il Tribunale ritiene che le imprese non sono direttamente riguardate dalla direttiva
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, «sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco», dispone, in particolare, che (salvo deroga) è vietata nella Comunità ogni forma di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco. Gli Stati membri devono trasporre la direttiva nei loro ordinamenti nazionali entro il 30 luglio 2001.
La Salamander AG è un'impresa di diritto tedesco che fabbrica calzature e stivaletti. Dal 1978 è titolare di una licenza del marchio «Camel» che l'autorizza a fabbricare ed a commercializzare calzature con il marchio «Camel Boots».
L'Una Film «City Revue» GmbH è un'impresa di diritto austriaco che distribuisce film pubblicitari in sale cinematografiche. Secondo i suoi dati, essa è l'unica controparte contrattuale dell'impresa di diritto austriaco Austria Tabak, la quale dispone dell'esclusiva dei diritti sui messaggi pubblicitari a favore dei prodotti del tabacco in Austria.
Il gruppo Alma Media comprende imprese greche che vendono spazi pubblicitari in luoghi pubblici di città greche. Detenendo il 90% delle quote del mercato in questione, esse rappresentano in Grecia le maggiori imprese di distribuzione di spazio pubblicitario su cartelloni e arredi urbani (in Grecia, la pubblicità per i prodotti del tabacco è effettuata principalmente secondo tali modalità).
La Zino Davidoff SA e Davidoff & Cie SA (in prosieguo: le «società Davidoff») sono società svizzere. La Zino Davidoff SA è titolare dei diritti connessi al marchio «Davidoff» al di fuori del settore del tabacco. Essa, concede ad altre imprese licenze per commercializzare dei prodotti diversi dal tabacco recanti il marchio «Davidoff» e i marchi associati, come prodotti cosmetici e articoli di pelletteria. La Davidoff & Cie SA è titolare dei diritti connessi al marchio «Davidoff» per quanto riguarda i prodotti del tabacco, compresi gli articoli per fumatori (accendini, spuntasigari e umidificatori).
Tali imprese sostenute dalla Markenverband eV (Germania), la Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli SpA (Italia) e la Lancaster BV (Paesi Bassi), chiedono l'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sostenuti da parte loro, dalla Finlandia, dalla Francia, dal Regno Unito e dalla Commissione 1.
Il Tribunale ricorda anzitutto che il Trattato CE non prevede, per i privati, alcun ricorso dinanzi al giudice comunitario contro le direttive. Il Tribunale rileva poi che la direttiva controversa non ha natura di decisione individuale per le imprese interessate ma è un atto normativo. Infatti si riferisce, in modo generale ed astratto, a tutti gli operatori economici degli Stati membri e inoltre per potersi applicare all'interno degli Stati membri, dev'essere recepita in ciascun ordinamento interno mediante norme nazionali di attuazione. Sebbene abbia, in via di principio, valore cogente solo per i suoi destinatari (gli Stati membri), la direttiva costituisce un modo di normazione o di regolamentazione indiretta ed ha una portata generale.
Il Trattato CE dispone, peraltro, che un ricorso di un privato è ricevibile solo qualora la decisione, rivolta ad un'altra persona, riguardi il privato «direttamente ed individualmente».
Certo, la direttiva è un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati e può riguardare direttamente ed individualmente taluni di essi.
Tuttavia il Tribunale ricorda che il presupposto che il privato sia direttamente riguardato dal provvedimento comunitario contestato implica che quest'ultimo produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del privato stesso.
Il Tribunale rileva che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. Una direttiva che costringe gli Stati membri ad imporre obblighi ad operatori economici non può, di per sé, prima dell'adozione dei provvedimenti statali di trasposizione e indipendentemente da questi, incidere direttamente sulla situazione giuridica di tali operatori economici. L'obbligo di astenersi da qualsiasi pubblicità per i prodotti del tabacco può sorgere solo dagli atti di trasposizione adottati dagli Stati membri.
Il Tribunale rileva infine che la direttiva consente agli Stati membri di autorizzare la pubblicità per i prodotti diversi da quelli del tabacco commercializzati in buona fede, prima del 30 luglio 1998, con la denominazione di un prodotto del tabacco (il che riguarda la Salamander, le società Davidoff e, in parte, l'Una Film). Per tali prodotti un eventuale divieto della pubblicità in uno Stato membro risulterebbe quindi, in ogni caso, non dalla stessa direttiva, bensì dalla decisione discrezionale di tale Stato membro di non avvalersi della facoltà di deroga riservata dalla suddetta direttiva.
In risposta agli argomenti dedotti dalle imprese quanto al rischio di mancanza di tutela giurisdizionale nel caso in cui il Tribunale dichiari i ricorsi irricevibili, quest'ultimo ricorda che esso non è competente per modificare il sistema di rimedi giuridici e che non può discostarsi dai presupposti richiesti dal diritto comunitario per dichiarare ricevibili i ricorsi proposti da una persona fisica o giuridica.
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1 Nell'ottobre 1998, la Germania ha altresì proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso per annullare la direttiva. Nel marzo 1999, la High Court of Justice (Regno Unito) ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità della stessa direttiva. Il 15 giugno 2000 l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni in tali cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia, proponendo l'annullamento della direttiva (comunicato stampa n. 45/00). Le cause sono in deliberazione.