Il Tribunale

Il Tribunale è l’organo giurisdizionale di grado inferiore tra i due che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea.

È composto da 54 giudici, 2 per ciascuno Stato membro.

La sua funzione principale è quella di statuire sulle cause intentate da singoli, imprese e organizzazioni contro atti o decisioni adottati delle istituzioni e dagli altri organismi dell'Unione. Attraverso tali cause, il Tribunale vigila sul rispetto del diritto da parte delle istituzioni dell’Unione.

Il Tribunale è inoltre competente a pronunciarsi su alcune questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici nazionali.

Chi lavora presso il Tribunale?

I giudici

Il Tribunale è composto da 54 giudici, 2 per ciascuno Stato membro.

Ogni Stato membro nomina i propri giudici. Non esistono regole dell’Unione su come debba essere scelto un giudice e ciascuno Stato membro può seguire la propria procedura. Tuttavia, la persona designata deve essere indipendente e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Un comitato speciale valuta i candidati al fine di garantire la loro idoneità a svolgere le funzioni di giudice. Tale comitato è noto come il «Comitato 255», in riferimento all’articolo 255 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che lo ha istituito. I giudici sono poi ufficialmente nominati da tutti gli Stati membri di comune accordo.

I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

Lo sapevate?

Il giudice con la più lunga anzianità di servizio presso il Tribunale è Marc Jaeger, cittadino lussemburghese, nominato per la prima volta nel 1996. Ha inoltre ricoperto la carica di Presidente del Tribunale per un periodo di dodici anni, dal settembre 2007 al settembre 2019.

I giudici eleggono un Presidente e un vicepresidente per un mandato triennale.

L’attuale Presidente è Marc van der Woude, eletto per la prima volta nel 2019.

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Gli avvocati generali

A differenza della Corte di giustizia, il Tribunale non dispone di avvocati generali permanenti. Tuttavia, è possibile che un giudice eserciti le funzioni di avvocato generale.

Per i rinvii pregiudiziali, i giudici eleggono tra i loro membri due giudici per svolgere le funzioni di avvocato generale, per un periodo di tre anni. L’avvocato generale è sempre sentito in un procedimento pregiudiziale, ma formula conclusioni solamente quando la causa solleva nuove questioni di diritto e le conclusioni risultano utili.

Nei ricorsi diretti, l’incarico di avvocato generale può, in circostanze eccezionali, essere affidato a un giudice. Tuttavia, ciò accade raramente. Solo in un numero limitato di cause, agli inizi storici del Tribunale nei primi anni Novanta, ci si è avvalsi di questa possibilità.

Quanti giudici trattano una causa?

Ciascuna causa è assegnata a una sezione.

Il Tribunale dispone di 10 sezioni che possono statuire   in una composizione di tre o cinque giudici. Esiste inoltre una Grande Sezione composta da 15 giudici e una sezione intermedia composta da 9 giudici.

Il numero dei giudici riflette l'importanza o la complessità della causa.

La maggior parte delle cause è trattata da sezioni composte da tre giudici. In casi rari, una causa assegnata a una sezione composta da tre giudici può essere trattata e decisa dal giudice relatore, che statuisce come giudice unico. I rinvii pregiudiziali vengono esaminati da cinque giudici.

I presidenti di sezione sono eletti tra i giudici per un periodo di tre anni.

Tutte le sezioni possono conoscere dei ricorsi di annullamento. Tuttavia, le cause in materia di proprietà intellettuale e quelle relative al personale sono assegnate a sezioni specializzate. Questa specializzazione contribuisce a garantire un trattamento più efficiente delle cause.

Vi sono inoltre due sezioni specializzate che si occupano dei rinvii pregiudiziali trasferiti al Tribunale. Ogni sezione è composta da sei giudici, di cui uno viene nominato avvocato generale. Le conclusioni sono presentate dall’avvocato generale dell’altra sezione specializzata.

La cancelleria e il cancelliere

Il Tribunale dispone di una propria cancelleria, responsabile della gestione delle cause.

Il cancelliere è a capo della cancelleria. Il cancelliere è nominato dai giudici del Tribunale per un periodo di sei anni. Come per i giudici, tale mandato è rinnovabile. L'attuale cancelliere è Vittorio Di Bucci, nominato nel 2023.

Il Tribunale si avvale degli altri servizi dell'istituzione.

Quali cause tratta il Tribunale?

Il Tribunale può trattare varie tipi di cause. La maggior parte riguarda ricorsi presentati da singoli o imprese contro decisioni o atti delle istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione.

Ricorsi di annullamento proposti dai singoli

Il Tribunale tratta tutte le cause promosse da singoli, imprese o organizzazioni contro atti o decisioni di organi dell'Unione. Perché un ricorso sia ricevibile, l'atto impugnato deve:

  • essere direttamente rivolto alla persona. È il caso, ad esempio, di una decisione di congelamento dei beni di una persona o di una decisione in materia di concorrenza che impone una sanzione pecuniaria a un'impresa; oppure
  • essere un atto regolamentare che incide direttamente su tale persona e non comporta ulteriori misure di esecuzione per produrre i suoi effetti; oppure
  • riguardare direttamente e individualmente la situazione giuridica della persona che propone il ricorso.

L’«incidenza diretta ed individuale» ha un significato molto preciso nel diritto dell’Unione. Significa che, anche se la decisione non cita direttamente il nome della persona, essa incide sulla sua situazione giuridica a causa di caratteristiche specifiche che la distinguono da ogni altra persona.

Se il Tribunale ritiene che la decisione sia errata, può annullarla. Ciò significa che la decisione si considera come mai esistita. L'istituzione o l'organo che ha emanato la decisione deve quindi adottare tutte le misure necessarie per affrontare le conseguenze della sentenza.

Nelle cause che comportano una sanzione pecuniaria, ad esempio nelle cause in materia di concorrenza, il Tribunale dispone di una «competenza anche di merito». Ciò significa che, se nella decisione riscontra errori, ma non tali da giustificarne l'annullamento completo, può modificare l'importo della sanzione pecuniaria. Può anche decidere di aumentarne l'importo.

Ricorsi di annullamento proposti dagli Stati membri

Il Tribunale tratta anche le cause proposte da uno Stato membro nei confronti della Commissione.

In presenza di determinate circostanze, tratta anche le cause proposte da uno Stato membro nei confronti del Consiglio. Si tratta, in particolare, di cause in cui vengono impugnati atti riguardanti:

  • gli aiuti di Stato;
  • questioni commerciali e antidumping;
  • altri atti nei quali il Consiglio esercita competenze di esecuzione.

Rinvii pregiudiziali

Il diritto dell’Unione europea è parte integrante del diritto interno di ciascuno Stato membro. Ciò significa che può essere invocato direttamente dinanzi ai giudici nazionali nell'Unione. I giudici nazionali possono quindi applicare direttamente il diritto dell’Unione. È quello che si chiama «effetto diretto» del diritto dell’Unione.

Se vi è incertezza su come interpretare esattamente il diritto dell’Unione in una causa, i giudici nazionali possono sottoporre quesiti alla Corte. In tal modo, possono ottenere chiarimenti sul significato di una disposizione del diritto dell’Unione o anche sulla sua validità. Tali chiarimenti consentono loro di applicare correttamente il diritto dell’Unione e di decidere se la normativa e le prassi nazionali sono conformi al diritto dell’Unione.

Qualsiasi giudice indipendente nell’Unione europea può, ove necessario, sottoporre delle questioni alla Corte.

I giudici nazionali le cui decisioni non sono soggette a impugnazione devono sottoporre delle questioni quando la risposta non è chiara ed è necessaria per decidere la controversia.

Tutti i rinvii pregiudiziali sono inizialmente presentati dinanzi alla Corte di giustizia. La maggior parte di essi viene trattata dalla Corte di giustizia stessa. Tuttavia, alcune cause vengono trasferite al Tribunale quando riguardano:

  • l’IVA;
  • la materia doganale, le accise o la classificazione tariffaria delle merci;
  • il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
  • la compensazione pecuniaria dei passeggeri,

a meno che tali cause non riguardino una decisione di principio idonea a incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione.

Una volta fornita la risposta alle questioni, la causa torna dinanzi al giudice nazionale, che deve statuire definitivamente sulla controversia.

La pronuncia del Tribunale sul diritto dell’Unione può essere soggetta a riesame da parte della Corte di giustizia qualora si ritenga che possa incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione. In assenza di riesame, la pronuncia è definitiva e vincolante. Il giudice nazionale deve attenersi alla risposta fornita dal Tribunale. Anche gli altri giudici nazionali nell’Unione devono attenervisi se sono chiamati a decidere cause analoghe.

Ricorsi per carenza

Queste cause sono simili ai ricorsi di annullamento. Tuttavia, anziché essere proposte quando un organo dell’Unione ha adottato una decisione, esse sono proposte quando un organo dell’Unione ha omesso di adottare una decisione. Dette cause possono essere proposte solo se l’organo dell’Unione è stato previamente invitato ad agire e ha un obbligo in tal senso.

Si tratta di cause molto rare.

Come per i ricorsi di annullamento, il Tribunale è competente per le cause promosse dai singoli. La Corte di giustizia è competente per le cause promosse dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione.

Occorre notare che, pur potendo i cittadini segnalare alla Commissione una possibile violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, la Commissione non è obbligata ad avviare un procedimento nei confronti di tale Stato membro. In simili circostanze, non è possibile proporre un ricorso per carenza nei confronti della Commissione.

Cause in materia di proprietà intellettuale

L'Unione europea dispone di un proprio sistema di marchi, disegni e modelli. Esso esiste parallelamente ai marchi nazionali. Un marchio dell'Unione europea è valido in tutta l'Unione.

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) gestisce questo sistema e decide se i marchi, i disegni e i modelli dell'Unione possono essere registrati. L’EUIPO dispone di una propria procedura interna di ricorso dinanzi a una commissione di ricorso che esamina i ricorsi contro le decisioni iniziali.

I ricorsi contro le decisioni adottate dalla commissione di ricorso dell’EUIPO sono giudicati dal Tribunale.

Approssimativamente il 25% delle cause del Tribunale riguardano la proprietà intellettuale.

Cause relative al personale

Se un dipendente dell’Unione europea ha una controversia di lavoro con il proprio datore di lavoro (un’istituzione, un’agenzia dell’Unione, ecc.), il Tribunale statuisce sul ricorso contro la decisione amministrativa finale.

In tali cause, il Tribunale opera in modo analogo a quello dei giudici del lavoro degli ordinamenti giuridici nazionali.

Azioni di risarcimento danni

Il Tribunale statuisce sulle domande di risarcimento dei  danni causati da atti illeciti delle istituzioni e degli altri organi dell’Unione.

Contratti specifici

I contratti conclusi tra l’Unione europea e imprese o singoli possono includere clausole specifiche che attribuiscono alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a giudicare le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. Tali clausole sono normalmente inserite nei contratti.

Le cause derivanti da tali contratti sono trattate dal Tribunale.

Impugnazioni contro le decisioni del Tribunale

Come in tutti gli ordinamenti giuridici, esiste un meccanismo che consente di impugnare le decisioni del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Le impugnazioni possono essere proposte soltanto su questioni di diritto, e non in relazione all'accertamento e alla valutazione dei fatti operati dal Tribunale.

In alcuni tipi di cause, il Tribunale agisce già come giudice d'appello. Numerose agenzie e organi dell'Unione che adottano decisioni, come ad esempio l'EUIPO o l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dispongono di una commissione di ricorso indipendente. In tali casi, la commissione di ricorso dell'agenzia ha già esaminato la decisione iniziale prima che la causa sia portata dinanzi al Tribunale. Pertanto, tali decisioni del Tribunale possono essere impugnate soltanto previa ammissione della Corte di giustizia attraverso una procedura speciale. L'impugnazione è ammessa qualora sollevi una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Il termine per proporre impugnazione contro una decisione del Tribunale è di due mesi.

Se la Corte di giustizia accoglie l’impugnazione e annulla la decisione del Tribunale, può decidere essa stessa la causa o rinviarla al Tribunale affinché proceda a un nuovo esame.

Circa il 25% delle decisioni del Tribunale è oggetto di impugnazione. Solo il 25% di queste impugnazioni riceve un esito favorevole da parte della Corte di giustizia. In definitiva, soltanto il 6% delle decisioni del Tribunale viene annullato.

Le decisioni rese nell'ambito dei rinvii pregiudiziali non possono essere oggetto di impugnazione. Tuttavia, la Corte di giustizia può riesaminare la causa qualora ritenga che la decisione del Tribunale incida sull'unità o sulla coerenza del diritto dell'Unione.

Come si svolge il procedimento?

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dallo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dal Regolamento di procedura del Tribunale.

La procedura si articola in due fasi principali, denominate fase scritta e fase orale.

Nel caso dei rinvii pregiudiziali, la procedura è identica a quella seguita dinanzi alla Corte di giustizia. Le altre cause sono introdotte mediante il deposito di un ricorso presso la cancelleria del Tribunale. Il ricorso deve essere firmato da un avvocato abilitato all’esercizio della professione forense dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

Le parti presentano per iscritto le proprie osservazioni al Tribunale. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e altri soggetti che abbiano un interesse diretto nell'esito della causa possono intervenire a sostegno di una delle parti. Questa è la fase scritta del procedimento.

In molte cause viene anche tenuta un’udienza. Le udienze sono pubbliche e le più importanti possono essere trasmesse in streaming sul questo sito Internet. Questa è la fase orale del procedimento.

Se il Tribunale ne ha fatto richiesta, l’avvocato generale predispone le conclusioni. Le conclusioni sono lette in pubblica udienza e alcune di esse sono trasmesse in diretta streaming sul nostro sito web.

Ulteriori informazioni sulla possibilità di assistere ad un’udienza sono disponibili nelle pagine dedicate allo streaming e a come assistere alle udienze.

Una volta conclusa la fase orale, i giudici si riuniscono per deliberare e adottare la decisione.

La sentenza viene poi pronunciata in udienza pubblica e alcune sono trasmesse in diretta streaming sul questo sito.

In media, il procedimento dura circa 20 mesi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dedicata al procedimento dinanzi al Tribunale.

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