Il multilinguismo al cuore dei procedimenti

Il regime multilingue della Corte si basa sulla determinazione di una lingua processuale per ogni causa. In tutti i tipi di procedimenti (procedimento pregiudiziale, ricorso diretto, impugnazione), la lingua in cui è redatto l’atto introduttivo del giudizio (l’atto di avvio del procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale, ricorso, impugnazione) è quella che determina la lingua processuale della causa. L’unica eccezione è rappresentata dalla procedura di parere, in quanto tutte le lingue ufficiali sono lingue processuali.

Qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione europea può quindi essere una lingua processuale. Nel procedimento pregiudiziale, ad esempio, l’atto introduttivo del giudizio (o la sua sintesi) è tradotto in tutte le lingue ufficiali. In seguito, il multilinguismo è applicato lungo l’intero procedimento (fase scritta e poi fase orale), non in maniera integrale (salvo che nei procedimenti di parere), bensì in funzione della lingua processuale, della qualità e delle competenze linguistiche degli intervenienti nel procedimento e dei membri del collegio giudicante (suddivisione di un organo giurisdizionale che compone la Corte di giustizia dell’Unione europea, quando si pronuncia su una causa di cui è investita).

Durante la fase scritta, le memorie scambiate sono in linea di principio redatte dal loro autore nella lingua processuale. Gli Stati membri intervengono nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali e le loro osservazioni scritte vengono allora tradotte nella lingua processuale dai servizi della Corte. In ogni caso, gli atti processuali sono tradotti nella lingua delle deliberazioni, attualmente il francese, in modo che il collegio giudicante possa prenderne conoscenza.

Nella fase orale, cioè durante le udienze, si applica il medesimo principio: la lingua in cui si svolge l’udienza è la lingua processuale. Tuttavia, l’udienza riunisce vari attori (parti, giudici, avvocato generale, rappresentanti degli Stati membri, ecc.) di lingua madre diversa. È quindi necessaria l’interpretazione. Essa è sempre fornita da e verso la lingua processuale, verso la lingua delle deliberazioni e verso la lingua degli Stati membri che hanno annunciato la loro partecipazione all’udienza. Essa può essere fornita anche da e verso la lingua di uno o più membri del collegio giudicante. La determinazione delle lingue da e verso le quali l’interpretazione è fornita durante l’udienza risponde quindi a considerazioni di natura assai pratica. Solo il procedimento di parere implica un’interpretazione da e verso tutte le lingue.

Un gran numero di cause di cui la Corte è investita prevede l’intervento di un avvocato generale, che presenta conclusioni a beneficio del collegio giudicante. In pratica, esse sono redatte e poi lette in pubblica udienza in una delle sei lingue per le quali vi è la più ampia copertura da parte dei servizi. Sono tradotte in tutte le lingue ufficiali e pubblicate insieme alla decisione nella Raccolta della giurisprudenza della Corte.

La fase di deliberazione si svolge in linea di principio in un’unica lingua, attualmente il francese, dopodiché la decisione che pone fine al procedimento viene firmata nella lingua processuale dal collegio giudicante. Essa viene tradotta in tutte le lingue ufficiali nell’ambito della diffusione multilingue della giurisprudenza.