L’attività di sfruttamento delle acque minerali e termali ricade nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE
Visas tekstas
Pranešimo spaudai, santraukos pavadinimas
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Pranešimo spaudai, santraukos numeris
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Visas pranešimo spaudai tekstas
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ECLI numeris
ECLI:IT:COST:2020:233
ELI numeris
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Sprendimo originalo kalba
italien
Dokumento data
2020-11-09
Teismas autorius
Corte costituzionale (IT)
Sritis
Laisvė teikti paslaugas
EUROVOC sritis
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Nacionalinės teisės nuostata
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Cituojama Sąjungos teisės nuostata
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Tarptautinės teisės nuostata
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Aprašymas
A margine di una questione di legittimità costituzionale concernente la durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali nella Regione Basilicata, la Corte costituzionale precisa che anche l’attività di sfruttamento delle acque minerali e termali, nonché delle acque di sorgente, ricade nel campo applicativo della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein), attuata nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. In particolare – precisa la Corte – l’art. 12 di tale direttiva, al fine di garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura del mercato a una concorrenza non falsata e più ampia possibile negli Stati membri, prevede l’obbligo per gli stessi di adottare «una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» e il conseguente rilascio di un’«autorizzazione» per una durata adeguata, ma pur sempre limitata, senza possibilità di «prevedere la procedura di rinnovo automatico», né di «accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami» (punto 3.1 del Considerato in diritto).