L’attività di sfruttamento delle acque minerali e termali ricade nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE
Celotno besedilo
Naslov sporočila za medije/povzetek
-
Številka sporočila za medije/povzetek
-
Celotno besedilo sporočila za medije
-
Številka ECLI
ECLI:IT:COST:2020:233
Številka ELI
-
Jezik izvirnika odločbe
italien
Datum dokumenta
09/11/2020
Sodišče, ki je avtor
Corte costituzionale (IT)
Področje
Svoboda opravljanja storitev
Področje EUROVOC
-
Določba nacionalnega prava
-
Navedena določba prava Unije
-
Določba mednarodnega prava
-
Opis
A margine di una questione di legittimità costituzionale concernente la durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali nella Regione Basilicata, la Corte costituzionale precisa che anche l’attività di sfruttamento delle acque minerali e termali, nonché delle acque di sorgente, ricade nel campo applicativo della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein), attuata nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. In particolare – precisa la Corte – l’art. 12 di tale direttiva, al fine di garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura del mercato a una concorrenza non falsata e più ampia possibile negli Stati membri, prevede l’obbligo per gli stessi di adottare «una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» e il conseguente rilascio di un’«autorizzazione» per una durata adeguata, ma pur sempre limitata, senza possibilità di «prevedere la procedura di rinnovo automatico», né di «accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami» (punto 3.1 del Considerato in diritto).