Jobs act e licenziamenti collettivi: la Corte costituzionale ribadisce la leale collaborazione con la Corte di giustizia UE.

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Titel van het perscommuniqué / de samenvatting JOBS ACT AND COLLECTIVE DISMISSALS: THE CONSTITUTIONAL COURT REITERATES LOYAL COOPERATION WITH THE COURT OF JUSTICE
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué comunicato stampa inglese 254-2020 - 337,6K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
ECLI-nummer ECLI:IT:COST:2020:254
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing italien
Datum van het document 25/11/2020
Rechterlijke instantie die de auteur is Corte costituzionale (IT)
Materie
  • Werkgelegenheid
Materie volgens Eurovoc -
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht -
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni del cosiddetto Jobs act (d.lgs. n. 23 del 2015) riguardanti i licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta. Con riguardo alla dedotta violazione delle norme della Carta di Nizza, giudice rimettente aveva sollevato – contemporaneamente all’incidente di costituzionalità – anche questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di giustizia UE. Nella motivazione la Corte prende atto della sopravvenuta decisione della Corte di Lussemburgo (ordinanza del 4 giugno 2020 (causa C-32/20, TJ contro Balga s.r.l.) che ha dichiarato manifestamente irricevibile la questione pregiudiziale. Ribadisce, al riguardo, che “la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo”. Nel caso di specie, come affermato dalla Corte di Lussemburgo, ed alla luce delle norme di cui alla direttiva n. 1998/59/CE, la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, così come le modalità adottate dal datore di lavoro nel dar séguito ai licenziamenti, sono materie che non si collegano con gli obblighi di notifica e di consultazione derivanti dalla citata direttiva e restano, in quanto tali, affidate alla competenza degli Stati membri (punto 2.2 del Considerato in diritto). La Corte ha, quindi, occasione di riaffermare che “l’attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate – ciascuna per la propria parte – a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata” e di richiamare l’art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE), norma che considera “nel medesimo contesto – così da rivelarne il legame inscindibile – il ruolo della Corte di giustizia, chiamata a salvaguardare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» (comma 1), e il ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire «una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» (comma 2)” (punto 2.1 del Considerato in diritto).