Covid emergency: the suspension of limitation periods does not violate the principle of no punishment without law since it is incidental to the suspension of trials

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Texto íntegro del comunicado de prensa comunicato stampa inglese 278-2020 - 338,1K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Número ECLI ECLI:IT:COST:2020:278
Número ELI -
Lengua original de la resolución italien
Fecha del documento 22/12/2020
Tribunal autor Corte costituzionale (IT)
Materia
  • Derechos fundamentales
  • Carta de los derechos fundamentales
Materia EUROVOC -
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada -
Disposición de Derecho internacional -
Descripción La Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione della prescrizione dei reati, quale disposta dai decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza COVID-19 – precisa l’importanza del principio di legalità, di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., il quale copre “anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali” e “dà corpo e contenuto a un diritto fondamentale della persona accusata di aver commesso un reato”. Tale principio, afferma la Corte, costituisce “una garanzia della persona contro i possibili arbìtri del legislatore, la quale rappresenta un «valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali»” ed “appartiene al nucleo essenziale dei diritti di libertà che concorrono a definire la identità costituzionale dell’ordinamento giuridico nazionale, quale riconosciuta dall’ordinamento dell’Unione europea, segnatamente nella clausola generale di cui all’art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione Europea (TUE)” (punto 10 del Considerato in diritto). In particolare, il principio di legalità abbraccia anche la fissazione della durata del tempo di prescrizione dei reati, la quale “deve essere sufficientemente determinata”. Tale non è – precisa la Corte – la cosiddetta «regola Taricco» di derivazione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale, ampliando la misura “tabellare” del tempo di prescrizione di alcuni reati fiscali in materia di tributi armonizzati, “non ha ingresso nel nostro ordinamento, neppure ex nunc, stante il difetto di determinatezza del presupposto che condiziona la maggiore estensione temporale della prescrizione” (punto 11 del Considerato in diritto; cfr. già la sentenza n. 115 del 2018). Nella parte finale della sentenza, la Corte dichiara poi inammissibile la questione di legittimità costituzionale, limitatamente al parametro costituito dall’art. 49, comma 1, CDFUE (che sancisce una garanzia ricalcata sul principio di legalità e che era stato richiamato da uno dei giudici rimettenti). In proposito, la Corte ricorda che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. Nel caso di specie, il giudice rimettente – pur richiamando la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia (Grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B.), che riguarda appunto la materia europea nella misura in cui concerne il reato di omesso versamento di tributi armonizzati – “nulla argomenta in proposito, risultando invece che esso è chiamato a pronunciarsi in ordine al contestato reato di calunnia; il quale, all’evidenza, non ricade nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione europea”.