Restrizione alla circolazione di alimenti OGM: la Corte costituzionale richiama la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo
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Texto integral de com. de imprensa
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Número ECLI
ECLI:IT:COST:2021:23
Número ELI
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Língua original da decisão
italien
Data do documento
17/02/2021
Órgão jurisdicional autor
Corte costituzionale (IT)
Matéria
Livre circulação de mercadorias
Matéria EUROVOC
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Disposição de direito nacional
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Disposição de direito da União citada
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Disposição de direito internacional
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Descritivo
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che, con riferimento agli alimenti non OGM, riconosceva un titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva. Secondo la Corte, la previsione di tale titolo preferenziale “reca una limitazione alla libera circolazione degli OGM autorizzati in conformità al diritto europeo”, con richiamo alla direttiva 2001/18/CE che costituisce “il testo normativo fondamentale per quanto concerne l’immissione in commercio degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati, nonché i relativi limiti ammissibili”. La Corte, al fine di indicare quali sono i limiti di circolazione degli alimenti OGM che, in base alla direttiva n. 2001/18/CE, possono ritenersi legittimi, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Nel caso di specie, a sostegno della limitazione introdotta, “non vi sono acclarate evidenze scientifiche circa la presunta nocività degli OGM, fondandosi la valutazione del rischio argomentata dalla difesa regionale su considerazioni meramente ipotetiche” (si veda, in tal senso, Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 23 settembre 2003, in causa C-192/2001, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca), né si tratta di restrizioni con carattere temporaneo (per cui si veda Corte di giustizia della Comunità europea, sentenza 16 luglio 2009, in causa C-165/08, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Polonia). Elementi, questi – ha precisato la Corte costituzionale –, “tutti assenti nel caso di specie, in cui si prevede soltanto una misura volta a penalizzare il ricorso agli alimenti contenenti OGM”.