The law must recognise the bond between a child born to a surrogate mother and the couple who subsequently cares for the child

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Paziņojuma presei / kopsavilkuma virsraksts -
Paziņojuma presei / kopsavilkuma numurs -
Paziņojuma presei pilns teksts comunicato stampa inglese 33-2021 - 369,32K (PDF dokuments tiks atvērts jaunā cilnē)
ECLI numurs ECLI:IT:COST:2021:33
ELI numurs -
Nolēmuma oriģinālvaloda italien
Dokumenta datums 09/03/2021
Izdevējtiesa Corte costituzionale (IT)
Joma
  • Pamattiesības
EUROVOC joma -
Valsts tiesību norma -
Minētā Savienības tiesību norma -
Starptautisko tiesību norma -
Apraksts La Corte costituzionale, nel pronunciarsi in materia di stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata (vietata nell’ordinamento italiano dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004), dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentono che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento, nell’atto di stato civile di un minore procreato con le tecniche di maternità surrogata, del c.d. genitore d’intenzione non biologico. Nell’arrestarsi di fronte alla discrezionalità del legislatore, che dovrà intervenire per individuare le “soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”, la Corte sottolinea la centralità dell’interesse del minore e ha occasione di ricordare che il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2015 (2016/2009-INI), ha fermamente condannato “qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali” (paragrafo 82).