Principio di eguaglianza e libertà di impresa: coincidenza tra Costituzione italiana e CDFUE
Test sħiħ
Titolu tal-istqarrija għall-istampa / sunt
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Numru tal-istqarrija għall-istampa / sunt
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Test sħiħ tal-istqarrija għall-istampa
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Numru ECLI
ECLI:IT:COST:2021:49
Numru ELI
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Lingwa oriġinali tad-deċiżjoni
italien
Data tad-dokument
29/03/2021
Qorti li hija l-awtur
Corte costituzionale (IT)
Suġġett
Drittijiet fundamentali<br />
Suġġett EUROVOC
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Dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali
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Dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni ċċitata
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Dispożizzjoni tad-dritt internazzjonali
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Deskrizzjoni
La Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento ai canoni di ragionevolezza e di libertà di iniziativa economica, concernente la norma della legge di stabilità del 2014 che ha consentito la proroga delle concessioni già scadute del gioco del bingo, al contempo elevando gli importi dovuti dai concessionari. Il giudice rimettente, in particolare, aveva sollevato la questione sia in riferimento ai parametri interni, sia in riferimento a quelli della CDFUE. Nella motivazione, la Corte ha occasione di ribadire che sussiste coincidenza tra la Costituzione italiana e la CDFUE, quanto ai valori del principio di eguaglianza e della libertà di impresa: la tutela di entrambi i valori, precisa la Corte, “avviene nella nostra Costituzione e nella CDFUE sulla base di formulazioni normative e di criteri interpretativi che possono ritenersi coincidenti”. Di conseguenza, “accertata l’insussistenza della lesione del canone di ragionevolezza, non sussiste neppure la violazione degli analoghi principi, desumibili dagli artt. 20 e 21 della CDFUE, di eguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione. Allo stesso modo – esclusa la violazione della libertà di iniziativa economica privata – non ricorre neppure la violazione dell’art. 16 della CDFUE, che contiene il riconoscimento della libertà d’impresa”.