La Corte opta per una lettura forte del diritto di difesa e del patrocinio a carico dello Stato, superando le difficoltà amministrative dei non residenti in Paesi dell’Unione
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Sygnatura ECLI
ECLI:IT:COST:2021:157
Sygnatura ELI
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Język, w którym zredagowane zostało orzeczenie
italien
Data dokumentu
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Sąd lub trybunał będący autorem dokumentu
Corte costituzionale (IT)
Dziedzina
Europejska konwencja praw człowieka
Dziedzina EUROVOC
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Przepis prawa krajowego
Articolo 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Art. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero. La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, in base a correttezza e diligenza, per presentare la richiesta documentazione, e quindi di produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. In questo modo, la Corte ha uniformato, sotto il profilo della certificazione dei redditi prodotti all’estero, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario a quanto richiesto dal principio di autoresponsabilità e a quanto già previsto per il processo penale, non essendoci, quanto all’aspetto citato, alcuna ragione per differenziarli. I parametri di costituzionalità sono stati individuati negli art. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione; l’ultimo, da notare, è stato posto in relazione sia all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.