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Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 2022, ha dichiarato fondata una questione sollevata dal Tribunale di Bologna, rilevando la sproporzione della pena di cinque anni di carcere comminata dal Testo unico sull’immigrazione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione, qualora ci si serva di un aereo di linea e di documenti falsi. Una simile pena può dirsi in accordo con il generale canone di ragionevolezza solo in chiave di contrasto al traffico internazionale di migranti, gestito da organizzazioni criminali che ricavano da questa attività ingenti profitti; al contrario, una simile pena è con ogni evidenza sproporzionata rispetto a situazioni diverse, nelle quali non risulta alcun coinvolgimento di simili organizzazioni. A tal fine, la Corte costituzionale italiana ha valorizzato sia il diritto internazionale, sia il diritto dell’Unione europea. Quanto al primo, viene richiamato il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria (cosiddetto Protocollo di Palermo), il cui art. 6, par. 1, obbliga gli Stati parte, tra l’altro, “a criminalizzare, allorché il fatto sia commesso intenzionalmente e a scopo di profitto, il traffico di migranti»”; il par. 3, inoltre, impone agli Stati parte “di adottare le misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di circostanze aggravanti, tra l’altro, del reato di traffico di migranti alla messa in pericolo della vita o dell’incolumità dei migranti interessati (lettera a), ovvero alla loro sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento (lettera b)”. Quanto al secondo, per quanto qui di interesse, il diritto dell’Unione europea è chiarissimo nel definire gli obblighi di incriminazione in materia: essi derivano sia dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990, sia dal combinato disposto della decisione quadro 2002/946/GAI, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, sia, infine, dalla direttiva, di pari data, n. 2002/90/CE, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Sono atti normativi che, nell’insieme, formano il cosiddetto “Facilitators Package”. L’art. 1 della decisione quadro, in particolare, impone agli Stati di definire “sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l’estradizione”; al contempo, l’art. 1 della direttiva richiede di sanzionare ipotesi gravi e, come declinato dalla decisione, di circostanziare alcune fattispecie come avviene allorché la commissione del reato avvenga da parte di “un’organizzazione criminale, quale definita nell’azione comune 98/733/GAI”, o se metta “in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime”. La sanzione penale oggetto di scrutinio, dunque, è stata introdotta dal Legislatore italiano nell’adempimento di “obblighi di matrice europea”. Tuttavia, la Consulta ha rilevato un innalzamento troppo brusco della cornice edittale. Difatti, il reato di favoreggiamento dell’immigrazione – punito, nella forma base, con la reclusione da uno a cinque anni – è funzionale al controllo dei flussi migratori e, quindi, alla tutela di interessi pubblici di grande rilievo, come gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse limitate del sistema di sicurezza sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica. Le ipotesi aggravate, per le quali, come visto, sono previste pene assai più severe, sono invece a tutela – oltre che del controllo dei flussi migratori – degli interessi del migrante, che in queste ipotesi è la “vittima” del reato (ad esempio, laddove lo straniero trasportato rischi la propria vita o incolumità in imbarcazioni di fortuna, o qualora sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, come quando viene nascosto in celle frigorifere destinate al trasporto di merci). Ne consegue, come afferma limpidamente la Corte, che il “Facilitators Package” dell’Unione europea “mira sì a colpire entrambi i fenomeni (rispetto all’obiettivo del controllo dei flussi migratori all’interno, in particolare, dell’area Schengen), ma calibra i propri obblighi di incriminazione e di punizione in maniera distinta per le due tipologie di condotte, riservando l’obbligo di adottare severe sanzioni privative della libertà soltanto a quelle riconducibili al traffico internazionale di migranti”. Un caso come quello giudicato dal Tribunale di Bologna era, invero, lontano da queste ipotesi di reato e non può ragionevolmente giustificare una pena stabilita, nel minimo, in cinque anni di reclusione. Da un lato, chi utilizza un mezzo di trasporto internazionale, come un aereo di linea, deve necessariamente sottoporsi a tutti gli ordinari controlli di frontiera, che rendono più facile identificare gli stranieri privi di autorizzazione all’ingresso nel territorio italiano. Dall’altro, è vero che usare un documento falso significa aver commesso un reato per procurarselo, ma i reati di falsità documentale sono ordinariamente puniti, nell’ordinamento italiano, con pene di gran lunga inferiori a quella prevista per il favoreggiamento aggravato. Pertanto, in assenza di altre circostanze aggravanti, fatti come quello giudicato dal Tribunale dovranno invece essere puniti – ha concluso la Corte – con la più contenuta pena della reclusione da uno a cinque anni prevista dal primo comma dell’articolo 12 del Testo unico, in concorso con quella prevista per il reato di utilizzazione di documenti falsi.
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