Reddito di cittadinanza in Italia e permesso di soggiorno di lungo periodo

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ECLI numurs ECLI:IT:COST:2022:19
ELI numurs -
Nolēmuma oriģinālvaloda italien
Dokumenta datums 24/01/2022
Izdevējtiesa Corte costituzionale (IT)
Joma
  • Ieceļošanas un uzturēšanās tiesības
EUROVOC joma -
Valsts tiesību norma Art. 2, comma 2, lett. a), n. 1, decreto-legge gennaio 28 gennaio 2019, n. 4 Art. 5, comma 8, e art. 41, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Minētā Savienības tiesību norma -
Starptautisko tiesību norma -
Apraksts La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi. La Corte ha statuito che il reddito di cittadinanza non integra una semplice misura di contrasto alla povertà, quale provvidenza assistenziale, ma presenta un contenuto più complesso e persegue più articolati obiettivi, che attengono alla politica del lavoro e a finalità di integrazione sociale. Nel caso di specie, agli stranieri viene richiesto il “possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” (in base all’articolo 2, comma 2, lett. a), n. 1, del decreto-legge n. 4 del 2019). Il Giudice di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ragione dell’esclusione dal reddito di cittadinanza – derivante dalla disposizione appena citata – dei titolari di permesso unico di lavoro (art. 5, comma 8, comma 1, e 41, d.lgs. 286/1998). Per il Giudice di merito, infatti, emergeva un contrasto, oltre che degli art. 2, 3, 31, 38 e 117, comma 1, della Costituzione, dell’articolo 14 CEDU e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nell’ottica del rimettente, la “natura di prestazione essenziale del reddito di cittadinanza – diretto a soddisfare bisogni primari della persona umana – comporterebbe l’incostituzionalità di qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti”. La Corte ha dichiarato infondate le censure. L’orizzonte temporale dell’istituto, infatti, non è di breve periodo, per cui la titolarità del diritto, vincolata a chi soggiorna stabilmente in Italia, è un requisito legittimo, collegato alla stessa ragion d’essere del beneficio. Inoltre, la misura è condizionale, in quanto si accompagna a precisi impegni dei destinatari. Non si configura, pertanto, alcuna discriminazione né alla luce dell’art. 14 CEDU né, per quanto di interesse in questa sede, degli art. 20 e 21 CDFUE.