| Descrizione |
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale. Nel caso affrontato dalla Corte costituzionale italiana, la ragione del contendere è data dalla necessità, per il difensore della parte, di munirsi di procura speciale per ricorrere in Cassazione, di cui deve certificare la data, non essendo sufficiente la procura generale alle liti (art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008). Seppure le questioni sono state dichiarate non fondate, sono di rilievo le argomentazioni svolte e l’utilizzo, da parte della Corte costituzionale italiana, di notevoli parametri interposti, sia europei che convenzionali. Vengono in luce, in particolare, gli art. 28 e 46 della direttiva 2013/32/UE, gli art. 18, 19, par. 2, e 47 CDFUE, nonché, infine, gli art. 6, 13 e 14 CEDU. In via preliminare, la Corte ha ribadito che l’evocazione, da parte del Giudice a quo, del contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea, “deve considerarsi ammissibile quando sono richiamate, come parametri interposti, disposizioni di quell’ordinamento, relative ai medesimi diritti fondamentali tutelati da parametri interni (da ultimo, sentenza di questa Corte n. 182 del 2021)”. In tale evenienza, infatti, “in cui «[i] principi e i diritti enunciati nella Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea] intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana» (sentenza n. 269 del 2017)” è possibile colmare un eventuale “scarto di tutele”, allorché il diritto europeo offra maggiori garanzie di quello nazionale. Nel merito, la Corte si è soffermata sul diritto a un ricorso effettivo (art. 47 CDFUE; art. 46, par. 3, della citata direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo; Convenzione di Ginevra e dal Protocollo concluso a New York il 31 gennaio 1967 relativo allo status di rifugiati). Ha riconosciuto, quindi, che le “garanzie complessive a livello di diritto europeo, quanto alla tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo, si sovrappongono, senza sopravanzarle come livello di tutela, a quelle assicurate nell’ordinamento nazionale”. A tal proposito, ha richiamato anche la pronuncia della Corte di Giustizia del 26 settembre 2018 (C-180/17, X e Y contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), la quale ha chiarito che la garanzia di un ricorso effettivo concerne il diritto del richiedente asilo di azionare la pretesa, ma spetta comunque agli Stati la disciplina dell’impugnazione. Questo avviene in ossequio al principio di autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri dell’Unione europea (CGUE, sentenze 16 dicembre 1976, in causa C-33/76, Rewe, e in causa C-45/76, Comet; art. 19, par. 1, TUE). Limiti a tale principio si rinvengono solo nel dispiegarsi dei principi di effettività ed equivalenza della tutela – che, nel caso dei rimedi previsti dal diritto italiano, appare rispettato, in quanto vi sono rimedi comparabili, oggetto di scrutinio del giudice di merito, ugualmente favorevoli. Si è ravvisato anche un tertium comparationis, offerto dal procedimento volto al riconoscimento della protezione umanitaria, che ugualmente prevede che il difensore dello straniero, che domandi tale protezione residuale, certifichi la data del rilascio della procura (art. 19-ter, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011). La Corte costituzionale, pertanto, ha affermato che “il rispetto del canone di equivalenza richiede un pari trattamento dei ricorsi che si fondano su una violazione del diritto nazionale e di quelli, analoghi, basati su una violazione del diritto dell’Unione”; allo stesso tempo, però, non è richiesta l’equivalenza “delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi aventi diversa natura” (richiamando la sentenza della CGUE del 6 ottobre 2015, in causa C-69/14, Târia). Da un lato, infatti, occorre identificare le procedure o i ricorsi comparabili e, dall’altro, determinare se i ricorsi basati sul diritto interno siano trattati in modo più favorevole dei ricorsi aventi ad oggetto la tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione (CGUE, sentenze 12 febbraio 2015, in causa C-567/13, Baczó e Vizsnyiczai, e 9 novembre 2017, in causa C-217/16, Dimos Zagoriou). Fermo restando che la comparazione dei procedimenti è rimessa al Giudice di merito, la Corte costituzionale si è comunque soffermata sulla disciplina del ricorso per Cassazione, letto nel contesto della trasposizione della direttiva 2013/32/UE. Il Giudice delle Leggi ha riconosciuto che tale procedimento “rappresenta una tutela giurisdizionale ulteriore rispetto a quella assicurata a livello europeo”. Il raffronto, di conseguenza, andava posto “con il procedimento volto al riconoscimento della protezione umanitaria (ora speciale)”, ove vige una analoga regola, la quale richiede che “il difensore dello straniero, che domandi tale protezione residuale, certifichi la data del rilascio della procura, peraltro anche in questa ipotesi a fronte di un giudizio di primo grado che si conclude con ordinanza inappellabile”. Da notare, infine, che sono state offerte anche alcune argomentazioni sulla compatibilità con gli art. 6 e 13 CEDU, sull’equo processo e sulle garanzie correlate, in ordine ai quali la Corte non può che ricordare la necessità di tenere in considerazione le “specificità dei relativi giudizi” (Corte EDU, sentenza Zubac contro Croazia; 15 settembre 2016, Trevisanato contro Italia). Le condizioni poste per il ricorso per Cassazione, nel caso esaminato, sono state considerate legittime, “in ragione della funzione nomofilattica demandata alla stessa, la cui possibilità di esercizio ne delimita e giustifica l’intervento, sempre che le regole processuali che presidiano l’accesso al giudizio di impugnazione non siano espressione di un formalismo eccessivo nella relativa applicazione”. Ne consegue che solo una “interpretazione particolarmente rigorosa di una norma processuale” che violi l’esercizio del diritto a una tutela effettiva, da parte degli organi giurisdizionali, può generare un contrasto con il diritto sancito dalla CEDU (sentenza 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia). Ciò non avviene nel caso italiano, dove, anche a valle dell’intervento risolutivo delle Sezioni unite civili (Cass. n. 15177 del 2021) l’onere formale di certificazione della data di rilascio della procura ha una portata specifica e presenta conseguenze non pregiudizievoli e complessivamente mirate “ad assicurare la buona amministrazione della giustizia (sentenza Trevisanato contro Italia)”.
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