Direttive europee e normativa nazionale concorrono nella definizione dei requisiti e delle attività del farmacista ospedaliero

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ECLI Number ECLI:IT:COST:2022:6
ELI Number -
Original language of the decision italien
Date of the document 17/01/2022
Originating court Corte costituzionale (IT)
Subject matter
  • Internal market - Principles
EUROVOC topic -
Provision of national law -
Provision of EU law cited -
Provision of international law -
Description La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea. In particolare, analizzando l’ampliamento delle attività attribuite a tale professione, la Corte costituzionale italiana ha potuto analizzare la normativa regionale (art. 3, comma 2, della legge reg. Calabria n. 24 del 2020), così riscontrando come fossero state veicolate nella sfera di competenza del farmacista ospedaliero attività che vanno ben oltre quelle previste dalla legislazione nazionale, che a sua volta recepisce le prescrizioni dell’Unione europea. La normativa nazionale, vale a dire il d.lgs. n. 258 del 1991, che ha attuato le direttive europee in “materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti”, è stata interessata dagli interventi resi in attuazione delle successive direttive 2005/36/CE, 2006/100/CE, 2013/55/UE e, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Le disposizioni introdotte hanno previsto, in modo significativo, ulteriori attività, come quelle in merito ai consigli sui medicinali, compreso il loro uso corretto, alla segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici, ecc. Il suddetto ampliamento, però, non consente alle Regioni di estendersi oltre quanto previsto dalla legislazione nazionale. Così facendo, infatti, non solo si viola l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di “professioni”, ma si produce un effetto che non trova riscontro nell’evoluzione della disciplina europea richiamata.