La nozione di concorrenza insista nella Costituzione italiana non può non riflettere quella operante in ambito europeo
Integrale tekst
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting
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Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting
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Integrale tekst van het perscommuniqué
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ECLI-nummer
ECLI:IT:COST:2022:4
ELI-nummer
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Oorspronkelijke taal van de beslissing
italien
Datum van het document
14/01/2022
Rechterlijke instantie die de auteur is
Corte costituzionale (IT)
Materie
Mededinging
Materie volgens Eurovoc
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Bepaling van nationaal recht
Art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione italiana
Aangehaalde bepaling van Unierecht
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Bepaling van internationaal recht
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Beschrijving
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea. La Corte torna ad affrontare il tema della concorrenza, ribadendo che la nozione insita nella Costituzione italiana (art. 117 Cost., comma 2, lett. e), “non può non riflettere quella operante in ambito europeo”. Questo vale anche in ambito di procedure a evidenza pubblica, la cui disciplina nazionale è dettata in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Riprendendo specifici precedenti in materia (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008), la Corte ribadisce che la tutela della concorrenza “per il mercato” comporta che “la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione […] mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento […]”. Di conseguenza, toccando la questione specificamente rimessa al Giudice delle Leggi, le legislazioni regionali non possono pregiudicare l’applicazione della disciplina generale, sia perché minano l’uniformità delle procedure a evidenza pubblica, che si desume anche dalla legislazione europea, sia perché violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia (nella specie, la Regione Piemonte aveva attribuito “ai «soggetti aggiudicatori della Regione» il potere di prevedere criteri premiali di valutazione delle offerte a favore degli operatori economici che si impegnino a utilizzare in misura prevalente manodopera o personale a livello regionale”, così esulando dalle ipotesi previste dalla normativa).