La Corte costituzionale si pronuncia in linea con la sentenza Lexitor

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ECLI-tunnus ECLI:IT:COST:2022:263
ELI-tunnus -
Ratkaisun alkuperäkieli italien
Asiakirjan piävämäärä 21/12/2022
Ratkaisun antanut tuomioistuin Corte costituzionale (IT)
Aihe
  • Palvelujen tarjoamisen vapaus
EUROVOC-aihe -
Kansallisen oikeuden säännös -
Mainittu unionin oikeuden säännös -
Kansainvälisen oikeuden määräys -
Kuvaus In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito. È stato discusso dalla Corte costituzionale il tema, assai discusso in giurisprudenza, della restituzione anticipata del finanziamento. Si tratta del diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito e, in particolare, alla possibile limitazione ad alcune tipologie di costi, in funzione del momento di conclusione del contratto. La limitazione al diritto del consumatore che ha fornito la Corte costituzionale italiana è di ordine negativo. A tale conclusione è giunta la sentenza n. 263 del 2022, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale, al comma 1, lettera c), aveva modificato l’art. 125-sexies del Testo unico bancario di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), già modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, adottato in attuazione della direttiva 2008/48/CE). La disposizione colpita da declaratoria prevedeva, che per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della sua data di entrata continuavano ad applicarsi “le disposizioni dell’art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Al contrario, i contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione erano immediatamente soggetti al principio di esclusione della limitazione dei costi, espresso nell’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE (come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza dell’11 settembre 2019, in causa C-383/18, Lexitor). Ebbene, la disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. L’art. 16, paragrafo 1, della predetta direttiva 2008/48/CE, infatti, deve impedisce la limitazione alla riduzione dei costi, pena una violazione – come avvenuto nel caso di specie – dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Di notevole interesse il fatto che per l’interpretazione della direttiva sia stato fatto un richiamo diretto alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor. La Corte di giustizia aveva chiarito in quella sede, infatti, che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata. I consumatori, in conclusione, hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.