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Nel disciplinare i criteri di accesso all’occupazione, anche per il lavoro pubblico, il legislatore è tenuto al rispetto del criterio di ragionevolezza, del principio di non discriminazione e di non arbitrarietà delle scelte. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età “non superiore a trenta anni” si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. L’accesso alla carriera dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, infatti, doveva correttamente individuarsi in trentatré o trentacinque anni, per non minare il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del generale principio di non discriminazione in base all'età in materia di occupazione e lavoro. L’ordinamento pone un principio generale di non discriminazione in base all’età, pienamente applicabile nelle ipotesi di accesso all’occupazione e al lavoro, che si concreta senza dubbio nei criteri prescelti di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego. La discrezionalità del legislatore in materia, pur sussistente, non deve condurre alla fissazione di requisiti d’età per l'accesso ai pubblici arbitrari, irragionevoli o affetti da disparità di trattamento. Questo seguendo anche la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. 17 novembre 2022, C-304/21, VT; 15 novembre 2016, C-258/15, Go.Sa.So.; 13 novembre 2014, C-416/13, Vital Perer; 12 gennaio 2010, C-229/08, Colin Wolf) e i principi introdotti dalla direttiva n. 2000/78/CE, nonché secondo una piana lettura dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel caso di specie, al contrario, la disposizione fissava un limite massimo di età arbitrario e irragionevole, in quanto i commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere tecnico-scientifico, a seguito di un lungo e specializzato iter formativo. Si aggiunge che, per il loro reclutamento, non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica. Di qui l’irragionevolezza e l’arbitrarietà del termine inferiore di trent’anni.
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