La legittima riprogrammazione di strumenti di finanziamento già assegnati, a fronte dell’emergenza pandemica
| Pilns teksts |
pronuncia 229 2021
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| Paziņojuma presei / kopsavilkuma virsraksts | - |
| Paziņojuma presei / kopsavilkuma numurs | - |
| Paziņojuma presei pilns teksts | - |
| ECLI numurs | ECLI:IT:COST:2021:229 |
| ELI numurs | - |
| Nolēmuma oriģinālvaloda | italien |
| Dokumenta datums | 02/12/2021 |
| Izdevējtiesa | Corte costituzionale (IT) |
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| EUROVOC joma |
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| Valsts tiesību norma | - |
| Minētā Savienības tiesību norma | |
| Starptautisko tiesību norma | - |
| Apraksts |
Finanziamenti assegnati, ciclo programmatorio ed esigenze legate alla pandemia. In questa sentenza, rileva l’interpretazione della Corte riferita a una legislazione regionale (nella specie, della Regione Abruzzo) che ha consentito una riprogrammazione di risorse già comprese in un precedente ciclo programmatorio, per il raggiungimento di obiettivi specifici all’interno dell’esigenza pandemica. La stessa legislazione emergenziale nazionale, infatti, aveva consentito in via eccezionale che la possibilità di riprogrammare uno strumento di finanziamento nazionale finalizzato a utilizzare risorse aventi una destinazione vincolata, “in coerenza con la facoltà di riprogrammazione che, per le stesse finalità, è stata concessa alle amministrazioni nazionali, regionali o locali nell’ambito dei Programmi operativi dei fondi SIE 2014-2020”. La scelta della Regione, in via generale, è poi risultata conforme sia al regolamento del 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE, per quanto riguarda gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (cd. “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus”), sia al regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE, per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19. |
