Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia - 2025

Cause promosse

Come i precedenti, l’anno trascorso è stato segnato da un afflusso notevole di nuove cause, con 889 cause iscritte a ruolo dalla cancelleria nel corso del 2025. Tale cifra indica, in apparenza, un lieve calo rispetto all’anno precedente (2024), nel corso del quale erano state iscritte a ruolo 920 cause; tuttavia, se si considerano le 65 domande di pronuncia pregiudiziale depositate dinanzi alla Corte nel 2025 e trasmesse al Tribunale una volta compiuta l’analisi preliminare di cui all’articolo 93 bis del regolamento di procedura della Corte, in realtà nel 2025 sono state promosse dinanzi alla Corte ben 954 cause, vale a dire un numero molto vicino al record raggiunto nel 2019, anno in cui erano state scritte a ruolo dalla Corte 966 cause.

Esaminando più da vicino la ripartizione delle cause promosse dinanzi alla Corte nel 2025, sono, e non sorprende, le domande di pronuncia pregiudiziale a costituire la parte preponderante di tali nuove cause. Oltre alle 65 domande menzionate in precedenza e trasmesse al Tribunale poiché riguardavano esclusivamente una o più materie specifiche di cui all’articolo 50 ter dello Statuto, nel 2025 sono state registrate presso la cancelleria 580 nuove domande di pronuncia pregiudiziale. Si tratta del numero più elevato degli ultimi cinque anni.

Come nel 2024, i rinvii pregiudiziali effettuati nel 2025 provengono dalla quasi totalità degli Stati membri, con un numero considerevole di domande di pronuncia pregiudiziale presentate dagli organi giurisdizionali italiani (110 domande, la metà delle quali presentate nel corso del solo mese di febbraio 2025) e polacchi (63 domande, vale a dire il numero più elevato a far data dall’adesione di detto paese all’Unione europea nel 2004).

Il numero elevato di rinvii effettuati dagli organi giurisdizionali italiani si spiega, in ampia misura, in ragione dei quesiti posti da detti giudici – investiti da un numero massiccio di ricorsi proposti da cittadini di paesi terzi contro provvedimenti di allontanamento adottati dalle autorità nazionali – in merito all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e, in particolare, in merito all’interpretazione da dare della nozione di «paese di origine sicuro» [1].

Per quanto riguarda i rinvii da parte degli organi giurisdizionali polacchi, l’attenzione di questi ultimi si è concentrata soprattutto sulla tutela dei consumatori, posto che oltre la metà delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte da detti giudici nel 2025 vertono sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [2], o della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori [3].

Mentre il numero di domande di pronuncia pregiudiziale presentate dagli organi giurisdizionali italiani e polacchi è stato, nel 2025, particolarmente elevato, il numero di domande provenienti dalla Germania e dalla Francia è rimasto, per contro, a un livello molto basso, con soltanto 61 e 17 domande rispettivamente. Se il numero di rinvii proposti dagli organi giurisdizionali francesi è uno dei più bassi registrati nel corso degli ultimi vent’anni, va osservato invece, per quanto riguarda i rinvii effettuati dagli organi giurisdizionali tedeschi, che molti di essi riguardavano proprio le materie specifiche per le quali la competenza pregiudiziale è stata trasferita al Tribunale e, in particolare, il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto. Alle 61 domande che saranno trattate dalla Corte stessa, occorre quindi aggiungere più di venti domande depositate dinanzi alla Corte e trasmesse al Tribunale per ragioni di competenza.

Al di fuori dei rinvii provenienti dai quattro Stati summenzionati, si osserva il livello, sempre sostenuto, delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dagli organi giurisdizionali austriaci e bulgari con, rispettivamente, 47 e 42 rinvii effettuati nel 2025, oltre al primo rinvio proposto da un giudice britannico dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e la scadenza, il 31 dicembre 2020, del periodo transitorio. Fondata sull’articolo 158, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [4], la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata il 24 ottobre 2025 dalla High Court of Justice (King’s Bench Division) (Alta Corte di Giustizia, divisione del King’s Bench) e verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del succitato accordo, relativo ai diritti collegati al soggiorno e ai diritti di soggiorno riconosciuti ai familiari a carico di cittadini dell’Unione o di cittadini del Regno Unito [5].

Come negli anni precedenti, le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale e i ricorsi diretti hanno rappresentato, a livello numerico, la seconda e la terza categoria di cause promosse nel 2025 dinanzi alla Corte. Con 245 cause, le impugnazioni, le impugnazioni avverso decisioni riguardanti procedimenti sommari e le impugnazioni su istanze di intervento hanno registrato un lieve calo rispetto all’anno precedente, nel corso del quale il numero di impugnazioni, considerando tutte le categorie, era stato pari a 277 cause, mentre i ricorsi diretti hanno registrato, dal canto loro, un leggero aumento. Oltre a qualche ricorso di annullamento e a un ricorso per risarcimento danni, nel 2025 sono stati così promossi dinanzi alla Corte 50 ricorsi per inadempimento. Essi riguardano una ventina di Stati membri e vertono su tematiche tra loro molto diverse quali la protezione dell’ambiente – in tutte le sue forme (qualità dell’aria, qualità delle acque destinate al consumo umano, trattamento delle acque reflue urbane, gestione dei rifiuti, prevenzione e riduzione degli effetti nocivi dell’esposizione al rumore, conservazione degli habitat naturali ecc.) –, la politica sociale e la lotta contro il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato o, ancora, i trasporti, la fiscalità e la libera circolazione dei capitali. Nel mese di marzo 2025, la Commissione europea ha così presentato ricorsi contro sei diversi Stati membri a causa della mancata adozione o comunicazione, da parte di detti Stati, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE [6].

Infine, questa panoramica sulle cause promosse sarebbe certamente incompleta se non si segnalasse la domanda di parere presentata dalla Commissione europea il 21 novembre 2025 riguardante la compatibilità con i trattati del progetto riveduto di accordo sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Presentata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta domanda fa seguito a due domande precedenti sulla medesima questione presentate, rispettivamente, nell’aprile 1994 e nel luglio 2013 e che si erano concluse, la prima, con un accertamento dell’incompetenza della Comunità ad aderire alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [7] e, la seconda, con l’accertamento dell’incompatibilità del progetto di accordo sull’adesione dell’Unione europea a detta Convenzione con l’articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea e con il protocollo 8 relativo a detto articolo [8]. La presente domanda di parere (1/25) verte proprio sul testo frutto delle trattative successive a tale parere di incompatibilità.

Per concludere questa breve panoramica sulle cause promosse, osservo che una quota non trascurabile di esse è stata accompagnata da una richiesta di accelerazione del procedimento; una domanda o proposta di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza è stata, infatti, presentata in ben 88 cause, il che equivale al 10% di tutte le cause promosse dinanzi alla Corte nel 2025. Nel corso dell’anno passato, il procedimento pregiudiziale d’urgenza è stato effettivamente applicato in quattro cause [9], mentre sono state accolte due domande di applicazione del procedimento accelerato [10]; quest’ultimo procedimento è stato, inoltre, avviato dal Presidente stesso in una causa delicata vertente sull’interpretazione di alcuni articoli della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi [11].

 

Cause definite

Se è vero che la Corte ha registrato un numero elevato di cause nel 2025, l’anno appena trascorso è stato altresì caratterizzato da un’intensa attività giurisdizionale, avendo la Corte definito 774 cause, vale a dire un numero molto vicino a quello degli anni precedenti (792 cause definite nel 2020, 772 nel 2021, 808 nel 2022 e 783 nel 2023). Si tratta, certamente, di un numero sensibilmente inferiore a quello delle cause definite nel corso del 2024 (862 cause); si ricorderà, tuttavia, che quell’anno era stato caratterizzato dal rinnovo parziale dalla composizione della Corte e dalla necessità concomitante di definire un numero significativo di cause prima della partenza dei giudici giunti al termine del loro mandato.

Occorre, inoltre, ricordare che, al momento della redazione del presente testo, il collegio dei giudici era ancora incompleto poiché un giudice che aveva lasciato la Corte nel febbraio 2024 non era stato ancora sostituito, mentre un altro giudice, deceduto in corso di mandato nel giugno 2024 è stato effettivamente sostituito solo un anno più tardi, nel giugno 2025. Tali fattori sfuggono al controllo della Corte, ma influenzano inevitabilmente la produttività dell’organo giurisdizionale.

Come prevedibile, i rinvii pregiudiziali e le impugnazioni costituiscono la parte essenziale delle cause decise dall’organo giurisdizionale; nel 2025 la Corte ha definito 561 cause pregiudiziali e 156 impugnazioni, corrispondenti più del 92% di tutte le cause definite nell’anno appena trascorso, dato questo che rispecchia fedelmente la quota che tali cause rappresentano sul totale delle cause promosse dinanzi alla Corte.

Come negli anni precedenti, nel 2025 le sentenze hanno rappresentato, ancora una volta, la principale modalità di definizione delle cause. Nell’anno trascorso sono state così pronunciate 447 sentenze, mentre le ordinanze che hanno posto fine a un giudizio con provvedimenti diversi dalla cancellazione, dal rinvio al Tribunale o dal non luogo a statuire hanno rappresentato meno del 20% delle cause definite. Il numero di tali ordinanze (116) è stato, tuttavia, proporzionalmente più elevato per le impugnazioni rispetto ai rinvii pregiudiziali. Mentre le ordinanze adottate sulla base degli articoli 53 e/o 99 del regolamento di procedura hanno rappresentato soltanto il 12% delle cause pregiudiziali definite nel 2025, le ordinanze adottate sulla base degli articoli 170 bis e 170 ter, o sulla base degli articoli 181 o 182 del regolamento di procedura hanno rappresentato il 35% di tutte le impugnazioni definite lo scorso anno.

Per quanto riguarda le impugnazioni definite dalla Corte nel 2025, va ricordata soprattutto la diminuzione del tasso di annullamento delle decisioni del Tribunale. Detto tasso, che nel 2022, nel 2023 e nel 2024 si collocava intorno al 20%, è ridisceso infatti nel 2025 al 15%. Su 156 impugnazioni definite lo scorso anno, solo 24 hanno portato all’annullamento della sentenza o dell’ordinanza impugnata dinanzi alla Corte. Nella maggior parte dei casi (19), la causa è stata rinviata dalla Corte al Tribunale.

Per quanto attiene, più nello specifico, all’attività della Sezione per l’ammissione delle impugnazioni, va osservato che, durante l’anno appena trascorso, sono state ammesse due impugnazioni, tra cui una prima impugnazione rientrante nel nuovo ambito di applicazione dell’articolo 58 bis dello Statuto, che fa seguito alla riforma legislativa del 2024. Si tratta, nel caso di specie, di un’impugnazione presentata contro una decisione del Tribunale relativa all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Depositata nel dicembre 2024, l’impugnazione è stata parzialmente ammessa il 29 aprile 2025 ed è attualmente pendente dinanzi alla Corte [12].

Esaminando i dati relativi alle modalità di definizione delle cause, si osserva che il numero e la percentuale delle cause definite con conclusioni sono diminuiti rispetto all’anno precedente. Nel 2025, 239 cause definite hanno così beneficiato dei chiarimenti contenuti nelle conclusioni di un avvocato generale – dato questo che rappresenta il 31% del numero totale di cause definite nel 2025 – mentre il numero di cause definite con conclusioni era pari a 336 nel 2024 e a 283 nel 2023, ossia, rispettivamente, il 39% e il 36% del numero complessivo di cause definite in tali anni. Questa diminuzione si potrebbe spiegare, da un lato, con il trasferimento di competenze pregiudiziali operato a favore del Tribunale, chiamato ora ad avvalersi, a sua volta, delle conclusioni di un avvocato generale per pronunciarsi sulle cause che gli vengono trasferite dalla Corte, ma soprattutto alla luce dell’assenza di questioni in punto di diritto veramente nuove nelle altre materie, il che ha portato la Corte ad avvalersi maggiormente della facoltà, prevista nell’articolo 20, quinto comma, dello Statuto, di giudicare la causa senza conclusioni dell’avvocato generale. Come emerge dalle tabelle che seguono, solo i settori dell’energia e della libera circolazione delle persone hanno registrato, nel 2025, un effettivo aumento del numero di cause giudicate con conclusioni rispetto all’anno precedente.

Per quanto concerne la ripartizione delle cause definite in base al collegio giudicante, sono le sezioni a tre giudici ad aver emanato il numero maggiore di decisioni definendo, nel 2025, ben 352 cause. Nel corso dello stesso anno, le sezioni a cinque giudici si sono, dal canto loro, pronunciate in 255 cause, mentre il numero di cause definite dalla Grande Sezione è stato pari a 35. Si tratta di una diminuzione molto marcata rispetto all’anno precedente, nel corso del quale 75 cause erano state definite da detto collegio giudicante. Come osservato in precedenza, tale differenza si spiega alla luce dell’elevato numero di decisioni pronunciate prima del rinnovo parziale della composizione della Corte nell’ottobre 2024, tra le quali figurava, segnatamente, una sentenza vertente su quindici ricorsi relativi alla normativa dell’Unione europea nel settore dei trasporti.

Per quanto attiene, infine, alla durata media dei procedimenti, essa si attestava, globalmente, su 16,7 mesi contro i 17,7 mesi nell’anno precedente. La riduzione della durata dei procedimenti riguarda tutte le tipologie di cause essendo passata da 17,2 mesi a 16,9 mesi per le cause pregiudiziali, da 21,5 mesi a 20 mesi per i ricorsi diretti e da 18,4 mesi a 15,1 mesi per le impugnazioni.

 

Cause pendenti

Quale conseguenza logica dello squilibrio tra il numero di cause promosse nel corso dell’anno appena trascorso e il numero di cause definite, il numero di cause pendenti al 31 dicembre 2025 ha superato quello dell’anno precedente. Esso era pari, infatti, a 1 322 cause, contro le 1 207 cause di un anno prima. Con, rispettivamente, 772 cause e 443 cause, le cause pregiudiziali e le impugnazioni continuano a rappresentare la parte principale del contenzioso instaurato dinanzi alla Corte.

 

 

 

[1] GU L 180 del 29 giugno 2013, pag. 60.

[2] GU L 95 del 21 aprile 1993, pag. 29.

[3] GU L 133 del 22 maggio 2008, pag. 66.

[4] GU L 29 del 31 gennaio 2020, pag. 7.

[5] Causa C‑682/25, Crossryn.

[6] GU L 438 dell’8 dicembre 2021, pag. 1. Detti ricorsi, registrati con numeri di ruolo C‑207/25, C‑208/25, C‑210/25, C‑212/25, C‑213/25 e C‑215/25, sono diretti, rispettivamente, contro la Finlandia, la Bulgaria, la Spagna, l’Ungheria, i Paesi Bassi e il Portogallo.

[7] Parere 2/94 (Adesione della Comunità alla CEDU) del 28 marzo 1996 (EU:C:1996:140).

[8] Parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454).

[9] Si tratta delle cause C‑135/25 PPU, Kachev (che ha dato luogo alla sentenza del 20 maggio 2025, EU:C:2025:366), C‑219/25 PPU, Kamekris (che ha dato luogo alla sentenza del 19 giugno 2025, EU:C:2025:456), C‑313/25 PP, Adrar (che ha dato luogo alla sentenza del 4 settembre 2025, EU:C:2025:647) e C‑712/25 PPU, Rastochev (che ha dato luogo alla sentenza del 12 febbraio 2026, EU:C:2026:101).

[10] V. cause C‑280/25, Lin II, e C‑440/25, Ebilum.

[11] Causa C‑195/25, Framholm (che ha dato luogo alla sentenza del 20 novembre 2025, EU:C:2025:904).

[12] Causa C‑881/24 P, SC/Eulex Kosovo (ordinanza del 29 aprile 2025, EU:C:2025:313).