Indipendenza, imparzialità e prevenzione dei conflitti di interesse

L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici costituiscono garanzie fondamentali dello Stato di diritto e del diritto a un processo equo. In quanto istituzione giudiziaria dell’Unione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è soggetta a un quadro normativo completo volto a salvaguardare tali principi e a prevenire situazioni che potrebbero dar luogo a conflitti di interesse.

Tale quadro si basa sui Trattati, sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sui regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale, e sul Codice di condotta dei membri ed ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le garanzie in vigore si applicano in ogni fase della vita professionale di un membro: prima della nomina, durante l’esercizio delle funzioni giudiziarie e dopo la cessazione dall’incarico.

Un regime che ha inizio prima della nomina

Le prime garanzie si applicano prima che una persona sia nominata giudice o avvocato generale.

Ai sensi dei Trattati, i candidati devono essere scelti tra persone la cui indipendenza sia fuori da ogni dubbio e che possiedano le qualifiche richieste per le più alte cariche giudiziarie nei rispettivi paesi o siano Znalec práva.

Prima della nomina, i candidati sono valutati dal comitato previsto dall’articolo 255 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Composto da esperti di primo piano che offrono ogni garanzia di indipendenza, il comitato esamina l’idoneità dei candidati alla luce di diversi criteri, tra cui la loro indipendenza, imparzialità, integrità e condotta professionale.

Una volta nominati, i membri prestano giuramento dinanzi alla Corte, in seduta pubblica, di svolgere le proprie funzioni in modo imparziale e coscienzioso e di rispettare gli obblighi derivanti dalla loro carica.

Garanzie durante il mandato

Il sistema di prevenzione dei conflitti di interesse è rafforzato per tutta la durata del mandato di un membro. Esso combina misure preventive generali, garanzie legate all’assegnazione delle cause e meccanismi applicabili ogniqualvolta una situazione specifica richieda un ulteriore esame.

Meccanismi preventivi generali

I membri della Corte sono soggetti a norme rigorose volte a garantire la loro indipendenza.

Non possono ricoprire cariche politiche o amministrative né svolgere attività professionali diverse da quelle derivanti dall’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Inoltre, i membri possono svolgere attività esterne strettamente connesse all’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione. Tali attività esterne comprendono la rappresentanza dell’istituzione in occasione di manifestazioni protocollari ed eventi ufficiali nonché la partecipazione ad attività di interesse europeo, quali la diffusione del diritto dell’Unione o il dialogo con gli organi giurisdizionali nazionali o internazionali. L’autorizzazione può essere concessa solo se l’attività è compatibile con l’obbligo di dedicarsi pienamente all’adempimento del loro mandato presso la Corte e con i loro doveri di indipendenza, integrità e imparzialità. La compatibilità di tali attività è valutata dal collegio supremo dell’organo giurisdizionale di cui fanno parte, composto da tutti i suoi membri.

Ai fini della trasparenza, i dettagli di tutte le attività esterne svolte dai membri vengono pubblicati ogni anno sul sito Internet Curia.

Nazionalità

Una caratteristica essenziale della composizione e del funzionamento degli organi giurisdizionali è che i giudici e gli avvocati generali non rappresentano i propri Stati membri. Come solennemente dichiarato nel loro giuramento, essi esercitano le loro funzioni in modo indipendente e imparziale e agiscono nell’interesse generale dell’Unione.

Questa è la logica alla base della norma, sancita dall’articolo 18 dello Statuto, secondo la quale una parte non può chiedere una modifica della composizione dell’organo giudicante sulla base della nazionalità di un giudice o del fatto che non vi sia un giudice avente la nazionalità di tale parte.

Dichiarazioni sugli interessi

All’assunzione delle loro funzioni, i membri devono presentare al presidente una dichiarazione sugli interessi. I membri rinnovano tale dichiarazione ogni volta che la loro situazione subisce variazioni e in occasione di ciascun rinnovo triennale della Corte.

I membri sono tenuti a dichiarare un’ampia gamma di interessi e attività, compresi gli interessi finanziari e immobiliari rilevanti, le attività professionali dei coniugi o dei partner, determinate funzioni non retribuite e cariche onorifiche o onorificenze. Per «interessi finanziari rilevanti» si intendono tutti i titoli finanziari, quali azioni, titoli azionari, obbligazioni o certificati di investimento, posseduti o in usufrutto, ad eccezione delle partecipazioni gestite su base discrezionale da terzi. Le dichiarazioni sugli interessi comprendono non solo gli interessi finanziari del giudice stesso, ma anche quelli dei coniugi o dei partner e dei figli minorenni a carico.

Le dichiarazioni sugli interessi sono una componente significativa del sistema preventivo della Corte. Il loro scopo è quello di contribuire a individuare e prevenire qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi, o che possa essere oggettivamente percepita come tale, in relazione al trattamento di una causa. In quanto tali, fungono da meccanismo sia di trasparenza che di prevenzione.

Assegnazione delle cause e ricusazioni

Come prima garanzia dell’indipendenza giudiziaria, al momento dell’assegnazione delle cause, il presidente dell’organo giurisdizionale interessato tiene debitamente conto delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sugli interessi al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi.

Questa valutazione viene effettuata nel contesto specifico di ciascuna causa, confrontando gli interessi in gioco nella controversia con quelli dichiarati dai membri. Tale operazione rientra nell’ambito più ampio dell’analisi condotta dal presidente, non solo per garantire la qualità e l’imparzialità della giustizia, ma anche per ottenere una distribuzione ottimale del carico di lavoro tra i membri. Questa analisi multiforme implica un esame preliminare della controversia sulla base dei documenti procedurali (che sono riservati), una solida conoscenza del contenuto della dichiarazione di ciascun membro e una visione d’insieme del carico di lavoro della Corte. È quindi, per sua natura, intimamente legata all’attività giudiziaria della Corte, a differenza del suo funzionamento amministrativo.

Mentre l’assegnazione delle cause costituisce una fase importante nell’applicazione pratica delle misure di garanzia della Corte in materia di conflitto di interessi, la ricusazione di un membro soggetto a conflitto di interessi può avvenire – in qualsiasi momento del procedimento – su iniziativa del presidente, del membro stesso o di una parte in causa.

Infatti, i membri hanno il dovere di informare il presidente ogniqualvolta ritengano che una circostanza particolare possa impedire loro di partecipare al trattamento di una causa. Allo stesso modo, qualora il presidente ritenga che un membro non debba partecipare a una causa per un motivo specifico, ne darà comunicazione al membro stesso. Questi meccanismi garantiscono che eventuali problemi possano essere affrontati in qualsiasi fase del procedimento.

In situazioni del genere, il membro interessato non partecipa alla definizione della causa.

Obblighi dopo la cessazione dalle funzioni

Le garanzie a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità continuano ad applicarsi anche dopo che un membro ha lasciato la carica.

Gli ex membri rimangono vincolati agli obblighi derivanti dalla loro carica giudiziaria, compresi i doveri di integrità e discrezione.

Il codice di condotta stabilisce inoltre restrizioni specifiche volte a prevenire sovrapposizioni tra le precedenti funzioni giudiziarie e le successive attività professionali. Per tre anni dopo la cessazione dalle funzioni, gli ex membri non possono agire in qualità di rappresentanti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ulteriori restrizioni si applicano alle cause che erano pendenti durante il loro mandato o che sono direttamente connesse a questioni alle quali hanno partecipato in qualità di giudici o avvocati generali.

Tali disposizioni contribuiscono a preservare la fiducia nell’indipendenza della Corte e nell’integrità del suo processo giudiziario.

Un sistema completo di garanzie

La stessa Corte riesamina regolarmente le proprie norme e prassi interne alla luce delle mutevoli aspettative in materia di trasparenza e fiducia del pubblico.

La prevenzione dei conflitti di interesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea non si basa su un unico meccanismo. Essa è garantita attraverso un quadro completo che combina requisiti di eleggibilità, obblighi etici, restrizioni alle attività esterne, dichiarazioni sugli interessi, garanzie relative all’assegnazione delle cause, obblighi di ricusazione ove opportuno e restrizioni dopo la cessazione dalle funzioni.

Complessivamente, queste garanzie sono volte a tutelare l’indipendenza e l’imparzialità dei membri della Corte e a mantenere la fiducia del pubblico nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea.

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