Nella procreazione medicalmente assistita, il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione, a tutela della donna e del percorso intrapreso.

Full text pronuncia 161 2023 - 124.42K (Doiciméad PDF, osclaítear i dtáb nua)
Title of press release/summary Procreazione medicalmente assistita: il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione
Press release No/summary -
Full text of press release cc cs 20230724114550 - 348.03K (Doiciméad PDF, osclaítear i dtáb nua)
ECLI Number IT:COST:2023:161
ELI Number -
Original language of the decision italien
Date of the document 24/07/2023
Originating court Corte costituzionale (IT)
Subject matter
  • Fundamental rights
EUROVOC topic
  • LAW
  • rights and freedoms
  • fundamental rights
  • women's rights
  • protection of privacy
  • control of constitutionality
  • artificial reproduction
Provision of national law

Costituzione italiana, art. 2 e 3

Provision of EU law cited
Provision of international law

CEDU, art. 8

Description

Nell’affrontare il delicato tema della procreazione medicalmente assistita e della irrevocabilità del consenso prestato dall’uomo, la Corte costituzionale ha tutelato la posizione della donna, richiamando anche la qualifica giuridica dell’embrione in linea con la giurisprudenza europea. La sentenza concerne la fecondazione medicalmente assistita e, in particolare, la legittimità della previsione che, nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, stabilisce la irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo. Di rilievo, ai fini dello scambio di informazioni tra Corti, il fatto che, nel trattare il delicatissimo tema della dignità dell'embrione, la Corte italiana si è posta in linea con la giurisprudenza sovranazionale e convenzionale, precisando che “l’embrione «ha in sé il principio della vita» (sentenza n. 84 del 2016)”. In particolare, riferendosi alla vita da “intendersi quale vita umana”, ha ricordato che “la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”, riallacciandosi espressamente la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione, in causa C-34/10, sentenza 18 ottobre 2011, Brüstle contro Greenpeace eV). Inoltre, nell’affermare che l’embrione “viene generato a motivo della speranza che una volta trasferito nell’utero dia luogo a una gravidanza e conduca alla nascita”, ne ha dedotto che il corollario “per cui «quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico» (sentenze n. 84 del 2016 e n. 229 del 2015; in senso analogo, Corte EDU, grande camera, sentenza 27 agosto 2015, Parrillo contro Italia, dove si è affermato: «human embryos cannot be reduced to "possessions" within the meaning of that provision»)”. In termini costituzionali nazionali, la Corte costituzionale ha potuto osservare (in linea con la precedente giurisprudenza) che “la sua «dignità», quindi, è «riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.», dovendo essere pertanto tutelata anche ove si sia al cospetto di embrioni soprannumerari o malati (sentenza n. 229 del 2015)”. Allo stesso tempo, ha osservato che “la tutela dell'embrione non è comunque assoluta e del resto «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute [psicofisica] proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare» (sentenza n. 27 del 1975)”. A valle, la Corte ha sviluppato una serie di argomenti rapportati alla Costituzione italiana (art. 2 e 3) e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), all’esito dei quali ha statuito che il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione, in modo da assicurare la tutela della donna e del trattamento e del percorso intrapreso (tecnicamente, ha giudicato non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore italiano con l’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge italiana n. 40 del 2004). Di interesse, infine, il richiamo, nell’ultima parte della motivazione, a considerazioni di diritto comparato. Viene citata, infatti, la Corte israeliana, che in un caso esaminato “ha subordinato la possibilità dell’impianto a determinate condizioni attinenti la responsabilità genitoriale (a tale decisione si è di recente ispirata la Corte costituzionale della Colombia, sentenza 13 ottobre 2022, T-357/22, che, in una vicenda analoga, ha permesso l’assimilazione del padre a un donatore anonimo)”. La Corte ne deduce “la consapevolezza di trovarsi di fronte a una scelta complessa, che coinvolge interessi chiaramente antagonisti, a indurre gli ordinamenti ad adottare soluzioni differenti, che riflettono le precipue caratterizzazioni che in essi assumono i principi costituzionali coinvolti”.