La Corte dispone due rinvii pregiudiziali sul mandato di arresto europeo
| Testo integrale |
pronuncia 216 2021
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| Titolo di comunicato stampa / sintesi | Mandato d'arresto europeo: dalla Consulta due rinvii pregiudiziali alla Corte Ue |
| Numero di comunicato stampa / sintesi | - |
| Testo integrale di com stampa |
comunicato 216-217 2021
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| Numero ECLI | ECLI:IT:COST:2021:216 |
| Numero ELI | - |
| Lingua originale della decisione | italien |
| Data del documento | 18/10/2021 |
| Organo giurisdizionale autore | Corte costituzionale (IT) |
| Materia |
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| Materia EUROVOC |
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| Disposizione di diritto nazionale | - |
| Disposizione di diritto dell'Unione citata |
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| Disposizione di diritto internazionale | - |
| Descrizione |
Rinvio pregiudiziale sul mandato di arresto europeo (prima ordinanza). Con le ordinanze n. 216 e n. 217 del 2021 la Corte Costituzionale ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la compatibilità della disciplina del mandato di arresto europeo rispetto a taluni diritti fondamentali. Le censure hanno rilevanza sia nazionale che europea: la Corte italiana, in quest’ottica, riconosce che spetta alla Corte di Giustizia il compito di pronunciarsi. La materia del mandato, infatti, è armonizzata in modo pieno da parte della decisione quadro 2002/584/GAI (in particolare, art. 1, par. 3), che va letta alla luce del parametro di legittimità alla luce della Carta dei diritti fondamentali (art. 3 per il diritto a non subire lesioni della propria integrità fisica, art. 35 per il diritto alla salute, art. 4 per il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti) e dell’art. 6 del TFUE. La Corte italiana cerca di preservare il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione europea, evitando una attuazione frammentata dei diritti fondamentali in base a standard “puramente nazionali”. Proprio a tal fine, offre argomenti come la leale cooperazione tra i sistemi di garanzia ed osservazioni fondate sull’interpretazione della Corte di Giustizia. In dettaglio, l’ordinanza n. 216 riguarda la legittimità degli art. 18 e 18-bis della l. n. 69 del 2005, per un possibile contrasto rispetto alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), laddove non prevedono, quale motivo ostativo alla consegna, le “ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”. Nell’ordinanza n. 216, la Corte richiama le sentenze della Corte di giustizia (Aranyosi del 5 aprile 2016, cause riunite C 404/15 e C 659/15 PPU; Celmer del 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU), le quali hanno stabilito che in caso di pericolo di violazione dei diritti fondamentali, le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione devono rifiutare la consegna laddove, in base ai tratti del caso e di motivi seri e comprovati, il soggetto interessato possa essere a rischio di subire una violazione – interpellando, a tal fine, l’autorità giudiziaria emittente. Tale procedura dovrebbe essere applicata anche nella ipotesi in cui le condizioni patologiche, di carattere cronico e di durata indeterminabile, della singola persona richiesta, possano peggiorare in caso di consegna. Poiché non si tratta di condizioni sistemiche e generalizzate presenti nello Stato membro, ma di situazioni individuali di una singola persona, la Corte ritiene necessario un intervento della Corte di giustizia, per considerare il caso di specie, al contempo ricercando l’uniformità e l’effettività del diritto europeo. |
