Non contrasta con il diritto dell’Unione la disciplina regionale sulle denominazioni comunali (De.Co.) dei prodotti agricoli.
| Testo integrale |
pronuncia 75 2023
- 109,78K
|
|---|---|
| Titolo di comunicato stampa / sintesi | Sono possibili le denominazioni comunali a tutela delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche siciliane |
| Numero di comunicato stampa / sintesi | - |
| Testo integrale di com stampa |
cc cs 20230418125616
- 332,77K
|
| Numero ECLI | ECLI:IT:COST:2023:75 |
| Numero ELI | - |
| Lingua originale della decisione | italien |
| Data del documento | 18/04/2023 |
| Organo giurisdizionale autore | Corte costituzionale (IT) |
| Materia |
|
| Materia EUROVOC |
|
| Disposizione di diritto nazionale |
Legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3, artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 |
| Disposizione di diritto dell'Unione citata |
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0050 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0108 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1151 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012E004 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0006 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12008E003 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0044 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0056 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0094 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0393 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0044 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0056 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0393 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0272 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0050 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62013CN0035 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0272 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0325 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0325 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012E034 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61978CJ0013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0003 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0108 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32013R1308 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12008E003 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0003 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0008 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012E004 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1151 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0006 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0108 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012E034 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62013CN0035 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0094 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61978CJ0013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32013R1308 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0008 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0108 |
| Disposizione di diritto internazionale | - |
| Descrizione |
La Corte costituzionale ha escluso un contrasto con il diritto dell’Unione europea di una legge regionale siciliana che ha introdotto le denominazioni comunali (De.Co.) per prodotti che sono unicamente espressione della loro origine geografica e culturale. La Corte costituzionale italiana si è pronunciata in materia di marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Tipica) e STG (Specialità Tradizionale Garantita), dichiarando non in contrasto con la Costituzione e con la normativa dell’Unione europea la legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022, che ha previsto l’istituzione di un “Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co.”. Il registro è volto alla salvaguardia, alla tutela e alla diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali. Nel dichiarare non fondata l’impugnativa del Governo, la Corte ha affermato che la denominazione comunale (De.Co.) è una “attestazione di identità territoriale” destinata a individuare l’origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale. La disciplina regionale non integra, dunque, un nuovo marchio (come tale attestante la qualità): per tale motivo, le De.Co. non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG), né hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno (come avvenuto con altre leggi regionali analoghe, che hanno istituito registri di denominazioni comunali – De.Co.). L’analisi del diritto dell’Unione è stata essenziale ai fini del decidere. La Corte ha ricordato che sul versante europeo la disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari registra un avanzato processo di armonizzazione, in base alle competenze che gli artt. 3, par. 1, lett. b) e 4, par. 1, lett. a) e d), TFUE assegnano all'Unione europea (segnatamente, per la definizione delle regole in materia di concorrenza, di mercato interno, di agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare). La disciplina è attualmente disciplinata dal regolamento (UE) n. 1151/2012, strumento specifico per l'attuazione dell'armonizzazione delle legislazioni nel settore agricolo (ai sensi dell'art. 43, par. 2, TFUE, che fa riferimento alla “organizzazione comune dei mercati agricoli”, e dell'art. 118, par. 1, TFUE, per la creazione di titoli europei volti alla protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell’Unione). Il regolamento n. 1151/2012 istituisce, dunque, in continuità con i precedenti regolamenti, un regime di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una determinata zona geografica (tramite giusta remunerazione, protezione uniforme informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti). Quindi, definisce i marchi DOP e IGP, che fanno riferimento, in particolare, alla qualità del prodotto, nonché un regime relativo alle STG, “per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto”. Dalla registrazione di un prodotto con il marchio DOP, IGP o STG, nasce il diritto di escludere l'uso, diretto o indiretto, da parte di terzi che non siano titolari della denominazione protetta, al fine di preservare la qualità del prodotto a livello europeo. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, inoltre, emerge come il regime di protezione delle DOP e delle IGP miri, essenzialmente, a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata presentino talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità, dovuta anche alla loro provenienza geografica. Le “denominazioni geografiche semplici”, invece, si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione dei regolamenti europei e ad esse possono essere ricondotte le De.Co., come disciplinate dalla legge regionale oggetto di censura. Tali denominazioni, che integrano la mera provenienza geografica di un prodotto, trovano espressa considerazione nella giurisprudenza europea, al fine di escluderle dall'applicazione dei regolamenti UE al ricorrere di determinate condizioni. Due sono le condizioni da soddisfare affinché un regime di protezione possa applicarsi, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria o alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. Da una parte, occorre che la sua applicazione non comprometta gli obiettivi dei regolamenti europei. Dall’altra, occorre che essa non risulti in contrasto con la libera circolazione delle merci. Se, in generale, non è ammissibile una normativa interna, nazionale o regionale, che vada a sovrapporsi in modo diretto, o che sia di ostacolo alla libera circolazione delle merci, introducendo misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, nel caso di specie la norma regionale tendeva solo a valorizzare il “patrimonio produttivo e culturale nonché i prodotti di qualità del territorio”, senza istituire marchi. Senza la loro creazione, o senza misure di effetto equivalente alla restrizione all'importazione (di cui agli artt. 34 e 35 TFUE), non si è in contrasto con il diritto dell’Unione europea prima richiamato. La legge regionale siciliana, infatti, non certifica la qualità, ma si limita a qualificare, in senso positivo, la denominazione comunale (De.Co.) come “attestazione di identità territoriale” individuando unicamente l’origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale (art. 2, comma 1). Essa, inoltre, specifica, in senso negativo, che la denominazione comunale “non è un marchio di qualità o di certificazione” (art. 1, comma 2). Ne consegue che l'attestazione di identità territoriale non è un marchio, né un segno distintivo di protezione di un prodotto; non conferisce un diritto di privativa né di esclusiva, che possa essere fatto valere nei confronti di chi produce lo stesso prodotto tipico o tradizionale. In aggiunta, la legge regionale prevede una clausola generale di “cedevolezza” che esclude in radice la possibilità di un concorso e di un conflitto di denominazioni europee e di denominazioni comunali. Pertanto, la disciplina regionale non interferisce con la disciplina europea relativa elle denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). In aggiunta, non si pone in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 TFUE, né misure a effetto equivalente (artt. 34 e 35), in quanto, in accordo con la Corte di Giustizia (sentenza 8 maggio 2014, in causa C-35/13, Assica - Kraft Foods Italia spa) non ci si trova di fronte a tali misure allorché, come nel caso di specie, le misure “servono unicamente a informare circa l'origine geografica del prodotto e non evidenziano alcun nesso particolare tra le caratteristiche dello stesso e la sua origine geografica, nel senso che il loro scopo, in particolare, non è quello di garantire i consumatori che i prodotti recanti tali denominazioni presentano una qualità o una caratteristica determinata”. In conclusione, non essendo identificabile, nelle denominazioni comunali De.Co., né un marchio né alcun segno identificativo di protezione del prodotto, ma potendo le stesse essere qualificate come “indicazioni geografiche semplici”, prive di un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno, non sono stati rilevati vizi di illegittimità costituzionale per contrasto con la disciplina dell’Unione europea. |
