COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) – Procedimento di trasferimento presso altro Stato - Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza – Conseguenze – Nullità del provvedimento - Conoscenza “aliunde” del richiedente o mancata allegazione o dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza - Fondamento.

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Număr ECLI -
Număr ELI -
Limba originală a deciziei italien
Data documentului 06.12.2021
Instanța autor Corte suprema di cassazione (IT)
Materie
  • Coeziunea economică, socială și teritorială
Materie EUROVOC
  • drept de azil
  • protecție internațională
  • drept la apărare
  • politica UE în domeniul migrației
Dispoziție de drept național -
Dispoziție de drept al Uniunii citată -
Dispoziție de drept internațional -
Descriptiv

«Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell’Unione Europea, che sia competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l’effettività e uniformità dell’informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale loro conoscenza acquisita “aliunde” da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico “vulnus” al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione»