PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni telefoniche - Attività di intercettazione effettuata all'estero - Artt. 23, d.lgs n. 52 del 2017 e 44, d.lgs. n. 108 del 2017 - Informazione dello Stato in cui si trova il dispositivo controllato - Obbligo del pubblico ministero - Presupposti - Fattispecie.
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sez. 4 penale sentenza n. 24800 del 2020
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| Pranešimo spaudai, santraukos pavadinimas | - |
| Pranešimo spaudai, santraukos numeris | - |
| Visas pranešimo spaudai tekstas |
sent 202024800 en.pdf
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| ECLI numeris | - |
| ELI numeris | - |
| Sprendimo originalo kalba | italien |
| Dokumento data | 2021-12-06 |
| Teismas autorius | Corte suprema di cassazione (IT) |
| Sritis |
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| EUROVOC sritis |
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| Nacionalinės teisės nuostata | - |
| Cituojama Sąjungos teisės nuostata | - |
| Tarptautinės teisės nuostata | - |
| Aprašymas |
«In tema di intercettazioni telefoniche, in base agli artt. 23, d.lgs 5 aprile 2017, n. 52 e 44, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, il pubblico ministero deve notificare all’autorità estera l’esistenza dell’attività captativa in corso non appena abbia acquisito notizia certa che l’utenza intercettata si trovi nel territorio di uno stato membro dell’Unione europea. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, che aveva escluso la violazione delle disposizioni citate in una fattispecie in cui il pubblico ministero procedente non aveva acquisito la suddetta certezza, tenuto conto del fatto che l’utenza intercettata si era spostata all’estero per un brevissimo arco temporale e che l’attività di monitoraggio delle utenze veniva svolta dalla polizia giudiziaria che poi ne informava il pubblico ministero con periodiche relazioni, così da doversi escludere che quest’ultimo potesse avere la diretta e immediata rappresentazione della presenza del dispositivo intercettato fuori dal territorio italiano)» |
