RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Stato richiedente appartenente all'Unione Europea - Riconoscimento dello status di asilo o protezione sussidiaria - Causa ostativa alla consegna - Esclusione - Ragioni.

Texto íntegro sez. 6 penale sentenza n. 9821 del 2021 - 256,24K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
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Número ECLI -
Número ELI -
Lengua original de la resolución italien
Fecha del documento 06/12/2021
Tribunal autor Corte suprema di cassazione (IT)
Materia
  • espacio de libertad, seguridad y justicia
Materia EUROVOC
  • protección internacional
  • refugiado
  • mandamiento de detención europeo
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada -
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

«In tema di mandato di arresto europeo, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che, ivi, il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo, atteso che, da un lato, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del “non refoulement” riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall’altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri. (Fattispecie relativa a mandato processuale emesso dalla Francia)»