RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Stato richiedente appartenente all'Unione Europea - Riconoscimento dello status di asilo o protezione sussidiaria - Causa ostativa alla consegna - Esclusione - Ragioni.

Testo integrale sez. 6 penale sentenza n. 9821 del 2021 - 256,24K (il documento PDF si apre in una nuova scheda)
Titolo di comunicato stampa / sintesi -
Numero di comunicato stampa / sintesi -
Testo integrale di com stampa sent 202109821 en - 101,16K (il documento PDF si apre in una nuova scheda)
Numero ECLI -
Numero ELI -
Lingua originale della decisione italien
Data del documento 06/12/2021
Organo giurisdizionale autore Corte suprema di cassazione (IT)
Materia
  • spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Materia EUROVOC
  • protezione internazionale
  • profugo
  • mandato di cattura europeo
Disposizione di diritto nazionale -
Disposizione di diritto dell'Unione citata -
Disposizione di diritto internazionale -
Descrizione

«In tema di mandato di arresto europeo, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che, ivi, il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo, atteso che, da un lato, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del “non refoulement” riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall’altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri. (Fattispecie relativa a mandato processuale emesso dalla Francia)»