Marchi, disegni e modelli dell’Unione europea
La proprietà intellettuale svolge un ruolo importante nella vita economica dell'Unione europea, in particolare attraverso l'uso di marchi, disegni e modelli. I marchi consentono alle imprese di salvaguardare i segni che le distinguono, aiutando al contempo i consumatori a identificare l'origine del prodotto o del servizio. Dalla metà degli anni '90, è possibile registrare e proteggere i marchi a livello europeo. Tuttavia, non qualsiasi segno può essere registrato come marchio dell'Unione europea, in quanto ciò potrebbe ledere i diritti altrui.
Analogamente, tale protezione può essere concessa ai disegni e modelli che sono nuovi e presentano un carattere individuale.
Nelle controversie vertenti su ciò che può essere protetto, il Tribunale interpreta e applica il diritto dei marchi, disegni e modelli dell'Unione europea.
Introduzione
I marchi dell'Unione europea sono validamente riconosciuti in tutto il territorio dell’Unione europea. I privati possono presentare domanda per registrare i propri marchi per specifici beni e servizi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, noto come EUIPO. L'EUIPO decide poi se un marchio può essere registrato. L'EUIPO dispone di un proprio procedimento di ricorso interno davanti a commissioni di ricorso che esaminano l’eventuale contestazione di una decisione iniziale. Il Tribunale esamina i ricorsi contro le decisioni adottate dalla commissione di ricorso dell'EUIPO.
I marchi consentono ai consumatori di identificare facilmente l'origine del prodotto o del servizio. La presenza, su un prodotto, di un logo, di un simbolo o di un nome noto indica che esso proviene da una determinata impresa. A tal fine, i marchi devono essere distintivi. Ciò significa che devono essere in grado di contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Essi non possono essere troppo generici, o semplicemente descrivere il prodotto o il servizio, e non dovrebbe sussistere alcun rischio di confusione tra marchi. Molte delle cause in materia di marchi di cui è stato investito il Tribunale riguardano tali questioni.
Inoltre, non è consentito registrare marchi dell’Unione europea a fini speculativi. La registrazione deve essere effettuata in buona fede e il marchio deve essere effettivamente utilizzato. Se un marchio rimane inutilizzato, esso non può essere invocato per impedire ad altri di registrare un marchio simile. Anche tali questioni sono state regolarmente sollevate dinanzi al Tribunale.
Inoltre, i marchi non possono essere registrati se sono contrari all'ordine pubblico o alla morale.
Talvolta, è anche possibile registrare marchi costituiti dalla forma di un prodotto o da un suono.
Allo stesso modo, anche i disegni o modelli possono essere protetti da diritti di proprietà intellettuale. Anche tali questioni sono state oggetto di decisioni del Tribunale.
Mancanza intrinseca di carattere distintivo
Talvolta i segni per i quali viene chiesta la registrazione di un marchio sono intrinsecamente privi di carattere distintivo. Ciò può verificarsi se essi sono composti da forme geometriche semplici, o se sono molto generici.
Ad esempio, nel 2024 il Tribunale ha confermato la decisione dell'EUIPO secondo cui la Chiquita Brands non poteva registrare un semplice ovale blu e giallo come marchio dell’Unione europea per la frutta fresca.

Il segno, essenzialmente lo sfondo del logo della Chiquita senza alcun testo, è stato considerato una semplice figura geometrica priva di carattere distintivo (T-426/23 Chiquita Brands).
Segni descrittivi
Nel 2017, un'impresa farmaceutica tedesca, la Stada Arzneimittel, ha chiesto di registrare il segno «ViruProtect» come marchio dell’Unione europea per prodotti farmaceutici e medicinali. Il Tribunale ha concordato con la decisione dell'EUIPO, secondo cui il pubblico di riferimento - ossia le persone che hanno maggiori probabilità di venire a contatto con il marchio e i prodotti che esso rappresenta - avrebbe interpretato il medesimo nel senso di «protezione contro i virus». Ciò avrebbe reso il marchio troppo descrittivo dei prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione, e quindi non poteva essere registrato (T-487/18 Viruprotect).
Il Tribunale ha altresì constatato che l’uso dei nomi di due principati era puramente descrittivo dell'origine o della destinazione dei prodotti o dei servizi. Nelle decisioni del 2015 e del 2022 il Tribunale ha dichiarato che il marchio denominativo «MONACO» e un marchio figurativo costituito dalla parola «Andorra» erano entrambi puramente descrittivi. Pertanto, non potevano essere registrati come marchi dell’Unione europea (T-197/13 MEM e T-806/19 Govern d’Andorra).
Rischio di confusione
Nel 2011, il calciatore argentino Lionel Messi ha chiesto di registrare il segno «MESSI» come marchio dell’Unione europea per prodotti legati allo sport. L'EUIPO ha respinto la domanda, sostenendo che detto marchio poteva essere confuso con il marchio preesistente «MASSI», registrato per prodotti simili. Tuttavia, nel 2018, il Tribunale ha annullato tale decisione, rilevando che Messi era un calciatore troppo conosciuto perché si potesse creare confusione tra i due marchi. Ciò è stato confermato dalla Corte in sede di impugnazione. La notorietà del richiedente è rilevante quando si valuta la percezione da parte del pubblico di riferimento e il rischio di confusione con un altro marchio. In questo caso, la notorietà di Messi come calciatore riconosciuto a livello mondiale costituiva un fatto notorio. Di conseguenza, egli ha potuto registrare il suo nome come marchio dell’Unione europea (T-554/14 MESSI e C-474/18 P Messi Cuccittini).
Nel 2012, il Tribunale ha concordato con l'EUIPO che il segno «VIAGUARA» non potesse essere registrato come marchio dell’Unione europea per le bevande a causa del marchio preesistente VIAGRA. Pur riconoscendo che le bevande e i farmaci sono prodotti diversi, il Tribunale ha ritenuto che il segno VIAGUARA potesse trarre indebito vantaggio dalla reputazione del marchio VIAGRA. Un consumatore potrebbe essere indotto a credere che tali bevande abbiano qualità simili al prodotto medicinale (in particolare un aumento della libido) (T-332/10 Viaguara).
Uso effettivo e buona fede
Un marchio dell’Unione europea deve essere «oggetto di un uso effettivo». Ciò significa che deve essere utilizzato attivamente nel commercio e non deve essere registrato solo per impedire ad altri di utilizzarlo.
La catena di fast-food irlandese Supermac's e la catena di fast-food americana McDonald's sono state coinvolte in una controversia sul marchio dell’Unione europea «Big Mac», registrato dalla McDonald's sin dal 1996. Nel 2017, la Supermac's ha chiesto che venisse dichiarata la decadenza del suddetto marchio in relazione a determinati prodotti. Il Tribunale ha concluso che il marchio «Big Mac» non era stato «oggetto di un uso effettivo» e continuativo da parte della McDonald's per un periodo di cinque anni per prodotti a base di pollame, come i panini al pollo. Di conseguenza, la McDonald's ha perso il diritto di usare tale marchio dell’Unione europea per detti prodotti (T-58/23 BIG MAC).
Un marchio dell’Unione europea deve essere registrato in buona fede, ossia con intenzioni oneste e leali. Nel 2013, il marchio «NEYMAR» è stato registrato con successo presso l'EUIPO. Tuttavia, il richiedente, il sig. Moreira, non aveva alcun legame con il famoso calciatore brasiliano Neymar da Silva Santos Júnior. Successivamente, su richiesta del calciatore Neymar, l'EUIPO ha dichiarato la nullità di tale marchio. Il Tribunale ha confermato questa decisione, concludendo che il sig. Moreira avesse agito in malafede quando aveva chiesto la registrazione di tale marchio. Le argomentazioni del sig. Moreira - vale a dire che non fosse consapevole della notorietà di Neymar al momento della domanda di registrazione e che la scelta del nome «NEYMAR» fosse una «mera coincidenza» - sono state respinte dal Tribunale in quanto poco plausibili (T-795/17 NEYMAR).
Ordine pubblico e buon costume
Nel 2019, il Tribunale ha stabilito che l'EUIPO aveva correttamente rifiutato una domanda di registrazione di un marchio contenente i termini «Cannabis Store Amsterdam» su uno sfondo raffigurante foglie di marijuana. Il segno richiamava chiaramente l'attenzione dei clienti sulla cannabis, una droga illegale in molti Paesi dell'Unione. Ciò è stato sufficiente per respingere il marchio in quanto contrario all'ordine pubblico (T-683/18 Sante Conte).
Nel 2024, il Tribunale ha concordato con l'EUIPO che l’espressione «Pablo Escobar» non potesse essere registrata come marchio dell’Unione europea. Il Tribunale ha giudicato che l'EUIPO si è giustamente concentrato sulla percezione del pubblico spagnolo, tenuto conto dei legami tra la Spagna e la Colombia. A suo avviso, gli spagnoli ragionevoli, dotati di soglie medie di sensibilità e di tolleranza, avrebbero associato il nome al traffico di stupefacenti, al narcoterrorismo e alla criminalità, sebbene il sig. Escobar non sia mai stato penalmente condannato (T-255/23 Pablo Escobar).
Forme e suoni
I marchi dell’Unione europea non si limitano a parole, segni o loghi. Anche le forme e i suoni possono essere protetti.
Nel 1999, l'EUIPO ha concesso alla Rubik’s Brand di registrare come marchio tridimensionale dell’Unione europea la forma del Cubo di Rubik. Sette anni dopo, un produttore tedesco di giocattoli ha chiesto l’annullamento di tale marchio, sostenendo che esso proteggeva una soluzione tecnica (il meccanismo di rotazione del cubo) che avrebbe dovuto piuttosto essere coperta da un brevetto. A seguito delle sentenze del Tribunale e della Corte, l'EUIPO ha annullato la registrazione di tale marchio dell’Unione europea nel 2017. Questa decisione è stata impugnata dalla Rubik’s Brand ma il Tribunale l'ha confermata, rilevando che il diritto dell’Unione in materia di marchi vieta la registrazione di forme essenziali per ottenere un risultato tecnico. Nel caso del cubo di Rubik, il Tribunale ha affermato che la forma complessiva del cubo e le linee nere della griglia erano essenziali per il suo funzionamento (T-601/17 Rubik's Brand).
Nel 2018, la Ardagh Metal Beverage Holdings ha chiesto all'EUIPO di registrare un marchio sonoro come marchio dell’Unione europea, per varie bevande e contenitori metallici per bevande. Il suono consisteva nell'apertura di una lattina di bibita seguita da un gorgoglio. L'EUIPO ha respinto tale domanda, sostenendo che il marchio sonoro non aveva carattere distintivo. Nella sua prima sentenza in assoluto sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio, il Tribunale ha confermato che il marchio sonoro non poteva essere registrato. Esso ha affermato che il suono era più funzionale o tecnico, in quanto assomigliava semplicemente ai rumori tipici legati alle bevande. Pertanto, non poteva essere identificato come un marchio specifico (T-668/19 Ardagh Metal Beverage Holdings).
Modelli o disegni
Anche i modelli o disegni possono essere protetti come una forma specifica del diritto di proprietà intellettuale. Al pari del marchio dell’Unione europea, anch’essi sono gestiti dall'EUIPO.
Il mattoncino da gioco della Lego è protetto come modello nell'Unione europea dal 2010. A seguito di una domanda di dichiarazione di nullità da parte di un'impresa tedesca, la Delta Sport Handelskontor, l'EUIPO ha confermato, nel 2022, che il mattoncino da gioco era ancora protetto in quanto beneficiava di un’eccezione specifica prevista dal diritto dell’Unione per i sistemi modulari, vale a dire un insieme di parti che si adattano in modi diversi per creare vari oggetti. Il Tribunale ha confermato tale decisione. Esso ha rilevato che la Delta Sport Handelskontor non era stata in grado di dimostrare che il modello del mattoncino Lego fosse privo dei requisiti della novità e dell’individualità necessari per beneficiare di tale eccezione. Il Tribunale ha anche evidenziato che un modello può essere dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla protezione, mentre le argomentazioni della Delta Sport Handelskontor riguardavano una sola caratteristica (T-537/22 Lego).
Conclusioni
Nel loro complesso, tali sentenze dimostrano il ruolo chiave svolto dal Tribunale nell'interpretazione del diritto dell'Unione in materia di marchi, disegni e modelli, avendo creato importanti precedenti giurisprudenziali che bilanciano la tutela della proprietà intellettuale e la promozione di una sana concorrenza sia nell'interesse dei consumatori che in quello delle imprese.
