Corte di giustizia – La procedura

La procedura dinanzi alla Corte di giustizia è disciplinata dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dal Regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia si articola in due fasi principali: la fase scritta e la fase orale. Esistono lievi differenze nel modo in cui vengono trattati i rinvii pregiudiziali e i ricorsi diretti o le impugnazioni durante la fase iniziale del procedimento, ma gli elementi principali del procedimento restano invariati.

Durante la fase scritta del procedimento, le parti si scambiano memorie e osservazioni scritte. La fase orale del procedimento si apre con l’udienza e termina con le conclusioni dell’avvocato generale. Il procedimento si conclude, di norma, con una sentenza. Sia le udienze che la lettura delle sentenze sono pubbliche e talvolta trasmesse in streaming su questo sito.

Un procedimento dura in media tra i 16 e 18 mesi.

Statuto, regolamento di procedura e documenti ufficiali

Le regole principali che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia sono definite nello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le regole specifiche sono contenute nel suo Regolamento di procedura. Queste norme sono integrate da altre decisioni e documenti ufficiali.  

Tutti i documenti sono disponibili nella pagina dedicata ai Testi che disciplinano la procedura.

Di seguito viene fornita una guida sintetica sullo svolgimento del procedimento. Se siete coinvolti in un procedimento dinanzi alla Corte, siete invitati a consultare integralmente il Regolamento di procedura.

Introduzione della causa

Le cause sono introdotte presso la Cancelleria della Corte di giustizia. Questo ufficio è il punto di contatto per le parti in causa e per i giudici nazionali ed è responsabile della gestione procedurale delle cause.

I rinvii pregiudiziali sono introdotti direttamente dai giudici nazionali che trattano la causa. Tutti gli altri ricorsi sono depositati da avvocati in rappresentanza del ricorrente, ossia della parte che intende avviare il procedimento.

La lingua processuale

Un aspetto importante del procedimento è la lingua processuale.

La possibilità di adire un giudice in una lingua che si comprende e di leggere le sentenze della Corte in tale lingua rappresenta una componente fondamentale della democrazia e dello Stato di diritto.

Per tale ragione la Corte di giustizia lavora in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione. Le cause possono essere introdotte in una qualsiasi di queste lingue. Per ragioni di efficienza, la Corte lavora internamente in poche lingue, principalmente in francese. Tuttavia, tutte le comunicazioni con le parti avvengono nella lingua processuale.

La lingua processuale è determinata al momento dell’introduzione della causa dinanzi alla Corte di giustizia.

Per i rinvii pregiudiziali, la lingua processuale è quella dell’organo giurisdizionale nazionale che ha operato il rinvio.

Nei ricorsi diretti, la lingua processuale è quella scelta dal ricorrente. Se il convenuto è uno Stato membro, la lingua processuale deve essere una delle lingue ufficiali di tale Stato.

Nelle impugnazioni, la lingua processuale è la lingua in cui è stata pronunciata la sentenza del Tribunale che è stata impugnata.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è l’unico organo giurisdizionale al mondo a lavorare in un numero così elevato di lingue.

Avvio del procedimento e fase scritta

Rinvii pregiudiziali

Il servizio di traduzione della Corte traduce la domanda pregiudiziale proveniente dall’organo giurisdizionale nazionale. La Cancelleria notifica poi ufficialmente la domanda alle parti nel procedimento nazionale, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione.

La domanda pregiudiziale è pubblicata nella banca dati della giurisprudenza sul sito Internet della Corte, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Le parti nel procedimento nazionale, gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione che ritengano di vantare un interesse nella causa possono presentare alla Corte di giustizia le loro osservazioni entro due mesi e dieci giorni dalla notifica. In questa fase del procedimento, le osservazioni non sono pubbliche. Le osservazioni sono pubblicate sul sito Internet della Corte dopo la chiusura del procedimento, a meno che il loro autore non si opponga.

Ricorsi diretti e impugnazioni

Quando una causa è introdotta, la Cancelleria le assegna un numero di ruolo e la registra. L’atto introduttivo completo è notificato al convenuto o ai convenuti. Questi ultimi hanno due mesi e dieci giorni per depositare il controricorso o la comparsa di risposta.

La Cancelleria prepara inoltre una sintesi delle domande e degli argomenti del ricorrente. La sintesi viene tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati della giurisprudenza della Corte.

Può seguire un secondo scambio di memorie scritte, denominate replica e controreplica. Nelle impugnazioni, questo secondo scambio è subordinato all’autorizzazione del Presidente. La replica permette al ricorrente di rispondere agli argomenti del convenuto. La controreplica offre al convenuto la possibilità di rispondere a sua volta alla replica del ricorrente.

Questi atti non sono accessibili al pubblico.

Assegnazione a un giudice e a un avvocato generale

Nel frattempo, il Presidente assegna la causa ad un giudice, che viene quindi denominato giudice relatore. È questo il giudice che seguirà più da vicino la causa e che redigerà la bozza di sentenza.

Il primo avvocato generale assegna la causa ad un avvocato generale che seguirà la causa.

Relazione preliminare e assegnazione della causa ad una sezione

Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte di giustizia domanda alle parti se ritengono necessario lo svolgimento di un’udienza.

Il giudice relatore redige una relazione preliminare, contenente i fatti e le argomentazioni addotte da tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento. Questa relazione non è un documento pubblico.

Sulla base di questa relazione e del parere dell’avvocato generale, la Corte di giustizia decide quanti giudici devono trattare la causa e se l’udienza e/o le conclusioni dell’avvocato generale sono necessarie.

Se la Corte di giustizia decide di tenere un’udienza, il Presidente della sezione a cui è stata assegnata la causa ne fissa la data.

Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori

La Corte di giustizia decide anche se sono necessarie ulteriori informazioni prima di proseguire la causa. Si tratta delle «Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori». La più comune di tali misure consiste nel chiedere alle parti di rispondere a determinate domande durante l’udienza. Queste misure possono anche comportare l’assunzione di prove per mezzo di testimoni o periti.

L’udienza

Le udienze si svolgono nelle aule di udienza della Corte a Lussemburgo. In casi eccezionali, possono tenersi in videoconferenza. Gli avvocati e i rappresentanti delle parti si presentano all’udienza e discutono la causa dinanzi ai giudici e all’avvocato generale. I giudici e l’avvocato generale possono rivolgere domande alle parti se lo ritengono necessario.

Le udienze sono pubbliche. Talvolta sono trasmesse in streaming sul sito Internet della Corte.

Le conclusioni dell’avvocato generale

Se la Corte ha richiesto le conclusioni, queste vengono di norma presentate alcuni mesi dopo l’udienza. L’avvocato generale prepara le conclusioni e le legge in pubblica udienza. La lettura delle conclusioni è, anch’essa, trasmessa in diretta streaming sul sito Internet della Corte. Le conclusioni analizzano la causa e propongono una soluzione ai problemi sollevati.

Le conclusioni sono pubblicate nella banca dati della giurisprudenza sul sito Internet della Corte.

Si conclude così la fase orale del procedimento.

Deliberazione e redazione della sentenza

Il giudice relatore prepara una bozza di sentenza, tenendo in considerazione tutto ciò che è emerso nel corso del procedimento.

La bozza di sentenza costituisce il punto di partenza per le discussioni dei giudici. Questa fase è denominata deliberazione. Gli avvocati generali non partecipano alla deliberazione.

La deliberazione è segreta e si svolge senza assistenti né interpreti. Pertanto, i giudici devono deliberare in un’unica lingua comune. Tradizionalmente, questa lingua è il francese.

In esito alle discussioni, i giudici raggiungono un accordo su un unico testo. Se necessario, le decisioni sono prese a maggioranza. Non sono previste opinioni dissenzienti o di minoranza. L’esito del voto non è reso pubblico.

Le sentenze

Le sentenze sono poi, nella maggior parte dei casi, tradotte in tutte le lingue dell’Unione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata alla Politica del multilinguismo.

Il dispositivo della sentenza viene letto in pubblica udienza e trasmesso in diretta streaming sul sito Internet della Corte.

Le sentenze sono disponibili nella banca dati della giurisprudenza sul sito Internet della Corte il giorno stesso della loro pronuncia.

La maggior parte delle sentenze è inoltre pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza, che costituisce il repertorio ufficiale delle decisioni della Corte. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dedicata alla Raccolta della giurisprudenza.

Tipi specifici di procedimenti

La Corte dispone di alcuni tipi specifici di procedimenti per trattare in modo efficiente varie situazioni.

Il procedimento semplificato

La Corte può avvalersi di un procedimento semplificato quando una questione pregiudiziale sollevata da un organo giurisdizionale nazionale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito o quando la risposta è evidente. In questi casi, la Corte risponde con ordinanza motivata, contenente il riferimento alla sua precedente giurisprudenza sul tema.

Il procedimento accelerato

Il procedimento accelerato consente alla Corte di giustizia di pronunciarsi rapidamente nelle cause che presentano una particolare urgenza. A tal fine, i termini per depositare le osservazioni di parte sono ridotti il più possibile. Queste cause sono trattate in via prioritaria.

Il procedimento accelerato può essere richiesto dalle parti (nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni) o dall’organo giurisdizionale nazionale (nei rinvii pregiudiziali). Il Presidente decide se accogliere la richiesta. Il Presidente può anche decidere di disporre questo procedimento d’ufficio.

Il procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU)

Questo procedimento consente alla Corte di giustizia di pronunciarsi in un lasso di tempo molto breve. Il procedimento pregiudiziale d’urgenza può essere utilizzato unicamente nei rinvii pregiudiziali che riguardano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia civile e penale, nonché visti, asilo, immigrazione e le altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone). Questa procedura è per lo più applicata nelle cause che riguardano la potestà genitoriale o l’affidamento di minori, nonché in casi in cui un individuo si trovi in stato di detenzione.

La Corte di giustizia designa delle sezioni speciali composte da cinque giudici per la trattazione di queste cause. Tutti i termini sono ridotti in modo considerevole. L’accesso alla fase scritta è limitato e la maggior parte dei soggetti coinvolti prende parte esclusivamente all’udienza.

Domande di provvedimenti provvisori

Se una parte rischia di subire un danno grave e irreparabile prima della conclusione del procedimento può chiedere che l'atto impugnato venga sospeso fino alla risoluzione della controversia.

Costi del procedimento

L’introduzione di una causa dinanzi alla Corte di giustizia non comporta alcun costo.

Tuttavia, la Corte non rimborsa gli onorari degli avvocati incaricati dalle parti.

Qualora una parte non disponga delle risorse necessarie per farsi assistere da un avvocato, può presentare una domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina internet della Corte dedicata al gratuito patrocinio.

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