Tribunale - La procedura
La procedura davanti al Tribunale è disciplinata dallo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dal Regolamento di procedura del Tribunale.
La procedura dinanzi al Tribunale si articola in due fasi principali: la fase scritta e la fase orale.
Durante la fase scritta, le parti si scambiano memorie per iscritto. La fase orale comprende in genere un'udienza e, nei rinvii pregiudiziali, anche le conclusioni dell'avvocato generale, se richieste. Il procedimento si conclude generalmente con una sentenza, ma può essere deciso anche con un'ordinanza. Sia l'udienza sia la sentenza sono pubbliche. Alcune udienze e conclusioni sono trasmesse in streaming sul sito Internet.
La durata media di un procedimento è di circa 20 mesi.
Statuto, Regolamento di procedura e documenti ufficiali
Le regole principali che disciplinano la procedura dinanzi al Tribunale sono definite nello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le regole specifiche sono contenute nel Regolamento di procedura del Tribunale e nelle norme pratiche di esecuzione. Queste regole sono integrate da altre decisioni e testi ufficiali.
Tutti i documenti sono disponibili nella nostra pagina dedicata ai Testi che disciplinano la procedura.
Di seguito viene fornita una guida sintetica sullo svolgimento del procedimento. Coloro che intendono rivolgersi al Tribunale sono invitati a consultare integralmente il Regolamento di procedura.
Introduzione della causa
I ricorsi sono depositati presso la Cancelleria del Tribunale. Questo ufficio è il punto di contatto per le parti in causa e per i giudici nazionali ed è responsabile della gestione procedurale delle cause.
I ricorsi devono essere depositati da un avvocato in rappresentanza del ricorrente, ossia la parte che intende avviare il procedimento. L’avvocato deve essere abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Le domande di rinvio pregiudiziale che rientrano nella competenza del Tribunale gli sono trasferite dalla Corte di giustizia. Tutte le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere preventivamente inviate alla Corte di giustizia.
La lingua processuale
Un aspetto fondamentale del procedimento è la lingua processuale.
La possibilità di adire un giudice in una lingua che si comprende e di leggere le sentenze in tale lingua rappresenta una componente fondamentale della democrazia e dello Stato di diritto.
Per tale ragione, il Tribunale lavora in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione. I procedimenti possono essere introdotti in una qualsiasi di queste lingue, e tutte le comunicazioni con le parti sono effettuate nella lingua processuale.
La lingua processuale è determinata al momento dell’introduzione della causa.
Nei ricorsi diretti, la lingua processuale è quella scelta dal ricorrente. Se il convenuto è uno Stato membro, la lingua processuale deve essere una delle lingue ufficiali di detto Stato.
Nelle cause in materia di proprietà intellettuale, il ricorrente può scegliere la lingua processuale. Tuttavia, se tale lingua è diversa da quella utilizzata dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), le parti che hanno partecipato a tale procedimento possono opporsi. Possono quindi chiedere che la lingua venga modificata in quella utilizzata dinanzi alla commissione di ricorso.
Per i rinvii pregiudiziali, la lingua processuale è quella dell’organo giurisdizionale nazionale che ha operato il rinvio.
La Corte di giustizia dell’Unione europea è l’unico organo giurisdizionale al mondo a lavorare in un numero così elevato di lingue.
Avvio del procedimento e fase scritta
Ricorsi diretti
Quando viene depositato un ricorso, la Cancelleria prepara una sintesi delle domande e degli argomenti del ricorrente. La sintesi viene tradotta nelle altre 23 lingue ufficiali dell'Unione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché nella banca dati della giurisprudenza sul sito Internet della Corte.
L'atto introduttivo completo viene notificato al convenuto o ai convenuti. Questi ultimi hanno due mesi di tempo per depositare il controricorso.
Può intervenire nel procedimento qualsiasi persona che dimostri un interesse legittimo nell'esito della controversia. Gli interventi devono essere a sostegno di una delle parti. Non è ammessa la presentazione di osservazioni generiche. L'intervento può essere presentato mediante una memoria di intervento, alla quale le parti in causa possono replicare.
Nelle cause in materia di proprietà intellettuale è previsto un solo scambio di memorie scritte. Negli altri procedimenti, può seguire un secondo scambio di memorie scritte, denominate replica e controreplica. La replica permette al ricorrente di rispondere agli argomenti del convenuto. La controreplica offre al convenuto la possibilità di rispondere a sua volta alla replica del ricorrente.
Questi documenti non sono generalmente accessibili al pubblico.
Rinvii pregiudiziali
Il servizio di traduzione della Corte traduce la domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice nazionale. La Cancelleria la notifica alle parti coinvolte nel procedimento nazionale. Invia inoltre una copia agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione.
La domanda del giudice nazionale è pubblicata nella banca dati della giurisprudenza sul sito Internet della Corte.
La causa è oggetto di una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le parti coinvolte nel procedimento nazionale, gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione che ritengono di avere un interesse particolare nel procedimento, possono quindi presentare osservazioni al Tribunale. In questa fase, tali osservazioni non sono documenti pubblici. Dopo la chiusura del procedimento, salvo obiezioni da parte dell’autore, queste osservazioni vengono pubblicate nella banca dati della giurisprudenza.
Assegnazione ad una sezione e a un giudice relatore
Nel frattempo, il Presidente assegna la causa a una sezione, tenendo conto di una serie di criteri. Nelle cause in materia di proprietà intellettuale e quelle relative al personale, il Presidente tiene conto delle diverse specializzazioni delle sezioni. Viene inoltre designato un giudice relatore, che seguirà la causa più da vicino e redigerà la bozza di sentenza.
I rinvii pregiudiziali trasferiti al Tribunale sono assegnati a una delle due sezioni specializzate. Tali cause sono esaminate da cinque giudici. Le conclusioni sono presentate dall’avvocato generale dell’altra sezione specializzata.
Relazione preliminare
Dopo la chiusura della fase scritta, le parti possono chiedere lo svolgimento di un'udienza.
Il giudice relatore redige una relazione preliminare, che espone i fatti e gli argomenti delle parti coinvolte e fornisce un'analisi iniziale delle questioni sollevate. Questo documento non è pubblico.
Sulla base di tale relazione, la sezione a cui la causa è stata assegnata decide se proseguire con una composizione di tre giudici. Se propone un collegio più ampio, il Tribunale decide in merito. La sezione decide inoltre se è necessario tenere un'udienza.
Se il Tribunale decide di tenere un'udienza, il Presidente della sezione fissa una data e ne informa le parti.
Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori
Il Tribunale decide anche se sono necessarie ulteriori informazioni prima di proseguire la causa. Si tratta delle cosiddette «Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori». La più comune di queste misure consiste nel chiedere alle parti di rispondere a determinate domande scritte prima dell'udienza o durante l’udienza o nella produzione di determinati documenti.
L’udienza
Nei ricorsi diretti, se il Tribunale decide di tenere un'udienza, prima che questa abbia luogo, il giudice relatore può preparare un documento chiamato «Relazione d’udienza». Questo documento illustra i fatti della causa e gli argomenti delle parti e degli intervenienti. Il documento è reso pubblico il giorno stesso dell'udienza nella lingua processuale.
L'udienza si svolge nelle aule di udienza del Tribunale a Lussemburgo. In circostanze eccezionali, può svolgersi anche in videoconferenza. Gli avvocati e i rappresentanti delle parti si presentano all’udienza e discutono la causa dinanzi ai giudici. I giudici possono porre domande se lo desiderano.
L'udienza è pubblica.
Conclusioni dell’avvocato generale
Se le conclusioni sono state richieste in un procedimento pregiudiziale, vengono presentate dopo l'udienza. L’avvocato generale redige le proprie conclusioni e le legge in pubblica udienza. Alcune conclusioni sono trasmesse in diretta streaming sul sito Internet della Corte. Le conclusioni contengono un’analisi della causa e propongono una soluzione ai problemi sollevati, con l’obiettivo di assistere il Tribunale. Le conclusioni, tuttavia, non sono vincolanti.
Le conclusioni sono pubblicate nella banca dati della giurisprudenza sul sito Internet della Corte.
Si conclude così la fase orale del procedimento.
Deliberazione e redazione della sentenza
Il giudice relatore elabora una bozza di sentenza, tenendo in considerazione tutto ciò che è emerso nel corso del procedimento.
Tale bozza di sentenza costituisce il punto di partenza per le discussioni dei giudici, denominate deliberazione. Gli avvocati generali non partecipano alla deliberazione.
La deliberazione è segreta e si svolge senza assistenti né interpreti. Pertanto, i giudici devono deliberare in un’unica lingua comune. Tradizionalmente, questa lingua è il francese.
In esito alle suddette discussioni, i giudici raggiungono un accordo su un testo unico di sentenza. Se necessario, le decisioni sono prese a maggioranza. Non sono previste opinioni dissenzienti o di minoranza. L’esito del voto non è reso pubblico.
Le sentenze
Le sentenze vengono poi tradotte. Per ulteriori informazioni su quali sentenze vengono tradotte e in quali lingue si consulti la nostra Politica del multilinguismo. Tutte le sentenze sono disponibili almeno nella lingua processuale e nella lingua in cui sono redatte, ovvero il francese.
Le sentenze sono lette in pubblica udienza. Alcune sentenze sono trasmesse in diretta streaming sul sito Internet della Corte.
Le sentenze integrali sono disponibili nella banca dati della giurisprudenza sul sito Internet della Corte il giorno stesso della loro pronuncia.
La maggior parte delle sentenze è inoltre pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza, che costituisce il repertorio ufficiale delle decisioni della Corte. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dedicata alla Raccolta della giurisprudenza.
Tipi specifici di procedimenti
Il Tribunale può avvalersi anche di alcuni tipi specifici di procedimenti per trattare in modo efficace determinate situazioni.
Il procedimento accelerato
Il procedimento accelerato consente al Tribunale di pronunciarsi rapidamente nelle cause che presentano una particolare urgenza. A tal fine, i termini previsti per ciascuna fase del procedimento sono ridotti il più possibile. Queste cause sono trattate in via prioritaria.
Il procedimento accelerato può essere richiesto dalle parti o dal giudice nazionale. Spetta al Tribunale decidere se accogliere la richiesta.
Può altresì essere disposto d'ufficio dal Tribunale senza una richiesta delle parti in tal senso.
Domande di provvedimenti provvisori
L’introduzione di un ricorso dinanzi al Tribunale non comporta la sospensione degli effetti della decisione impugnata.
Tuttavia, una parte può chiedere al Tribunale, mediante un procedimento specifico, di sospendere l’atto impugnato fino alla risoluzione della controversia.
Affinché tale sospensione sia concessa, devono essere soddisfatte tre condizioni:
- Il ricorrente deve avere un motivo almeno plausibile a prima vista per contestare l’atto in questione;
- il ricorrente subirebbe un danno grave ed irreparabile se la decisione, considerate le ragioni di urgenza, non venisse sospesa;
- la sospensione deve risultare giustificata da un bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto sia dell’interesse delle parti sia dell’interesse pubblico.
Queste decisioni sono adottate con ordinanza del Presidente o del Vicepresidente del Tribunale. Esse non pregiudicano in alcun modo la decisione sul merito della causa che verrà adottata in seguito dal Tribunale.
Tali ordinanze possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia.
Costi del procedimento
L’introduzione di una causa dinanzi al Tribunale non comporta alcun costo.
Tuttavia, il Tribunale non rimborsa gli onorari degli avvocati incaricati dalle parti. In linea di principio, la parte soccombente è condannata a rimborsare integralmente le spese sostenute dalla parte vittoriosa oppure una percentuale di esse. In caso di controversia sull’importo preciso delle spese da rimborsare, il Tribunale decide in merito. Gli intervenienti sono tenuti a sostenere le proprie spese.
Qualora una parte non disponga delle risorse necessarie per farsi assistere da un avvocato, può presentare una domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Per ulteriori informazioni si consulti la pagina dedicata al gratuito patrocinio.
