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Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia - 2024

V. le statistiche dettagliate della Corte di giustizia 

 

Compendio delle principali tendenze statistiche dell’anno trascorso – Un anno «fuori dall’ordinario»

di

Marc-André Gaudissart

Cancelliere aggiunto della Corte di giustizia

 

 

Come ogni anno, ho il piacere di impugnare la penna per commentare brevemente le statistiche giudiziarie dell’anno trascorso e fornire al lettore qualche chiave di lettura per comprendere i dati relativi alle cause promosse dinanzi all’organo giurisdizionale o da esso definite.

 

Benché ciò non sia sempre facile, dal momento che le variazioni, da un anno all’altro, sono talvolta poco significative e non consentono pertanto sempre di mettere in luce sviluppi significativi o di individuare tendenze ricorrenti, il 2024 fa chiaramente eccezione alla regola. Per molti versi, l’anno trascorso può essere infatti qualificato come un anno straordinario, nel vero senso della parola, per quanto riguarda sia il numero di cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia nel 2024, sia il numero di cause definite da quest’ultima. Entrambi ricordano in effetti i massimi storici raggiunti nel 2019 e conferiscono pieno significato alla riforma legislativa entrata in vigore il 1º settembre 2024, che ha condotto la Corte a condividere la sua competenza pregiudiziale con il Tribunale dell’Unione europea, d’ora in poi il solo competente a rispondere alle questioni poste dagli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione nelle materie specifiche indicate all’articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») [1].

 

 

1.     Le cause promosse

Per quanto attiene, anzitutto, alle cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia nel 2024, il loro numero ha raggiunto le 920 cause. Non si tratta del numero più elevato nella storia della Corte – il record è stato raggiunto cinque anni prima, con 966 nuove cause nel 2019 – ma tale cifra rappresenta comunque un aumento del 12% rispetto all’anno precedente (821 nuove cause nel 2023) e non include la ventina di domande di pronuncia pregiudiziale depositate presso la cancelleria della Corte dopo il 1º ottobre 2024 che sono state trasmesse al Tribunale dopo l’analisi preliminare di cui all’articolo 93 bis del regolamento di procedura della Corte. In assenza della succitata riforma, il numero di cause destinate alla Corte nel 2024 sarebbe stato pertanto ancora superiore.

Non sorprende che le domande di pronuncia pregiudiziale costituiscano sempre la parte preponderante delle cause promosse dinanzi alla Corte nel 2024, con ben 573 nuove domande di pronuncia pregiudiziale (contro 518 nel 2023), ma si osserva anche un aumento della percentuale rappresentata dalle impugnazioni nel contenzioso della Corte poiché il numero delle impugnazioni, delle impugnazioni avverso decisioni riguardanti procedimenti sommari e delle impugnazioni su istanze di intervento presentate nel 2024 ammontava a 277, vale a dire un numero superiore a quello delle impugnazioni registrate nel 2023 (231), ma superiore anche al livello massimo raggiunto nel 2019 (con 266 nuove impugnazioni proposte in quell’anno). Tale aumento trae origine dall’adozione, da parte del Tribunale, di numerose decisioni che pongono fine al giudizio nell’ambito di controversie che opponevano parecchie decine di istituti bancari al Comitato di risoluzione unico. A seguito dell’annullamento, da parte del Tribunale, delle decisioni di detto organo sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico, il Comitato di risoluzione unico, il Consiglio dell’Unione europea o talune banche hanno impugnato le decisioni di detto organo giurisdizionale. Sono state così presentate ben 76 impugnazioni dinanzi alla Corte. Posto che l’oggetto di dette cause è sostanzialmente identico e i motivi invocati dalle parti ricorrenti sono in ampia misura sovrapponibili, la Corte, in un’ottica di buona amministrazione della giustizia, ha individuato alcune cause «pilota» e, con l’accordo delle parti interessate, ha deciso di sospendere la trattazione delle altre cause in attesa delle emanande decisioni nelle cause pilota.

Diversamente dai rinvii pregiudiziali e dalle impugnazioni, nel 2024 i ricorsi diretti hanno invece registrato un lieve calo rispetto all’anno precedente (53 nuove cause contro 60 nel 2023), ma si segnala, in particolare, l’introduzione del primo ricorso fondato sull’articolo 8, primo comma, del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, inoltrato a nome dell’Assemblea nazionale della Repubblica francese dal governo di detto Stato [2], e due ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione contro il Regno Unito sulla base dell’articolo 87, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso di detto Stato dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. Depositati il 20 dicembre 2024, ossia soltanto pochi giorni prima della scadenza del termine di quattro anni previsto dal succitato Accordo sul recesso, detti ricorsi sono volti ad accertare, da un lato, che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi previsti agli articoli 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in vari articoli della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [3] [4] e, dall’altro, che detto Stato è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di varie disposizioni dei Trattati, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto, non avendo tratto tutte le conseguenze dalla sentenza della Corte nella causa Achmea [5] e non avendo posto fine ai trattati bilaterali di investimento tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione [6].

Oltre ad alcune domande di ammissione al gratuito patrocinio o a domande dirette a ottenere la liquidazione delle spese, si segnala, infine, il deposito da parte della Commissione, il 13 settembre 2024, di una domanda di parere vertente sulla natura (esclusiva o concorrente) della competenza dell’Unione a concludere l’accordo tra il Sultanato dell’Oman, da una parte, e l’Unione e i suoi Stati membri, dall’altra, nel settore del trasporto aereo. Presentata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta domanda ha suscitato grande interesse, poiché, con una sola eccezione, tutti gli Stati membri dell’Unione, oltre al Parlamento europeo e al Consiglio, hanno presentato osservazioni scritte sulla questione posta dalla Commissione.

Ad un esame più approfondito, si noterà come l’oggetto delle cause sottoposte alla Corte nell’anno trascorso corrisponda, nel complesso, a quello degli anni precedenti. Come in passato, la Corte è stata investita, nel 2024, di numerose cause in materia di concorrenza o di aiuti di Stato, di protezione dei consumatori e dell’ambiente o, ancora, in materia di politica sociale e dei trasporti, ma ciò che probabilmente attirerà di più l’attenzione del lettore è l’elevato numero di cause vertenti sulla politica economica e monetaria e sulle misure restrittive adottate nel contesto della guerra in Ucraina, nonché il numero di cause rientranti nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ben 123 cause, tra cui 117 domande di pronuncia pregiudiziale, sono state così portate dinanzi alla Corte in tale settore nel 2024, vale a dire 40 cause in più rispetto all’anno precedente. Molte di esse provengono dall’Italia.

Anche l’analisi della provenienza geografica delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte nel 2024 fornisce, a tal proposito, informazioni importanti. Mentre, nel 2023, i rinvii compiuti dagli organi giurisdizionali italiani avevano registrato un forte calo, il loro numero è letteralmente esploso nel 2024, anno in cui tali organi hanno presentato alla Corte quasi un centinaio di domande di pronuncia pregiudiziale (98, contro soltanto 43 nel 2023), vale a dire il più elevato numero di rinvii provenienti da detto Stato dal 1952. Il numero dei rinvii da parte degli organi giurisdizionali tedeschi ha seguito, invece, il percorso contrario, posto che, con 66 domande, il numero delle domande provenienti dai giudici di tale Stato membro risulta essere il più basso degli ultimi quindici anni – era ancora pari a 94 domande nel 2023 e a 140 domande tre anni prima (2020) – mentre il numero di rinvii proposti dagli organi giurisdizionali polacchi è rimasto stabile, essendosi rivolti 47 volte alla Corte nel 2024 (contro 48 domande dell’anno precedente). Questi ultimi sono seguiti, nell’ordine, dai giudici austriaci, bulgari e belgi con, rispettivamente, 39, 38 e 36 domande di pronuncia pregiudiziale. In tale contesto, è interessante notare che delle 36 domande presentate dagli organi giurisdizionali belgi ben cinque provengono dalla Corte costituzionale di tale Stato. Le questioni da essa sollevate vertono su materie tra loro del tutto diverse, quali la protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione o, ancora, la validità delle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea per fronteggiare gli elevati prezzi dell’energia in un contesto geopolitico oltremodo incerto.

Per quanto attiene, infine, al contenzioso d’urgenza, si noterà un’impennata del numero di domande di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza. Il numero di tali domande, che aveva registrato una marcata diminuzione nel corso dei due anni precedenti (con, rispettivamente, 52 domande nel 2022 e 43 nel 2023), è tornato a crescere nel 2024, con oltre 75 domande, considerate le cause di qualsiasi natura. Il procedimento d’urgenza è stato attivato in sei occasioni nell’anno trascorso, così come il procedimento accelerato, applicato, anch’esso, in sei cause vertenti, rispettivamente, sull’interpretazione di disposizioni relative al regime della consegna di persone ai fini di procedimenti penali nell’ambito dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra [7], sull’interpretazione di disposizioni relative a norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati [8] e sull’interpretazione della nozione di «paese d’origine sicuro» presente, in particolare, agli articoli 36, 37 e 38 e nell’allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60) [9].

 

2.     Le cause definite

Se, sotto molti aspetti, l’anno appena trascorso ricorda il 2019 quanto a numero di cause promosse dinanzi alla Corte, tale considerazione è ancor più valida con riferimento alle cause definite dall’organo giurisdizionale. Nel 2024 la Corte ha infatti definito 863 cause, ossia un numero quasi identico al numero record di cause definite cinque anni prima (865 cause). Questo risultato, che rappresenta un incremento del 10% rispetto all’anno precedente in cui erano state definite 783 cause, rispecchia i costanti sforzi profusi dall’organo giurisdizionale per far fronte al suo carico di lavoro, in continuo aumento, in un contesto segnato, oltretutto, dalla partenza di un membro nel febbraio 2024 e dal decesso di un altro membro in attività, quattro mesi più tardi. Al momento della redazione di queste righe, questi due membri non erano stati ancora sostituiti, costringendo in tal modo una Corte composta da 27 giudici a funzionare con soli 25 giudici.

Come prevedibile, i rinvii pregiudiziali e le impugnazioni costituiscono la parte essenziale delle cause definite, dato questo che rispecchia fedelmente la ripartizione delle cause promosse dinanzi alla Corte. Passando ad esaminare più in dettaglio le modalità di definizione delle cause nel corso dell’anno passato, si osserva che la Corte ha definito un numero superiore di cause mediante sentenza. 595 cause sono state così definite con tale modalità nel 2024, mentre erano 535 un anno prima. Il numero di cause definite con ordinanza registrava, invece, una leggera contrazione, per quanto concerne sia le cause pregiudiziali che le impugnazioni. Le impugnazioni definite con ordinanza rappresentavano così soltanto il 40% di tutte le impugnazioni definite nel 2024, mentre detta percentuale superava ancora il 50% un anno prima ed era pari al 60% nel 2022! Tale fattore ha, necessariamente, un impatto sulla durata media dei procedimenti.

Avendo la Corte definito, lo scorso anno, un numero elevato di impugnazioni, in particolare nei settori della concorrenza e degli aiuti di Stato, al termine di un procedimento completo comprendente sia la tenuta di un’udienza che la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la durata media della trattazione di dette cause è passata da 13,9 mesi nel 2023 a 18,4 mesi nel 2024.

Si può osservare anche un aumento della durata media della trattazione dei rinvii pregiudiziali e dei ricorsi diretti, benché di portata ridotta rispetto alle impugnazioni. La durata media della trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale è passata, infatti, da 16,8 mesi nel 2023 a 17,2 mesi nel 2024, mentre quella della trattazione dei ricorsi diretti è passata nel corso dello stesso periodo da 20,8 mesi a 21,5 mesi, dato questo che rimane entro limiti ragionevoli tenuto conto della definizione, da parte della Corte, di un elevato numero di cause pendenti da vari anni e, in particolare, dei ricorsi proposti da numerosi Stati membri nell’ottobre 2020 contro le norme adottate dal legislatore dell’Unione in materia di stabilimento e di cabotaggio, di periodi di guida massimi e di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. La sentenza pronunciata dalla Corte il 4 ottobre 2024 statuisce congiuntamente su quindici ricorsi e si compone, da sola, di quasi 1 500 punti [10].

L’insieme di questi fattori comporta, ovviamente, un incremento della durata media dei procedimenti dinanzi alla Corte che si attestava, considerate le cause di qualsiasi natura, su 17,7 mesi nel 2024, a fronte di 16,1 mesi un anno prima. Per quanto concerne, invece, le cause sottoposte al procedimento d’urgenza, che richiedono sempre una maggiore attenzione in considerazione dei settori sensibili da esse toccati, si nota che la durata media della loro trattazione è passata da 4,3 mesi nel 2023 a 3,3 mesi nel 2024, una durata simile a quella considerata all’atto dell’introduzione di detto procedimento, nel marzo 2008 [11].

Per quanto concerne la ripartizione delle decisioni pronunciate in base al collegio giudicante, si nota soprattutto un marcato incremento del numero di decisioni pronunciate dalla Grande Sezione della Corte. Nel 2024, 75 cause sono state infatti definite da tale collegio, contro solo 36 cause un anno prima. Come abbiamo visto, tale cifra si spiega alla luce della definizione di un gruppo di quindici cause tra loro collegate vertenti sulla normativa europea nel settore dei trasporti, ma anche alla luce del rinnovo parziale della composizione della Corte nell’ottobre 2024. Posto che il mandato di un numero elevato di giudici era in scadenza nell’ottobre 2024, per evitare problemi di quorum occorreva definire, prima della loro partenza, le cause in cui detti giudici erano chiamati a pronunciarsi. Orbene, un elevato numero di queste cause era stato rinviato dinanzi alla Grande Sezione.

Benché la quota di cause definite dalle sezioni di tre giudici tra quelle definite dalla Corte nel 2024 resti preponderante, rappresentando ben il 46% delle cause definite mediante sentenza o ordinanza di carattere giurisdizionale, la quota di cause definite da sezioni di cinque giudici ha tuttavia continuato ad aumentare e rappresenta quasi il 42%. Il numero complessivo di cause definite da detti collegi giudicanti nel 2024 è stato pari, rispettivamente, a 359 cause per le sezioni di tre giudici – compresa la Sezione per l’ammissione delle impugnazioni – e 324 cause per le sezioni di cinque giudici. Un anno prima, detto numero era pari, rispettivamente, a 381 cause (sezioni di tre giudici) e 298 cause (sezioni di cinque giudici).

Si segnala, infine, che nel 2024 la Corte ha pronunciato una decisione nella sua formazione più solenne (la seduta plenaria): la sentenza del 30 aprile 2024 nella seconda causa «Quadrature du Net». Adita nuovamente dal Conseil d’État francese, la Corte è stata chiamata a fornire numerose importanti precisazioni aggiuntive in merito all’interpretazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali [12].

 

 

3.     Le cause pendenti

Benché, come abbiamo visto, il numero di cause definite dalla Corte nel 2024 sia stato eccezionalmente elevato, esso resta, tuttavia, inferiore al numero di cause promosse nel corso dello stesso anno, il che ha comportato, quale logica conseguenza, un aumento del numero di cause pendenti dinanzi all’organo giurisdizionale, che era pari, al 31 dicembre 2024, a 1 206 cause. Si tratta del numero più elevato mai registrato negli annali della Corte. Esso testimonia, indubbiamente, la fiducia con cui i cittadini e gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione si affidano alla Corte per definire le questioni interpretative del diritto dell’Unione che essi si trovano ad affrontare, ma mette altresì in luce la grande importanza della riforma legislativa entrata in vigore nel settembre 2024, posto che essa mira a riequilibrare il carico di lavoro tra la Corte e il Tribunale trasferendo a quest’ultimo una parte della competenza pregiudiziale della Corte.

È evidentemente prematuro, in questa fase, stilare un bilancio di tale riforma, ma si seguirà con attenzione l’evoluzione del numero di cause sottoposte alla Corte, in particolare nelle materie specifiche interessate dal trasferimento di competenza, per valutare l’impatto di questa riforma, sia sulla trattazione, da parte del Tribunale, delle cause interessate, sia sul carico di lavoro della Corte e sulla durata della trattazione delle cause, aspetto questo che rappresentava uno dei fattori all’origine della domanda di modifica dello Statuto.

 

*****

 

 

 

[1] Si tratta, ricordiamo, delle seguenti sei materie: 1) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, 2) i diritti di accisa, 3) il codice doganale, 4) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e 6) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

[2] Causa C‑553/24, Assemblée nationale/Parlamento europeo e Consiglio. Detto ricorso è diretto ad ottenere l’annullamento del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L 1351, del 22 maggio 2024).

 

[3] GU L 158 del 30 aprile 2004, pag. 77.

 

[4] Causa C‑892/24, Commissione/Regno Unito.

 

[5] Sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16 (EU:C:2018:158).

 

[6] Causa C‑894/24, Commissione/Regno Unito.

[7] Cause C‑202/24, Alchaster (sentenza del 29 luglio 2024, EU:C:2024:649) e C‑743/24, Alchaster II.

 

[8] Cause riunite C‑244/24 e C‑290/24, Kaduna (sentenza del 19 dicembre 2024, EU:C:2024:1038).

 

[9] Cause riunite C‑758/24 e C‑759/24, Alace e Canpelli.

 

[10] Cause riunite da C‑541/20 a C‑555/20, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), EU:C:2024:818.

 

[11] V., a tal proposito, la dichiarazione adottata dal Consiglio, il 20 dicembre 2007, a margine dell’adozione della sua decisione recante modifica del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, ai sensi della quale «il procedimento pregiudiziale d’urgenza dovrebbe essere chiuso entro tre mesi» (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 44).

 

[12] Causa C‑470/21, Quadrature du Net e a. (Dati personali e lotta contro la contraffazione), EU:C:2024:370.

 

Per maggiori informazioni

Anche le statistiche giudiziarie di vari anni precedenti possono essere consultate sul sito Curia, nella parte "Riferimenti storici".