Accesso ai documenti amministrativi

In applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con decisione del 26 novembre 2019, ha adottato regole relative all’accesso del pubblico ai documenti che essa detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative.

Qualsiasi cittadino dell’Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale nell’Unione ha diritto di accedere a tali documenti nel rispetto delle condizioni previste dalla suddetta decisione.

Tale decisione non si applica ai documenti di natura giurisdizionale. I dati e i documenti pubblici relativi alle cause possono essere consultati nella banca dati relativa alla giurisprudenza. I testi che disciplinano il procedimento si trovano nella rubrica «Il procedimento» di ciascun organo giurisdizionale (Corte di giustizia e Tribunale).

Per presentare una domanda di accesso a un documento che la Corte detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, va compilato il formulario che si trova in fondo alla pagina (on-line o in formato PDF). La domanda deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione e può essere inviata alla Corte per posta, per fax o per via elettronica. La domanda deve essere formulata in modo sufficientemente preciso e deve contenere in particolare gli elementi che consentano alla Corte di identificare il documento o i documenti richiesti. Nel formulario è possibile indicare anche in quale versione linguistica si desidera avere il documento e una lingua alternativa. Si prega di prendere nota del fatto che i documenti possono essere forniti solo in una versione linguistica e in un formato esistenti. La Corte non è tenuta a creare un nuovo documento, a tradurre un documento o a raccogliere informazioni per rispondere alla domanda di accesso.

Non appena registrata la domanda, il richiedente riceverà un avviso di ricevimento. Entro il termine massimo di un mese la Corte tratterà tale domanda, salvo una proroga nel rispetto delle condizioni previste dalla decisione.

La Corte può negare l’accesso a un documento, in particolare, nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico, della vita privata e dell'integrità dell'individuo, degli interessi commerciali, delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale o nel caso in cui la sua divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale della Corte.

In caso di risposta negativa alla domanda di accesso, o in mancanza di risposta entro i termini, è possibile presentare una domanda di conferma alla Corte entro un mese utilizzando questo stesso formulario, precisando che si tratta di una domanda di conferma nonché il numero di registrazione comunicato con l’avviso di ricevimento della domanda iniziale.

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali inseriti nel formulario di domanda è soggetto alle norme di tutela stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

v.: informazioni sul trattamento dei dati personali

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