Presentazione

Premessa

La composizione

Le competenze

Il procedimento

La Corte di giustizia nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea

Premessa

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l'Unione europea si è dotata di personalità giuridica e ha rilevato le competenze precedentemente conferite alla Comunità europea. Il diritto comunitario è divenuto quindi il diritto dell'Unione e comprende anche tutte le disposizioni adottate in passato in forza del Trattato sull'Unione europea nella versione precedente al Trattato di Lisbona. Nella presentazione che segue, sarà tuttavia utilizzato il termine diritto comunitario quando si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia anteriore all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Accanto all'Unione europea continua ad esistere la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). In considerazione del fatto che le competenze della Corte di giustizia riguardo all'Euratom sono, in linea di principio, analoghe a quelle esercitate nell'ambito dell'Unione europea - e al fine di rendere più leggibile la presentazione che segue - qualsiasi riferimento al diritto dell'Unione si applicherà anche al diritto dell'Euratom.

 

La composizione

vignette-cjce   La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e da 11 avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati proposti ad esercitare delle funzioni di cui trattasi. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. Essi vengono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano in possesso di competenze notorie.


I giudici della Corte di giustizia designano tra loro il presidente e il vicepresidente per un periodo di tre anni rinnovabile. Il presidente dirige le attività della Corte di giustizia e presiede le udienze e le deliberazioni per quanto riguarda i collegi giudicanti più ampi. Il vicepresidente assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Gli avvocati generali assistono la Corte. Essi hanno il compito di presentare, in piena imparzialità e indipendenza, un parere giuridico, denominato «conclusioni», nelle cause di cui sono investiti.

Il cancelliere è il segretario generale dell'istituzione, di cui dirige i servizi sotto l'autorità del presidente della Corte.

La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (quindici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici.

La seduta plenaria viene adita in casi specifici previsti dallo Statuto della Corte (in particolare quando essa deve dichiarare dimissionario il Mediatore europeo o pronunciare le dimissioni d'ufficio di un commissario europeo che sia venuto meno agli obblighi a lui incombenti) e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza.

Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un'istituzione parte della causa, nonché per le cause particolarmente complesse o importanti.

Le altre cause vengono trattate da sezioni di tre o di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per tre anni e quelli delle sezioni di tre giudici per un anno.

 

Le competenze

Per l'espletamento dei suoi compiti la Corte è stata dotata di competenze giurisdizionali ben definite, che essa esercita nell'ambito del procedimento del rinvio pregiudiziale e nell'ambito di varie categorie di ricorsi.

Le varie forme di procedimenti

  • Il rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia opera in collaborazione con tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri, che sono i giudici di diritto comune in materia di diritto dell'Unione. Per garantire un'applicazione effettiva ed omogenea della normativa dell'Unione ed evitare interpretazioni divergenti, i giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di giustizia per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, al fine di poter, ad esempio, verificare la conformità con tale diritto della loro normativa nazionale. La domanda pregiudiziale può anche riguardare il sindacato sulla validità di un atto di diritto dell'Unione.

La Corte di giustizia non risponde con un semplice parere ma attraverso una sentenza o un'ordinanza motivata. Il giudice nazionale destinatario è vincolato dall'interpretazione fornita quando definisce la controversia dinanzi ad esso pendente. La sentenza della Corte di giustizia vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta un'identica questione.

È sempre nell'ambito dei rinvii pregiudiziali che ciascun cittadino europeo può far chiarire le norme dell'Unione che lo riguardano. Infatti, sebbene detto rinvio possa essere effettuato solo da un giudice nazionale, tutte le parti già presenti dinanzi a quest'ultimo giudice, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono partecipare al procedimento promosso dinanzi alla Corte di giustizia. In tal modo, numerosi importanti principi del diritto dell'Unione sono stati enunciati sulla base di questioni pregiudiziali, talvolta proposte da giudici nazionali di primo grado.

  • Il ricorso per inadempimento

Esso consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell'Unione. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare avviato dalla Commissione che consiste nel fornire allo Stato membro di cui trattasi l'opportunità di rispondere agli addebiti mossi nei suoi confronti. Se questo procedimento non induce lo Stato membro a porre fine all'inadempimento, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto dell'Unione.

Tale ricorso può essere presentato dalla Commissione - nella prassi, il caso più frequente - oppure da uno Stato membro. Se la Corte di giustizia accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Qualora, dopo essere stata nuovamente adita dalla Commissione, la Corte di giustizia constati che lo Stato membro interessato non si è conformato alla sua sentenza, essa può imporgli il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità. Tuttavia, in caso di omessa comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su proposta di quest'ultima, la Corte può infliggere allo Stato membro considerato una sanzione pecuniaria fin dalla prima sentenza per inadempimento.

  • Il ricorso di annullamento

Con detto ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva, decisione). Alla Corte di giustizia sono riservati i ricorsi proposti da uno Stato membro contro il Parlamento europeo e/o contro il Consiglio (fatta eccezione per gli atti di quest'ultimo in materia di aiuti di Stato, di dumping e di competenze di esecuzione) o presentati da un'istituzione dell'Unione contro un'altra istituzione. Il Tribunale è competente a conoscere, in primo grado, di tutti gli altri ricorsi di questo tipo, in particolare dei ricorsi proposti dai singoli.

  • Il ricorso per carenza

Tale ricorso consente di verificare la legittimità dell'inerzia di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione. Esso, tuttavia, può essere presentato solo dopo che l'istituzione interessata è stata invitata ad agire. Una volta accertata l'illegittimità dell'omissione, spetta all'istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate. La competenza per il ricorso per carenza è ripartita tra la Corte e il Tribunale secondo gli stessi criteri propri del ricorso di annullamento.

  • L'impugnazione

La Corte di giustizia può essere adita con impugnazioni limitate alle questioni di diritto contro le sentenze e ordinanze del Tribunale. Se l'impugnazione è ricevibile e fondata, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui lo stato degli atti lo consenta, la Corte può statuire direttamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione resa dalla Corte in sede di impugnazione.

 

Il procedimento

A prescindere dalla natura della causa, il procedimento include una fase scritta e, eventualmente, una fase orale, che è pubblica. Occorre tuttavia operare una distinzione tra, da un lato, il procedimento di rinvio pregiudiziale e, dall’altro, quello relativo agli altri ricorsi (ricorsi diretti e impugnazioni).

L'adizione della Corte e la fase scritta del procedimento

  • Nei rinvii pregiudiziali

Il giudice nazionale sottopone alla Corte di giustizia questioni relative all'interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell'Unione, generalmente sotto forma di una decisione giurisdizionale in conformità delle norme procedurali nazionali. Una volta che la domanda sia stata tradotta in tutte le lingue dell'Unione dal servizio di traduzione della Corte, la cancelleria la notifica alle parti coinvolte nella causa principale, ma anche a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione. Essa fa pubblicare nella Gazzetta ufficiale una comunicazione che indichi, in particolare, le parti in causa e il contenuto delle questioni. Le parti, gli Stati membri e le istituzioni dispongono di due mesi per sottoporre alla Corte di giustizia le loro osservazioni scritte.

  • Nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni

La Corte deve essere investita della causa mediante ricorso inviato alla sua cancelleria. Il cancelliere fa pubblicare una comunicazione relativa al ricorso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, precisando i motivi e le conclusioni del ricorrente. Il ricorso viene notificato alle altre parti, che dispongono di due mesi per depositare un controricorso o una comparsa di risposta. Se del caso, il ricorrente avrà diritto a una replica e il convenuto a una controreplica. I termini di presentazione di detti documenti devono essere osservati.

Nei due tipi di ricorso, un giudice relatore e un avvocato generale, incaricati di seguire lo svolgimento della causa, sono rispettivamente designati dal presidente e dal primo avvocato generale.

Le misure preparatorie 

In tutti i procedimenti, una volta chiusa la fase scritta, le parti possono indicare, entro un termine di tre settimane, se e perché desiderano che si tenga un'udienza di discussione. La Corte decide, su proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, se la causa necessita di mezzi istruttori, a quale collegio giudicante occorre rinviarla e se si deve tenere un'udienza di discussione di cui il presidente stabilirà la data.

L'udienza pubblica e le conclusioni dell'avvocato generale

Nel caso in cui sia stato deciso di tenere un'udienza di discussione, la causa viene dibattuta nel corso di un'udienza pubblica, dinanzi al collegio giudicante e all'avvocato generale. I giudici e l'avvocato generale possono rivolgere alle parti i quesiti che ritengono opportuni. Qualche settimana più tardi sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia le conclusioni dell'avvocato generale, nuovamente nell'ambito di un'udienza pubblica. Nelle conclusioni quest'ultimo analizza nel dettaglio gli aspetti, in particolare giuridici, della controversia e propone in piena indipendenza alla Corte di giustizia la risposta che reputa si debba fornire al problema posto. Così termina la fase orale del procedimento. Qualora si ritenga che la causa non sollevi alcuna nuova questione di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la stessa venga giudicata senza conclusioni.

Le sentenze

I giudici deliberano sulla base di un progetto di sentenza redatto dal giudice relatore. Ciascun giudice del collegio giudicante di cui trattasi può proporre modifiche. Le decisioni della Corte di giustizia sono adottate a maggioranza e non si fa menzione di eventuali opinioni dissenzienti. La sentenza è firmata unicamente dai giudici che hanno assistito alla deliberazione orale nel corso della quale essa è stata adottata, ferma restando la regola in base alla quale, qualora il collegio giudicante si trovi ad essere in numero pari, il giudice meno anziano che fa parte di tale collegio non firma la sentenza. Le sentenze sono pronunciate in pubblica udienza. Le sentenze e le conclusioni degli avvocati generali sono disponibili sul sito Internet CURIA il giorno stesso della loro pronuncia o della loro lettura. Nella maggior parte dei casi esse vengono successivamente pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza.

I procedimenti specifici

  • Il procedimento semplificato 

Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte di giustizia ha già avuto l'occasione di pronunciarsi o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.

  • Il procedimento accelerato

Il procedimento accelerato consente alla Corte di pronunciarsi rapidamente nelle cause che presentano un'estrema urgenza riducendo al massimo i termini e accordando a tali cause la priorità assoluta. In seguito a una domanda presentata da una delle parti, spetta al presidente della Corte decidere, su proposta del giudice relatore e dopo aver sentito l'avvocato generale e le altre parti, se una particolare urgenza giustifichi il ricorso al procedimento accelerato. Un procedimento di questo tipo è previsto anche per i rinvii pregiudiziali. In tal caso, la domanda è formulata dal giudice nazionale che adisce la Corte e che deve indicare, nella sua domanda, le circostanze che comprovino l'urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta in via pregiudiziale.

  • Il procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU)

Questo procedimento consente alla Corte di giustizia di trattare in un lasso di tempo considerevolmente abbreviato le questioni più sensibili relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia civile e penale, nonché visti, asilo, immigrazione e le altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone). Le cause che sono oggetto di PPU sono assegnate ad una sezione composta di cinque giudici appositamente designata e la fase scritta si svolge, in pratica, essenzialmente per via elettronica ed è estremamente ridotta, sia per quanto riguarda la durata sia per quanto riguarda il numero di soggetti ammessi a presentare osservazioni scritte, intervenendo la maggior parte di essi al momento della fase orale del procedimento, che è obbligatoria.

  • Il procedimento sommario

Il procedimento sommario mira ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, anch'esso oggetto di un ricorso, o qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario al fine di prevenire un danno grave e irreparabile per una delle parti.

Le spese del procedimento

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è gratuito. Per contro, la Corte non si accolla le spese dell’avvocato abilitato a esercitare dinanzi a un giudice di uno Stato membro dal quale le parti devono farsi rappresentare. Tuttavia, se una parte è impossibilitata a far fronte totalmente o parzialmente alle spese del procedimento, essa, senza essere rappresentata da un avvocato, può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti la necessità del gratuito patrocinio.

Il regime linguistico

Nei ricorsi diretti, la lingua utilizzata per il ricorso (che può essere una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea) costituirà, in via di principio, la lingua processuale della causa, ossia la lingua in cui quest’ultima sarà trattata. Nelle impugnazioni, la lingua processuale è quella della sentenza o dell’ordinanza del Tribunale oggetto di impugnazione. Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che si rivolge alla Corte di giustizia. I dibattimenti che intervengono in sede di udienza sono oggetto di interpretazione simultanea, in funzione delle esigenze, nelle varie lingue ufficiali dell’Unione europea. I giudici deliberano, senza l’ausilio di interpreti, in una lingua comune che, tradizionalmente, è il francese.

Schema del procedimento

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Ricorsi diretti e impugnazioni

 

Rinvii pregiudiziali

Fase scritta

Ricorso

Notifica del ricorso al convenuto a cura della cancelleria

Pubblicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C)

[Provvedimenti provvisori]

[Intervento]

Controricorso/comparsa di risposta

[Eccezione d'irricevibilità]

[Replica e controreplica]

[Domanda di gratuito patrocinio]

Designazione del giudice relatore e dell'avvocato generale

Decisione di rinvio del giudice nazionale

Traduzione nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea

Pubblicazione delle questioni pregiudiziali nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C)

Notifica alle parti in causa, agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione, agli Stati del SEE e all'autorità di vigilanza EFTA

Osservazioni scritte delle parti, degli Stati e delle istituzioni

Il giudice relatore prepara la relazione preliminare

Riunione generale dei giudici e degli avvocati generali

Rinvio della causa a un collegio giudicante

[Mezzi istruttori]

Fase orale

[Conclusioni dell'avvocato generale]

Deliberazione dei giudici

Sentenza

Le fasi facoltative del procedimento sono menzionate tra parentesi ( ).
I caratteri in grassetto indicano documenti disponibili al pubblico.

 

La Corte di giustizia nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea

Per costruire l’Europa, gli Stati (attualmente 27) hanno concluso fra di loro trattati che istituiscono le Comunità europee, poi un’Unione europea, dotate di istituzioni che adottano norme giuridiche in determinati settori.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è l’istituzione giurisdizionale dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA). Essa è composta da due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale, il cui primo compito consiste nel verificare la legittimità degli atti dell’Unione e nel garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del diritto di quest’ultima.

In tutta la sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha formulato l’obbligo, per le amministrazioni e i giudici nazionali, di applicare pienamente il diritto dell’Unione nell’ambito della loro sfera di competenza e di tutelare i diritti conferiti da quest’ultimo ai cittadini (applicazione diretta del diritto dell’Unione), disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto nazionale, sia essa precedente o successiva alla norma dell’Unione (supremazia del diritto dell’Unione sul diritto nazionale).

La Corte ha altresì riconosciuto il principio della responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione che costituisce, da un lato, un elemento volto a rafforzare in maniera decisiva la tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme dell'Unione e, dall'altro, un fattore in grado di contribuire a un'applicazione più puntuale di tali norme da parte degli Stati membri. Le violazioni commesse da questi ultimi possono quindi dar luogo a obblighi di indennizzo che, in taluni casi, possono avere pesanti ripercussioni sulle loro finanze pubbliche. Inoltre, qualsiasi inadempimento da parte di uno Stato membro del diritto dell'Unione può essere sottoposto alla Corte e, in caso di mancata esecuzione di una sentenza che accerti un tale inadempimento, quest'ultima può infliggere allo Stato una penalità e/o il pagamento di una somma forfettaria. Tuttavia, in caso di omessa comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su proposta di quest'ultima, la Corte può infliggere ad uno Stato membro una sanzione pecuniaria fin dalla prima sentenza per inadempimento.

La Corte di giustizia opera anche in collaborazione con il giudice nazionale, giudice di diritto comune del diritto dell'Unione. Qualsiasi giudice nazionale, chiamato a definire una controversia riguardante il diritto dell'Unione, può, e talvolta deve, sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Quest'ultima è allora chiamata a fornire la sua interpretazione di una norma di diritto dell'Unione o a verificarne la legittimità.

L'evolversi della sua giurisprudenza illustra il contributo della Corte alla creazione di uno spazio giuridico che riguarda i cittadini, tutelando i diritti che la legislazione dell'Unione conferisce loro in vari aspetti della loro vita quotidiana.

Principi fondamentali fissati dalla giurisprudenza

In una giurisprudenza inaugurata dalla sentenza Van Gend & Loos nel 1963, la Corte ha introdotto il principio dell'effetto diretto del diritto comunitario negli Stati membri, che consente ora ai cittadini europei di far valere direttamente norme del diritto dell'Unione dinanzi ai loro giudici nazionali.

Importando merci dalla Germania nei Paesi Bassi, l'impresa di trasporti Van Gend & Loos doveva pagare dazi doganali che riteneva contrari alla norma del Trattato CEE che vietava agli Stati membri di aumentare i dazi doganali nei loro reciproci rapporti commerciali. Il ricorso poneva la questione del conflitto tra una legislazione nazionale e le norme del Trattato CEE. Adita da un giudice olandese, la Corte ha risolto la questione affermando la dottrina dell'effetto diretto, attribuendo in tal modo all'impresa di trasporti una garanzia diretta dei suoi diritti a norma del diritto comunitario dinanzi al giudice nazionale.

Nel 1964, la sentenza Costa ha stabilito la supremazia del diritto comunitario sulla legislazione nazionale. In tale causa, un giudice italiano aveva chiesto alla Corte di giustizia se la legge italiana di nazionalizzazione del settore della produzione e della distribuzione di energia elettrica fosse compatibile con una serie di norme del Trattato CEE. La Corte ha introdotto la dottrina della supremazia del diritto comunitario fondandola sulla specificità dell'ordinamento giuridico comunitario, destinato a ricevere un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Nel 1991, nella sentenza Francovich e a., la Corte ha elaborato un altro concetto fondamentale, ossia quello di responsabilità di uno Stato membro nei confronti dei singoli per i danni che siano stati loro causati dalla violazione del diritto comunitario da parte dello Stato in questione. Dal 1991, i cittadini europei dispongono quindi di un'azione di risarcimento contro lo Stato che violi una norma comunitaria.

Due cittadini italiani, ai quali i rispettivi datori di lavoro, dichiarati falliti, dovevano degli importi a titolo di retribuzione, avevano agito in giudizio facendo valere la carenza dello Stato italiano, che non aveva dato attuazione alle disposizioni comunitarie volte a tutelare i lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. Adita da un giudice italiano, la Corte ha precisato che la direttiva in questione mirava ad attribuire ai singoli diritti di cui essi erano stati privati a seguito della carenza dello Stato che non l'aveva recepita e, in questo modo, ha aperto la via per un'azione di risarcimento contro lo Stato stesso.

La Corte nella vita del cittadino dell'Unione

Tra le migliaia di sentenze pronunciate dalla Corte, moltissime di esse, in particolare tutte quelle emanate in via pregiudiziale, hanno manifestamente rilevanti conseguenze nella vita quotidiana dei cittadini dell'Unione. A titolo di esempio ne vengono qui di seguito menzionate alcune nei settori più importanti del diritto dell'Unione.

  • Libera circolazione delle merci

A partire dalla sentenza Cassis de Dijon, emanata nel 1979, in merito al principio della libera circolazione delle merci, i commercianti possono importare nel loro Stato qualsiasi prodotto proveniente da un altro paese dell'Unione, purché vi sia stato legalmente prodotto e commercializzato e nessun motivo imperativo, relativo, ad esempio, alla tutela della salute o dell'ambiente, osti alla sua importazione nel paese in cui si verifica il consumo.

  • Libera circolazione delle persone

Sono state emanate numerose sentenze nell'ambito della libera circolazione delle persone.

Nella sentenza Kraus (1993), la Corte ha affermato che la situazione di un cittadino comunitario titolare di un diploma universitario post laurea, ottenuto in un altro Stato membro e che agevoli l'accesso ad una professione o all'esercizio di un'attività economica, è disciplinata dal diritto comunitario, anche per quanto riguarda i rapporti fra tale cittadino e il suo Stato membro di origine. Così, se uno Stato membro può subordinare l'uso di detto titolo sul suo territorio a un'autorizzazione amministrativa, la procedura di autorizzazione deve avere il solo scopo di verificare se quest'ultimo sia stato regolarmente rilasciato.

Tra le sentenze rese in tale settore una delle più note è la sentenza Bosman (1995), in cui la Corte ha statuito, su domanda di un giudice belga, in merito alla compatibilità di norme delle federazioni calcistiche con la libera circolazione dei lavoratori. Essa ha osservato che lo sport praticato a livello professionistico è un'attività economica il cui esercizio non può essere ostacolato da norme che disciplinano il trasferimento dei giocatori o che limitano il numero dei giocatori cittadini di altri Stati membri. Quest'ultima considerazione è stata estesa, mediante sentenze successive, alla situazione degli sportivi professionisti originari di paesi terzi che hanno concluso un accordo di associazione (sentenza Deutscher Handballbund, 2003) o un partenariato (sentenza Simutenkov, 2005) con le Comunità europee.

  • Libera prestazione dei servizi

Una sentenza del 1989 sulla libera prestazione dei servizi riguardava un turista britannico che era stato aggredito e gravemente ferito nella metropolitana parigina. Adita da un giudice francese, la Corte ha deciso che, in quanto turista, il ricorrente beneficiava di servizi resi al di fuori del suo paese e rientrava nel principio di non discriminazione in base alla cittadinanza sancito dal diritto comunitario. Egli aveva quindi diritto allo stesso indennizzo che poteva spettare ad un cittadino francese (sentenza Cowan).

Adita da giudici lussemburghesi, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale diretta a negare a un assicurato il rimborso delle spese relative ad un trattamento dentario in quanto dispensato in un altro Stato membro costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi (sentenza Kohll, 1998) e che un rifiuto di rimborso delle spese connesse all'acquisto di occhiali all'estero è considerato come un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci (sentenza Decker, 1998).

  • Parità di trattamento e diritti sociali

Un'hostess di bordo aveva proposto ricorso contro il suo datore di lavoro per ché si riteneva discriminata sotto il profilo della retribuzione da essa percepita rispetto ai suoi colleghi di sesso maschile che svolgevano lo stesso lavoro. Adita da un giudice belga, la Corte ha deciso, nel 1976, che la norma del trattato che imponeva il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile per uno stesso lavoro aveva effetto diretto (sentenza Defrenne).

Interpretando le norme comunitarie relative alla parità di trattamento tra uomini e donne, la Corte ha contribuito alla tutela delle donne contro il licenziamento connesso alla maternità. Non potendo più lavorare a causa di difficoltà collegate alla sua gravidanza, una donna venne licenziata. Nel 1998 la Corte ha dichiarato tale licenziamento contrario al diritto comunitario. Il licenziamento di una donna durante la sua gravidanza per assenze causate da una malattia connessa alla gravidanza stessa è una discriminazione vietata basata sul sesso (sentenza Brown).

Al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, è necessario che questi ultimi possano disporre di ferie annuali retribuite. Nel 1999 il sindacato britannico BECTU ha contestato la normativa britannica, che privava di tale diritto lavoratori titolari di contratti di lavoro di breve durata, in quanto essa non era conforme a una direttiva comunitaria riguardante l'organizzazione dell'orario di lavoro. La Corte ha concluso (sentenza BECTU, 2001) che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto sociale direttamente conferito dal diritto comunitario a tutti i lavoratori e che nessun lavoratore può esserne privato.

  • Diritti fondamentali

Dichiarando che il rispetto dei diritti fondamentali fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa garantisce l'osservanza, la Corte ha notevolmente contribuito all'aumento del livello di tutela di questi diritti. A tale proposito, essa si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e agli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito. A partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte potrà applicare e interpretare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, cui il Trattato di Lisbona riconosce valore giuridico pari a quello dei Trattati.

In seguito a una serie di attentati terroristici contro poliziotti, in Irlanda del Nord è stato introdotto il porto d'armi delle forze di polizia. Tuttavia, per motivi di pubblica sicurezza, il porto d'armi non è stato autorizzato (sulla base di un certificato rilasciato dal ministero competente e non impugnabile dinanzi alle autorità giudiziarie) per le donne che operavano in polizia. Di conseguenza, nella polizia nord-irlandese nessun contratto di lavoro a tempo pieno è stato più proposto ad una donna. Adita da un giudice del Regno Unito, la Corte ha dichiarato che l'esclusione dell'esercizio del potere di controllo da parte del giudice su un certificato di un'autorità nazionale osta al principio di un rimedio giurisdizionale effettivo riconosciuto a chiunque si ritenga leso da una discriminazione basata sul sesso (sentenza Johnston, 1986).

  • Cittadinanza dell'Unione

Per quanto riguarda la cittadinanza dell'Unione, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce a qualsiasi cittadino degli Stati membri, la Corte ha confermato che quest'ultima implica il diritto di soggiornare sul territorio di un altro Stato membro. Quindi, un cittadino minorenne di uno Stato membro, che disponga di un'assicurazione malattia e di risorse sufficienti, beneficia anche di un siffatto diritto di soggiorno. Essa ha sottolineato che il diritto comunitario non richiede che il minore disponga, egli stesso, di risorse necessarie e che il rifiuto di accordare contestualmente un diritto di soggiorno alla madre, cittadina di uno Stato terzo, priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno della figlia (sentenza Zhu e Chen, 2004).

Nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che, anche qualora l'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro miri a procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un diritto di soggiorno ai sensi del diritto comunitario, uno Stato membro non può limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro.