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I PRODOTTI ALIMENTARI E LE BEVANDE

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L'alimentazione è oggi il fulcro delle preoccupazioni dei consumatori, i quali desiderano essere correttamente informati sui prodotti alimentari e sulle bevande che acquistano e prestano sempre più attenzione a una salute equilibrata.

Le indicazioni sulle confezioni

Nel 2015, la Corte ha sottolineato che i consumatori devono disporre d'informazioni corrette, imparziali e obiettive. Di conseguenza, quando la confezione di un prodotto suggerisce la presenza di un ingrediente che, in realtà, è assente, l'acquirente può essere indotto in errore, anche se l'elenco degli ingredienti è esatto. Così è stato per un infuso ai frutti sulla cui confezione erano apposte immagini di lamponi e    di fiori di vaniglia, mentre l'infuso non conteneva nessun ingrediente naturale di tali frutti (sentenza del 4 giugno 2015, Teekanne, C-195/14).

Inoltre, il contenuto di sodio indicato sulla confezione delle bottiglie di acqua minerale deve indicare la quantità complessiva di sodio in qualunque sua forma (sale da tavola e bicarbonato di sodio). In effetti, un consumatore potrebbe essere indotto in errore se un'acqua si presentasse come povera di sale, quando invece è ricca di bicarbonato di sodio (sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C-157/14).

Le indicazioni sulla salute e le denominazioni

Nel 2017 la Corte ha ritenuto che la Commissione avesse legittimamente rifiutato l'utilizzo di alcune indicazioni sulla salute per la commercializzazione del glucosio quali, in particolare, «il glucosio contribuisce al normale funzionamento del metabolismo energetico» o «il glucosio sostiene l'attività fisica». Tali indicazioni incoraggiano infatti il  consumo  di  zucchero,  mentre  tale  incoraggiamento è incompatibile con i principii nutrizionali e sanitari generalmente accettati (sentenza dell'8 giugno 2017, Dextro Energy/Commission, C-296/16 P).

Peraltro, i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni riservate ai prodotti di origine essenzialmente animale, come «latte», «chantilly», «burro», «formaggio» e «yogurt». Di conseguenza, un'impresa non può utilizzare le denominazioni «latte di soia», «burro di tofu»    o «formaggio vegetale», fermo restando che nella normativa dell'Unione esistono alcune eccezioni, come per la «crema di riso» (sentenza del 14 giugno 2017, Tofu Town.com, C-422/16).

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