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I CONTRATTI CONCLUSI A DOMICILIO

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Il diritto dell'Unione tutela anche i diritti dei consumatori che stipulano contratti nell'ambito delle vendite porta a porta. La Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in diversi casi di questo tipo, in particolare sul diritto di ogni consumatore di recedere dal contratto nel termine di sette giorni successivi alla sua stipulazione.

Un consumatore che stipula un contratto di credito negoziato a domicilio,  e che non è stato informato del suo diritto di recesso, non perde tale diritto. Di conseguenza, un consumatore che, trascorso un periodo di cinque anni, viene a conoscenza del suo diritto di recesso, del quale non era stato informato dalla banca al momento della stipulazione del contratto, può esercitare tale diritto (sentenza del 13 dicembre 2001, Heininger, C-481/99).

Analogamente, quando una banca non informa il consumatore del suo diritto di recedere dal contratto di mutuo, stipulato nel contesto di un'operazione negoziata a domicilio, essa deve sopportare i rischi inerenti all'investimento finanziario in questione (sentenza del 25 ottobre 2005, Schulte, C-350/03 e C-229/04).

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