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Con un numero sempre crescente di studenti che seguono parte dei loro studi in uno Stato membro diverso dal proprio, la Corte ha dovuto affrontare numerose controversie in tale settore. Essa ha, ad esempio, dovuto trattare le seguenti questioni: ricorre una discriminazione quando agli studenti degli altri Stati membri viene limitato l'accesso alle università di uno Stato membro? Può uno Stato membro rifiutare determinati aiuti agli studenti provenienti da altri Stati membri? E i figli dei lavoratori frontalieri godono di diritti nello Stato membro in cui i loro genitori lavorano? L'accesso all'insegnamento superioreNel 2004 la Corte ha rilevato che il Belgio discriminava i diplomati di altri Stati membri (come i titolari del baccalauréat francese o dell'Abitur tedesco), poiché essi non potevano accedere all'insegnamento superiore belga alle stesse condizioni riservate ai diplomati belgi (sentenza del 1° luglio 2004, Commissione/Belgio, C-65/03). L'Austria sarà al centro dello stesso rilievo l'anno successivo, nel 2005 (sentenza del 7 luglio 2005, Commissione/Austria, C-147/03). La Corte ha inoltre dichiarato, nel 2010, che uno Stato membro non può, in linea di principio, limitare le iscrizioni degli studenti di altri Stati membri a determinate formazioni universitarie in ambito medico, a meno che una limitazione del genere non risulti giustificata per ragioni di tutela della sanità pubblica. A tale riguardo, lo Stato membro deve dimostrare, con l'aiuto di dati seri e convergenti, che esiste un rischio di diminuzione del numero di diplomati disposti a garantire i servizi sanitari nel suo territorio (sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e altri, C-73/08). Il finanziamento degli studi e gli aiuti concessi agli studentiUno Stato membro non può rifiutare un prestito per finanziare gli studi o una borsa di studio agli studenti che risiedono nel suo territorio e soddisfano i requisiti per potervi soggiornare (sentenza del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03). Tuttavia, gli Stati membri possono riservare la concessione di tali prestiti o borse agli studenti che dimostrino un certo grado di integrazione nella loro società e che risiedano quindi da un certo tempo nel loro territorio. Nel 2008 la Corte ha dichiarato, a tale riguardo, che una condizione di precedente residenza di 5 anni era conforme al diritto dell'Unione (sentenza del 18 novembre 2008, Förster, C-158/07). Nel 2012 la Corte ha dichiarato che l'Austria discriminava gli studenti provenienti da altri Stati membri, in quanto solo gli studenti i cui genitori percepivano assegni familiari austriaci potevano beneficiare delle tariffe di trasporto ridotte (sentenza del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria, C-75/11). La situazione dei figli dei lavoratori frontalieriNel 2013 la Corte ha dichiarato che uno Stato membro (nella fattispecie, il Lussemburgo) non può negare sistematicamente le borse di studio ai figli di lavoratori frontalieri, anche se essi non risiedono nel suo territorio. È infatti sufficiente che i genitori (o uno dei genitori) lavorino da un periodo di tempo significativo nello Stato membro in questione perché risulti dimostrato un collegamento sufficiente con tale Stato (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e altri, C-20/12). La Corte ha inoltre precisato che i figli dei lavoratori frontalieri erano discriminati nei Paesi Bassi a causa del fatto che l'aiuto per gli studi all'estero era riservato, in tale paese, agli studenti che avevano soggiornato nel territorio olandese per almeno 3 anni nel corso dei 6 anni precedenti. Secondo la Corte, questo requisito di residenza presentava un carattere troppo esclusivo (sentenza del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C-542/09). |
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