Passa ai contenuti principali

CANCELLAZIONI E NEGATO IMBARCO

Couleur Chapitre Orange
Image Chapitre
Titre d'image Chapitre (infobulle)
Texte alternatif d'image Chapitre
Contenu

Come per i ritardi, la Corte si è trovata ad affrontare casi particolari in cui ha dovuto stabilire se il volo fosse stato cancellato o se la compagnia aerea avesse negato ingiustamente l'imbarco a un passeggero.

Qualora l'aereo non sia mai giunto a destinazione e abbia dovuto fare ritorno all'aeroporto di partenza senza possibilità per i passeggeri di reimbarcarsi sullo stesso velivolo, la Corte ha stabilito che il volo si doveva ritenere cancellato, e ciò anche se i passeggeri sono stati imbarcati su un volo alternativo diretto verso la loro destinazione. Poiché il volo originario viene considerato cancellato, i passeggeri possono chiedere in tal caso una compensazione pecuniaria (sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C-83/10).
La Corte ha altresì dichiarato che la nozione di negato imbarco non è limitata unicamente ai casi di sovraprenotazione. Pertanto, il verificarsi di circostanze eccezionali – come uno sciopero – che induce una compagnia aerea a riorganizzare voli successivi al volo cancellato non giustifica il negato imbarco ai passeggeri che hanno prenotato un posto su tali voli successivi. Una compagnia aerea che cede il posto di un passeggero a una persona il cui volo sia stato interessato da uno sciopero nega quindi illegittimamente l'imbarco a tale passeggero, cosicché quest'ultimo ha diritto a una compensazione pecuniaria (sentenza del 4 ottobre 2012, Finnair, C-22/11).

 

Document