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La sentenza Kohll: non è necessaria alcuna autorizzazione previa per le cure ambulatoriali programmate in un altro Stato membro Nel 1994 il sig. Kohll, cittadino lussemburghese, voleva che sua figlia minorenne fosse curata da un ortodontista stabilito in Germania e aveva chiesto l'autorizzazione alla cassa malattia lussemburghese. Quest'ultima aveva respinto tale richiesta in quanto le cure non erano urgenti e potevano essere prestate in Lussemburgo. Facendo valere la libertà di prestazione dei servizi (e non il regolamento n. 1408/71), il sig. Kohll riteneva di avere il diritto di far curare la propria figlia in Germania senza autorizzazione previa e di chiedere il rimborso delle spese alla propria cassa malattia non in base alle tariffe del paese di cura (Germania), bensì in base alle tariffe praticate per questo tipo di trattamento nel suo paese d'iscrizione (Lussemburgo). La Corte di giustizia ha dichiarato che un trattamento praticato da un professionista del settore medico doveva essere considerato un servizio. Di conseguenza, il fatto di subordinare ad autorizzazione previa la presa a carico, alle tariffe praticate nel paese del paziente, di un trattamento ambulatoriale programmato costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, in quanto una siffatta autorizzazione scoraggia gli assicurati dal rivolgersi ai prestatori di servizi medici stabiliti in un altro Stato membro. La Corte rileva peraltro che tale normativa non è giustificata né da un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale né da motivi di sanità pubblica (28 aprile 1998, Kohll, C-158/96). La sentenza Decker: non è necessaria alcuna autorizzazione previa per l'acquisto, in un altro Stato membro, di prodotti o dispositivi medici dietro presentazione di ricetta medica Un paziente può ottenere la ricetta medica relativa a medicinali o dispositivi medici da un medico stabilito in uno Stato membro e decidere di acquistare i prodotti in una farmacia situata in un altro Stato membro (sia recandovisi fisicamente, sia procedendo ad un acquisto per corrispondenza). Ciò avveniva nel caso del sig. Decker, il quale, nel 1992, acquistava occhiali in Belgio con la prescrizione di un oculista stabilito in Lussemburgo. La cassa malattia lussemburghese ha rifiutato il rimborso degli occhiali, in quanto tale acquisto era stato effettuato all'estero senza autorizzazione previa. La Corte di giustizia ha dichiarato che il rifiuto di rimborsare prodotti medici acquistati, senza autorizzazione previa, in un altro Stato membro costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci, in quanto un siffatto requisito non è giustificato da motivi di sanità pubblica al fine di garantire la qualità dei prodotti medici forniti in altri Stati membri. Da allora, i pazienti possono acquistare, senza autorizzazione previa, i loro prodotti o dispositivi medici in un altro Stato membro e chiederne il rimborso alla loro cassa malattia in base alle tariffe praticate nel loro paese (28 aprile 1998, Decker, C-120/95). |
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