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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUL REGOLAMENTO DEL 1971 (CODIFICATA NEI REGOLAMENTI DEL 2004 E DEL 2009)

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In seguito alle sentenze Kohll e Decker, la Corte di giustizia ha avuto l'occasione di interpretare il regolamento del 1971 più volte e, in particolare, in due settori principali: le cure ospedaliere programmate e le cure ospedaliere non programmate.

Cure ospedaliere programmate

Qualora l'autorizzazione necessaria per un ricovero programmato in un altro Stato membro sia stata negata ingiustamente e, per una qualsiasi ragione, sia concessa successivamente a tale ricovero, il paziente ha diritto al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità che si sarebbero applicate se l'autorizzazione fosse stata concessa per tempo (12 luglio 2001, Vanbraekel e a., C-368/98).
Per poter rifiutare ad un paziente l'autorizzazione a farsi ricoverare all'estero sulla base del rilievo che egli potrebbe farsi curare, dopo un certo tempo di attesa, in un ospedale del proprio paese, le autorità nazionali devono assicurare che tale tempo di attesa non ecceda il tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e dei bisogni clinici del paziente (16 maggio 2006, Watts, C-372/04). Inoltre, l'autorizzazione previa non può essere negata qualora una mancanza di materiali medici di prima necessità impedisca al paziente di ricevere le cure ospedaliere nel proprio paese in tempi ragionevoli (9 ottobre 2014, Petru, C-268/13).

Per contro, l'autorizzazione previa può essere negata se le prestazioni mediche fornite all'estero non sono rimborsabili da parte del sistema previdenziale del paziente. Tuttavia, se la metodologia di trattamento applicata all'estero corrisponde a prestazioni rimborsate nello Stato membro del paziente, l'autorizzazione previa non può essere negata adducendo che tale metodologia non è praticata in tale Stato membro (5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09).
Qualora un paziente abbia ottenuto l'autorizzazione a farsi curare in un ospedale di un altro Stato membro e sostenga una parte delle spese di ricovero, egli può chiedere alla propria cassa malattia il rimborso di tutte o di una parte di tali spese in funzione del costo del trattamento equivalente nel suo paese (16 maggio 2006, Watts, C-372/04).

Cure ospedaliere non programmate

Il regolamento del 1971, sostituito dal regolamento n. 883/04, prevede che il lavoratore subordinato o autonomo il cui stato di salute necessiti di cure mediche immediate durante la dimora in un altro Stato membro (cure mediche urgenti) ha diritto alla presa a carico di tali cure da parte della sua cassa malattia, senza l'autorizzazione previa di quest'ultima, in base alle tariffe praticate nel paese del trattamento.

Qualora un pensionato si rechi in viaggio in un altro Stato membro e vi debba essere ricoverato d'urgenza, la sua cassa malattia non può subordinare la presa a carico delle spese mediche ad un'autorizzazione previa, né alla condizione che la malattia di cui soffre tale persona si sia manifestata in modo improvviso, anche se tale condizione è applicabile ai lavoratori subordinati e autonomi. La differenza di trattamento fra pensionati e lavoratori si spiega con la volontà del legislatore dell'Unione di favorire la mobilità effettiva dei pensionati tenendo conto della loro vulnerabilità e dipendenza maggiori per quanto riguarda la salute (25 febbraio 2003, IKA, C-326/00).
Peraltro, qualora una persona munita di autorizzazione previa riceva cure in un altro Stato membro e i medici di tale Stato decidano di trasferirla, per ragioni mediche urgenti, in un ospedale situato in uno Stato che non fa parte dell'UE (la Svizzera, ad esempio), il paziente può continuare a beneficiare della presa a carico delle spese mediche. La cassa malattia del paziente deve infatti prestare fiducia ai medici dello Stato membro di cura, che si trovano in una situazione più favorevole per valutare quali siano le cure necessarie al paziente (12 aprile 2005, Keller, C-145/03).

Infine, qualora siano dispensate cure ospedaliere urgenti durante un viaggio in un altro Stato membro, la cassa malattia del paziente può negare il rimborso delle spese che, nello Stato di cura, sono poste a carico dei pazienti (come, ad esempio, il ticket moderatore) (15 giugno 2010, Commissione/Spagna, C-211/08).

 

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