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RIMBORSO DELLE SPESE DI TRSFERIMENTO E DI ALLOGGIO

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Quando un paziente si reca in un altro Stato membro per ricevere cure si espone inevitabilmente a spese di trasferimento e a spese di alloggio. Si è pertanto posta la questione se la cassa malattia del paziente debba rimborsare anche dette spese.

Un paziente che è autorizzato dalla propria cassa malattia a recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure nell'ambito del regolamento del 1971 (o dei regolamenti del 2004 e del 2009) non può esigere il rimborso delle sue spese di trasferimento né, in caso di cure ambulatoriali, delle sue spese di alloggio. In caso di cure ospedaliere programmate, le spese di soggiorno e di vitto saranno invece rimborsate. L'obbligo di rimborso riguarda infatti esclusivamente le spese connesse alle cure sanitarie ottenute dal paziente nello Stato membro di cura (15 giugno 2006, Herrera, C-466/04).
Ciò vale anche quando l'autorizzazione è concessa a titolo della libera prestazione dei servizi (direttiva del 2011). Tuttavia, se le spese di trasferimento e di alloggio sono prese a carico dalla cassa malattia del paziente per trattamenti forniti sul territorio nazionale, tali spese devono essere rimborsate laddove il paziente si faccia curare in un altro Stato membro (16 maggio 2006, Watts, C-372/04).

In ogni caso (sia a titolo dei regolamenti che della direttiva), gli Stati membri sono liberi, se lo desiderano, di rimborsare le spese di trasferimento e di alloggio.

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